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Incarto
n. 28439/402 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 5 novembre 2005 presentato da
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RI 1 rappr. da: RA 1 |
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contro |
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la decisione n. 28439/402 del 21 ottobre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni del 25 novembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
che la Sezione della circolazione con decisione del 21 ottobre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 20.– e alle spese fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 1° settembre 2005 in territorio di Bellinzona:
"Ha circolato con la vettura [recte: motoveicolo; cfr. rapporto di contravvenzione] TI __________ alla quale sono state apportate delle modifiche (tubo di scarico non omologato) senza sottoporla a nuovo esame”;
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2 LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV;
che contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone, in sostanza, l'annullamento;
che la Sezione della circolazione nelle sue osservazioni del 25 novembre 2005 propone, per contro, di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;
considerato in diritto
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr: il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, come detto, di aver circolato “con il motoveicolo TI __________ al quale sono state apportate delle modifiche (tubo di scarico non omologato) senza sottoporlo a nuovo esame”; sempre stando all’autorità di primo grado, “nei termini di legge assegnati non sono state presentate osservazioni” ;
che il 1° settembre 2005, per i fatti suddetti, la Polizia comunale di Bellinzona ha avviato nei confronti dell’insorgente una procedura ordinaria mediante intimazione di un rapporto di contravvenzione, in cui assegnava allo stesso un termine di 15 giorni per inoltrare eventuali osservazioni, ritenuto che trascorso tale termine il rapporto, unitamente alle osservazioni, sarebbe stato trasmesso alla Sezione della circolazione (cfr. avvertenza di cui al citato rapporto);
che nel suo gravame, il ricorrente – negando l’addebito mossogli per i motivi, in parte, già esposti in uno scritto del 5 settembre 2005 alla Polizia comunale di Bellinzona, che faceva seguito all’intimazione del rapporto di contravvenzione del 1° settembre 2005 – lamenta, in sostanza, di avere contestato l'infrazione – contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata – con il predetto scritto (allegato al ricorso);
che in concreto, come si evince dall’incarto della Sezione della circolazione acquisito d’ufficio agli atti, il rapporto di contravvenzione 1° settembre 2005 è stato trasmesso alla predetta autorità con l’espressa indicazione che non sono state formulate osservazioni, quindi senza la presa di posizione del ricorrente di cui al suo scritto 5 settembre 2005 (cfr. crocetta in basso apposta sul predetto rapporto di contravvenzione), pervenuto alla Polizia entro il termine quindicinale e del cui effettivo inoltro non vi è motivo di dubitare;
che l’autorità di primo grado non ha dunque preso in considerazione il predetto scritto per l’emanazione della propria decisione, ritenuto che è entrata in possesso dello stesso solo il 9 novembre 2005 (cfr. timbro d’entrata), contestualmente al ricorso erroneamente inoltrato alla medesima autorità dal ricorrente e in seguito trasmesso per competenza a questa Pretura;
che, a non averne dubbio, la mancata trasmissione dello scritto in questione viola il diritto di essere sentito del ricorrente, nella misura in cui la Sezione della circolazione si è pronunciata senza tener conto delle eccezioni e argomentazioni da lui addotte;
che tale violazione comporta l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8);
che in queste circostanze la decisione va annullata, rimanendo ovviamente riservata all’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale;
che il ricorso va pertanto accolto, ritenuto che, visto l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese;
per questi motivi, visti gli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2 LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 29 cpv. 2 Cost.; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria: