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Incarto
n. 26659/410 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 18 ottobre 2005 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione n. 26659/410 del 7 ottobre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni dell’11 novembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione del 7 ottobre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.–, oltre alla tassa di giustizia fr. 20.– e alle spese fr. 10.–, per i seguenti motivi:
"Alla guida del veicolo TI __________ non osservava il segnale ‘divieto di svoltare a sinistra’.”
Fatti accertati l’11 giugno 2005 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 25 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione nelle sue osservazioni dell’11 novembre 2005 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine. Per quanto attiene al sopralluogo richiesto dal ricorrente, si rileva che non è necessario disporre dello stesso, in quanto detta prova non appare suscettibile d’influire sull’esito del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento. Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.
2. Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Il segnale «Divieto di svoltare a sinistra» (2.43) significa che è vietato svoltare a sinistra nel punto indicato (art. 25 cpv. 1 OSStr).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. La Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di avere, alla guida del proprio veicolo, omesso di osservare il segnale “divieto di svoltare a sinistra”.
4. Dal canto suo, il ricorrente, che non nega di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di prima istanza, eccepisce che “il cartello di divieto di svolta a sinistra posto in prossimità dell’accesso dei posteggi del supermercato __________ non è chiaro. Secondo l’art. 25 cpv. 1 OSStr, il segnale di divieto di svolta a sinistra (2.43) significa che è vietato svoltare a sinistra nel punto indicato. Non essendoci alcuna strada, si deve presumere che il cartello vieti la svolta a sinistra solo a chi intende accedere ai posteggi della __________, quindi immediatamente dopo il cartello. Questa tesi è sostenuta anche dal fatto che questo divieto non viene applicato per l’accesso alla rampa dei fornitori __________. Sull’asfalto all’entrata dei posteggi vi è tuttavia disegnato una freccia a forma di curva che induce a pensare che in quel posto si può svoltare a sinistra e che il cartello sia solo per l’accesso alla rampa. Sull’asfalto non è stata disegnata la linea continua 6.01 (Art. 73) o la doppia linea continua e tratteggiata 6.04 (Art. 73). La linea continua infatti avrebbe fatto meglio intendere la durata del cartello di divieto di svolta a sinistra.
In occasione della mia svolta a sinistra, essendoci una macchina ferma in attesa che si liberasse un posteggio, ho svoltato qualche metro più in giù e pertanto posso presumere che non avendo svoltato nel punto indicato dal segnale e non avendo varcato alcuna linea continua sull’asfalto, non abbia commesso alcuna infrazione”. (cfr. ricorso del 18 ottobre 2005).
5. Preliminarmente, occorre chinarsi su una presunta disparità di trattamento adombrata dal ricorrente, nella misura in cui un fornitore che accedeva alla rampa di scarico del magazzino __________ avrebbe tranquillamente svoltato senza essere multato. Tale argomentazione non giova al ricorrente, in quanto il principio della parità di trattamento nell’illegalità soggiace alla realizzazione di condizioni cumulative che nella fattispecie non sono evidentemente date, non da ultimo l’esistenza di una prassi illegale applicata dalle forze dell’ordine in materia di multe. In specie, non vi è quindi spazio per l’applicazione del principio della parità di trattamento a detrimento del principio di legalità.
6. Nel merito, la presenza di linee di direzione discontinue di colore bianco (6.03) è dovuta al fatto che, come fa rilevare a giusto titolo l’agente denunciante nel suo rapporto di controsservazioni del 10 novembre 2005, “ci troviamo in un tratto di strada con degli accessi da ambo le parti”; proprio per questo motivo si è reso necessario ubicare il segnale litigioso - posato su entrambi i lati della carreggiata come prevede la legge (cfr. planimetria annessa) - al fine di vietare la svolta a sinistra. Per il resto si osserva che la validità e l’efficacia di tale segnale non è subordinata all’esistenza di una linea continua, che persegue scopi differenti. In simili evenienze, l’unico canale d’accesso all’area privata del supermercato “__________” è tramite la corsia opposta proveniente da __________, ciò che vale anche per i fornitori. La ragione d’essere della “freccia a forma di curva”, che si trova peraltro all’interno dell’area privata dell’emporio e non sulla carreggiata, è quella di indicare ai clienti la via da prendere per accedere al parcheggio, affinché non entrino nella rampa dei fornitori del magazzino.
Di conseguenza, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la segnaletica in considerazione è inequivocabile e non crea “confusione” né è suscettibile di indurre ”in errore” (cfr. osservazioni del 29 novembre 2005 alle controsservazioni della Sezione della circolazione, in basso).
Per quanto attiene alla conclusione cui giunge il ricorrente laddove afferma che “ho svoltato qualche metro più in giù e pertanto posso desumere che non avendo svoltato nel punto indicato dal segnale e non avendo varcato alcuna linea continua sull’asfalto, non ho commesso alcuna infrazione”, la stessa rasenta la temerarietà, in quanto è evidente che il segnale in esame preannuncia una situazione di divieto, per cui giustamente è posto qualche metro prima dell’imbocco vietato. Il testo dell’art. 25 cpv. 1 OSStr non deve quindi essere preso alla lettera, ma va interpretato in considerazione delle circostanze.
A comprova della temerarietà di tale affermazione e più in generale del ricorso, vi è il fatto che il ricorrente medesimo ammette, interpretando correttamente la portata del divieto in esame, che “non essendoci alcuna strada, si deve presumere che il cartello vieti la svolta a sinistra solo a chi intende accedere ai posteggi della __________, quindi immediatamente dopo il cartello” (cfr. ricorso del 18 ottobre 2005).
Proprio perché intenzionato ad accedere al parcheggio “__________” ed essendo edotto sul significato della segnaletica in questione, il ricorrente aveva l’obbligo di rispettare il divieto di svoltare a sinistra. Il fatto di aver percorso qualche metro in più rispetto al segnale, come visto, è irrilevante e non muta la fattispecie rimproverata al ricorrente. Il tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità appare quindi malvenuto.
Apprezzando liberamente le prove agli atti, questo giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che l’insorgente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione.
Egli, del resto, non adduce giustificazioni, né evoca circostanze suscettibili di scostarsi dalla decisione impugnata. In proposito, si rileva che tutte le lagnanze sollevate dal ricorrente circa l’opportunità, l’iter procedurale e il rispetto del segnaletica stradale presente in loco, sono irrilevanti ai fini del presente giudizio e vanno semmai sindacate in altre sede.
Riguardo all’asserto “sconto sulla multa” che l’agente avrebbe concesso al ricorrente e successivo aumento della stessa a fr. 100.-- circostanza sulla quale l’agente non si è invero pronunciato, ma che risulta del tutto ininfluente ai fini del giudizio – ci si limita a osservare che la pena corrisponde alla sanzione pecuniaria prevista dall’OMD per l’inosservanza del segnale prescrivente il “divieto di svoltare a sinistra” (infrazione n. 304.17).
La multa inflitta è peraltro contenuta nei limiti concessi dalla legge, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa e rettamente commisurata al grado di colpa.
Di conseguenza, il ricorso va respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 25 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).