Incarto n.
30.2005.345

27348/408

Bellinzona

18 ottobre 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 17 ottobre 2005 presentato da

 

 

RI 1 domiciliato a ___________

 

contro

 

la decisione 14 ottobre 2005 emessa dCRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 24 ottobre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                             in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 14 ottobre 2005, ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 70.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.-- e le spese di fr. 10.--, per i seguenti fatti accertati il 5 agosto 2005 in territorio di __________:

                                         “ha circolato ed in seguito posteggiato il veicolo __________ su un’area riservata al transito di pedoni. Inoltre non aveva con sé la licenza di condurre”;

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 10 cpv. 4, 43 cpv. 1, 90 cifra 1, 99 cifra 3 LCStr, 41 cpv. 1bis ONC;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 17 ottobre 2005, con il quale ha chiesto l’annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2005 la Sezione della circolazione ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

considerato                      in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

                                         che, giusta l’art. 10 cpv. 4 prima frase LCStr, il conducente deve sempre portare con sé le licenze e presentarle agli organi di controllo che le richiedessero;

                                         che, secondo l’art. 99 cpv. 3 LCStr, il conducente di un veicolo che non porta con sé le licenze o i permessi necessari è punito con la multa;

                                         che per l’omissione di recare seco la licenza di condurre è comminata una sanzione pecuniaria di fr. 20.-- (cifra 100.1 dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);

                                         che il ricorrente riconosce di non aver avuto con sé la licenza di condurre e d’aver così infranto le summenzionate disposizioni di legge;

                                         che, per contro, l’insorgente reputa che gli altri addebiti rimproveratigli dall’Autorità di prima cure - circolazione e posteggio su un’area riservata ai pedoni - non siano passibili di contravvenzione;

                                         che egli, a sostegno della sua tesi, assevera come la motocicletta fosse stata parcheggiata su un’area privata con al massimo un diritto di passo pedonale pubblico, che non é tuttavia stato né impedito né reso più difficoltoso dalla posizione del mezzo meccanico, ed inoltre come non sussistesse in quell’area alcun divieto di sosta o di parcheggio. Infine, relativamente alla censura d’aver attraversato per posteggiare un tratto di marciapiede, il ricorrente osserva come lo stesso sia usualmente utilizzato anche per il transito di veicoli benché contrassegnato quale marciapiede e come non sia indicato alcun divieto di accesso (cfr. ricorso 17 ottobre 2005, pag. 2);

                                         che, per l’art. 43 cpv. 1 LCStr, i veicoli a motore e i velocipedi non devono usare le strade che non sono adatte o non sono manifestamente destinate alla loro circolazione, come le strade pedonali, in particolare per il turismo a piedi. Il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista è riservata ai ciclisti (cpv. 2 prima frase);

                                         che, secondo l’art. 41 cpv. 1bis ONC, se non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare libero sempre uno spazio di almeno 1.50 m per i pedoni. Queste operazioni devono essere svolte nel più breve tempo possibile;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

                                         che per il parcheggio, fino a 2 ore, sul marciapiede, se segnali o demarcazioni non lo autorizzano espressamente, lasciando libero un passaggio di almeno 1.50 m per i pedoni è comminata una sanzione pecuniaria di fr. 40.-- (cifra 249 lett. a dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);

                                         che per la circolazione sul marciapiede con un motoveicolo senza scendere dallo stesso è comminata una sanzione di pecuniaria di fr. 100.-- (cifra 301 dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);

                                         che, ai sensi di legge, il veicolo condotto dal ricorrente risulta essere un motoveicolo (art. 14 lett. a OETV in combinazione con l’art. 82 OAC);

                                         che dalla documentazione fotografica versata agli atti risulta chiaramente che il veicolo in questione era parcheggiato per metà su suolo privato e per l’altra metà sul marciapiede pubblico, lasciando comunque libero un passaggio di almeno 1.50 metri (cfr. fotografie allegate al rapporto di contro-osservazioni 24 agosto 2005 dell’agente denunciante);

                                         che, a detta dell’agente denunciante, l’insorgente alla guida del suo motoveicolo, dopo aver oltrepassato il semaforo che regola l’intersezione di Via __________ con Via __________ si è spostato a sinistra, è salito sul marciapiede, percorrendone un tratto di circa 8 metri e terminando la sua corsa all’altezza del portico davanti alla libreria __________ (cfr. rapporto di contro-osservazioni 24 agosto 2005, pag. 1);

                                         che il ricorrente non contesta questa dinamica dei fatti. Per contro, egli sostiene che il tratto di strada da lui attraversato per dirigersi verso il portico, benché contrassegnato come marciapiede sulla planimetria prodotta dall’agente della polizia comunale di __________, sia usualmente utilizzato anche per il transito dei veicoli che provengono da Via __________ ed intendono imboccare Via __________ (cfr. suo scritto dell’8 settembre 2005 all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, pag. 1);

                                         che dalla documentazione versata agli atti (fotografie e planimetria) risulta effettivamente che i veicoli provenienti da Via __________ devono passare sul marciapiede per accedere a Via __________. Tuttavia, dai medesimi documenti emerge in modo chiaro come il ricorrente, per giungere nel luogo in cui ha parcheggiato il suo motoveicolo, abbia necessariamente dovuto percorrere circa due metri su una porzione di marciapiede che non è manifestamente adibita alla circolazione veicolare, ma unicamente a quella pedonale;

                                         che, stando a quanto precede, le censure sollevate dall’insorgente non meritano alcuna protezione;

                                         che la multa inflitta è manifestamente inferiore a quanto previsto dall’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari, i cui importi sono vincolanti. Tuttavia, a titolo eccezionale, tenuto conto delle particolarità del caso concreto e della minima gravità delle infrazioni commesse, l’importo stabilito dall’autorità di prime cure può essere confermato anche in questa sede;

                                        che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 10 cpv. 4, 43 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1, 99 cifra 3 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

 

                                 4.     Intimazione a:

 

 

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Il giudice:                                                                                 Il segretario: