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Incarto
n. 27297/405 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Thi Thuc Trinh Tran per statuire sul ricorso del 26 ottobre 2005 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione n. __________ del __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni del 2 novembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione del 14 ottobre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.–, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.– e alle spese di fr. 20.–, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il veicolo TI __________ su una linea a zig-zag.”
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 79 cpv. 3 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione nelle sue osservazioni del 2 novembre 2005 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia; i segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Per l’art. 37 cpv. 2 LCStr, è vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione; se possibile, devono essere usati gli appositi parcheggi. ll parcheggio è vietato dove la fermata non è permessa (art. 19 cpv. 2 lett. a ONC). Le linee a zig-zag (gialle; 6.21) designano le aree riservate alla fermata dei mezzi pubblici del servizio di linea; su queste aree i conducenti possono fermarsi soltanto per permettere ai loro passeggeri di salire o scendere purché i veicoli pubblici del servizio di linea non siano ostacolati (art. 79 cpv. 3 OSStr).
Chiunque contravviene alle norme di circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. La Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione dei predetti articoli – di aver posteggiato il proprio veicolo su una linea a zig-zag.
4. Il ricorrente nega ogni addebito, adducendo di non aver posteggiato sull’area riservata ai mezzi pubblici dinanzi al __________, come accertato dall’agente denunciante, bensì di fronte all’ufficio postale principale di __________ su un’area destinata agli utenti, per una “sosta veloce per ritirare la corrispondenza dalla casella postale” (cfr. ricorso del 26 ottobre 2005 in alto).
5. I fatti rimproverati all’insorgente sono stati constatati da un agente della Polizia comunale di __________. Le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra quindi nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2005 indirizzate alla Sezione della circolazione, il ricorrente invoca la non veridicità del rapporto di servizio del 9 luglio 2005 in relazione a un asserto errore commesso dall’agente denunciante, sostenendo che lo stesso “era agitato e nervoso. Deduco che l’agente in questione non si era accorto della non più validità delle linee zig-zag presenti sull’altra sponda del __________ davanti la nuova Posta di __________a e quindi ha dovuto utilizzare altre linee zig-zag presenti sul __________, ad esempio davanti il __________, descrivendo che la mia vettura, quella mattina in quella data, sostava su linee a zig-zag davanti al __________ (vedi Rapporto di servizio del __________ [recte 07].05 allegato). Quindi sostengo la non verità del rapporto redatto dall’Agente di Polizia Comunale di __________ __________ Quanto descritto sopra era stato comunicato subito lo stesso giorno dell’infrazione allo sportello. Viste le circostanze l’agente in servizio ritira la multa senza esigere il pagamento” (cfr. pag. 1 in basso e 2 in alto).
L’agente denunciante, dal canto suo, ha così descritto l’infrazione: “In data __________ alle ore 0950, durante una pattuglia in __________, notavo la vettura marca __________, immatricolata TI __________ parcheggiata sulla strada pubblica, per la precisione sulle linee a zig zag dinanzi al __________. La segnaletica orizzontale è chiara (6.21) quindi di conseguenza elevavo il relativo rapporto di contravvenzione 239.1 “scopo parcheggio”. Visto quanto sopra la contravvenzione viene mantenuta integralmente” (cfr. rapporto di contro-osservazioni del 9 luglio 2005 della Polizia comunale di __________).
Orbene, l’agente accertatore ha descritto in modo chiaro e circostanziato l’infrazione, nonché quando e con quale veicolo è stata commessa. Egli ha dovuto procedere a una constatazione di agevole momento, dovendo semplicemente rilevare la posizione dell’automobile e trascrivere il numero di targa; compito che per gli agenti di polizia rappresenta un lavoro di routine. Aggiungasi che l’agente della polizia comunale per forza di cose conosce bene la situazione relativa al posteggio di fronte all’ufficio postale; di conseguenza appare improbabile che si sia sbagliato, creando ad arte non solo un’ipotetica infrazione di parcheggio su linee a zig-zag, ma anche le relative circostanze di luogo, inventando la presenza della vettura dell’insorgente su linee a zig-zag distanti più di 200 metri.
In altri termini, le constatazioni dell’agente denunciante non possono essere il frutto della sua fantasia e ciò a maggior ragione in considerazione del dettagliato rapporto di contro-osservazioni da lui redatto. Egli, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative.
6. Per quanto attiene all’asserzione secondo cui la multa sarebbe stata ritirata allo sportello della Polizia comunale da altro agente senza esigerne il pagamento, peraltro nemmeno ribadita nel gravame, si rileva che l’eventuale ritiro dell’avviso in possesso del multato non comporta l’abbandono del procedimento contravvenzionale. È infatti ipotizzabile che l’agente in servizio abbia ritirato l’avviso al fine di sottoporlo per nuovo esame all’agente denunciante (__________) alla luce delle spiegazioni fornite dall’insorgente allo sportello. Non avendo ritenuto liberatorie le giustificazioni addotte, l’agente denunciante ha quindi confermato la propria posizione.
Giova comunque osservare che in ambito di procedimento disciplinare l’opposizione o la consegna di un avviso di contravvenzione avviene a titolo abbondanziale, essendo sufficiente la successiva intimazione scritta.
Inoltre è sintomatico il fatto che il ricorrente non abbia fornito le spiegazioni di cui sopra direttamente all’agente denunciante, limitandosi a chiedere a quest’ultimo per quale motivo era il solo veicolo a essere multato senza contestare l’infrazione in quanto tale (cfr. scritto del ricorrente alla Polizia comunale intimato il 28 giugno 2005, osservazioni del 20 settembre 2005 alla Sezione della circolazione, pag. 1).
7. In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione. Egli, del resto, non adduce giustificazioni, né evoca circostanze suscettibili di scostarsi dalla decisione impugnata, la quale trova riscontro negli atti costituenti l’incarto.
A ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente la multa di fr. 120.– prevista dall’OMD per questo genere di infrazioni, aumentata delle tasse e spese così come previsto dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 79 cpv. 3 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).