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Incarto
n. 28889/407 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 2 novembre 2005 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione 28 ottobre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni 14 novembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 28 ottobre 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.-- e le spese di fr. 10.--, per i seguenti fatti accertati il 2 aprile 2005 in territorio di Lugano:
“ha circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani libere”;__________ che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 2 novembre 2005, con il quale ha chiesto l’annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 14 novembre 2006 la Sezione della circolazione ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;
che, giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza;
che, per l’art. 3 cpv. 1 vONC, il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che per l’impiego durante la guida di un telefono senza dispositivo “mani libere”, è comminata una sanzione pecuniaria di fr. 100.-- (cifra 311 dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);
che il ricorrente ha a più riprese contestato i fatti rimproveratigli, asserendo che “è mia consuetudine usare sempre il dispositivo mani libere quando [sono] alla guida e ritengo quindi impossibile non averlo usato per un’eventuale conversazione. Per di più, la descrizione dell’infrazione è assolutamente generica e non circostanziata” (cfr. suo scritto 27 aprile 2005 alla Polizia cantonale);
che l’insorgente ha altresì definito superficiale il rapporto di contravvenzione steso dall’agente denunciante, in cui, a parte il luogo dell’ipotetica infrazione, non vengono riportati altri dettagli che gli potrebbero permettere di controbattere (cfr. sue osservazioni 14 luglio 2005 alla Sezione della circolazione);
che nel contempo il ricorrente ha prodotto i numeri delle sue tre utenze telefoniche GSM, dando esplicita autorizzazione all’autorità di prime cure di verificare presso il suo operatore di telefonia mobile se alla data e all’ora in questione egli abbia effettuato o ricevuto telefonate (cfr. ibidem);
che i tabulati telefonici o simili attestazioni di società telefoniche non sono tuttavia concludenti sul piano probatorio, in quanto il conducente avrebbe potuto far uso di un telefono di cui non è titolare e, inoltre, i tabulati telefonici riportano unicamente le telefonate effettuate e non quelle ricevute, rispettivamente andate a vuoto;
che il ricorrente non ha tuttavia mai eccepito di non essere stato lui alla guida del veicolo, rispettivamente di averlo concesso in uso a terze persone, per cui l’infrazione sarebbe stata eventualmente commessa da qualcun altro;
che, dal canto suo, l’agente denunciante, chiamato dalla Sezione della circolazione a presentare ulteriori precisazioni sulle modalità dell’accertamento dell’infrazione a fronte dei laconici rapporti di contro-osservazioni del 23 giugno 2005 e del 30 luglio 2005, riconfermando integralmente il rapporto di contravvenzione, ha sottolineando che “il rubricato circolava alla guida del veicolo marca Audi modello A3, di colore blu, targato __________, utilizzando un cellulare non munito di dispositivo mani libere. Da parte nostra è stata constatata la presente infrazione, in quanto la vettura in questione è transitata di fianco al nostro veicolo di pattuglia, mentre circolava in senso opposto rispetto al nostro. Si ribadisce che la visuale era libera e si è, quindi, potuto vedere facilmente il numero di targa e la marca del veicolo. Tutti i dati sono poi stati ricostruiti durante gli accertamenti svolti in ufficio, mediante i supporti informatici in nostra dotazione (cfr. rapporto di segnalazione 4 settembre 2005);
che in questo modo, l’agente denunciante, restando fermo sulle proprie posizioni pur essendo a conoscenza degli estremi della persona oggetto della procedura (nome, sesso, età), si è pronunciato implicitamente sull’identità del trasgressore;
che le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che pertanto, di fronte alla lineare esposizione dei fatti da parte dell’agente le affermazioni del ricorrente non possono essere ritenute valido motivo di revisione della decisione impugnata;
che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto all’insorgente una multa di fr. 100.-- per violazione degli art. 31 cpv. 1 LCStr e 3 cpv. 1 vONC;
che la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPcontr);
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 vONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
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Il giudice: Il segretario: