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Incarto
n. 05 1327/205 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 22 novembre 2005 presentato da
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RI 1 difeso da: DI 1 |
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Contro |
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la decisione n. 05 1327/206 del 4 novembre 2005 emessa dalla CRTE 1 |
viste le osservazioni del 30 novembre 2005 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione del 4 novembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 130.– oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.– e alle spese di fr. 10.–, per i seguenti motivi:
"Ha impiegato in qualità di magazziniere, dal __________ al __________, il cittadino stati terzi __________, __________, sprovvisto del permesso della CRTE 1 che gli consentisse di svolgere detta attività” essendo “al beneficio di un permesso di dimora annuale per occuparsi presso la ditta da lei rappresentata ma in qualità di aiutante.” (cfr. rapporto di contravvenzione del __________).
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6, 10 cpv. 1 e 29 cpv. 1 OLS; 45 RLALPS-extra CE/AELS.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 nelle sue osservazioni del 30 novembre 2005 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
2. Per quanto attiene alla richiesta di audizione del signor __________ che, a dire del ricorrente, all’epoca dei fatti figurava quale magazziniere della ditta, si rileva che la stessa è ininfluente ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo chiari e completi. Per il resto, la generica domanda intesa all'esperimento di ulteriori prove non merita accoglimento, giacché non è dato a divedere – né il ricorrente spiega – in che modo non meglio precisati "doc. testi, rich., ediz. doc. ed ogni altra ammessa" (cfr. ricorso) sarebbero suscettibili d'influire sull'esito della vertenza.
Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito.
3. L’art. 3 cpv. 3 LDDS prevede che lo straniero non domiciliato può assumere un impiego e un datore di lavoro può occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà guadagno, e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all’estero (art. 6 OLS). L’art. 10 cpv. 1 OLS impone al datore di lavoro di verificare la possibilità per uno straniero di esercitare una professione prima di procedere alla sua assunzione. Lo straniero necessita altresì di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone (art. 29 cpv. 1 prima frase OLS).
Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2'000.– e nei casi di minima gravità si può prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio dell’art. 45 RLALPS-extra CE/AELS).
4. La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di avere impiegato dal __________ al __________ un cittadino extracomunitario sprovvisto di regolare autorizzazione, giacché al beneficio di un permesso di dimora annuale “per occuparsi presso la ditta (…) ma in qualità di aiutante.“
5. Il ricorrente, dal canto suo, eccepisce che “mai il signor __________ è stato impiegato quale magazziniere o aiuto montatore, anche perché risultava impossibile che egli potesse essere in grado di svolgere dette funzioni. Se egli si è ritrovato su cantiere è perché stava provvedendo, sempre accompagnato da altri operai, alla consegna di materiale utile al cantiere in questione. L’operaio in narrativa si è sempre limitato ad aiutare il magazziniere ed ha sin dall’inizio dimostrato notevoli difficoltà di apprendimento, anche per espletare semplici lavori. Limiti che, come sottolineato rendevano comunque de facto impossibile un suo impiego oltre che a quello di aiutante non qualificato” (cfr. ricorso del 22 novembre 2005, pag. 5).
Nel verbale d’interrogatorio del __________, il signor __________, il quale è già stato condannato per la medesima fattispecie con decisione 14 ottobre 2005 di questa Pretura (incarto n. 30.2005.163, le cui risultanze sono notoriamente conosciute da questo giudice), ha dichiarato quanto segue: “sono al beneficio di un permesso B per lavorare presso la ditta __________ – __________ a __________. Per quest’ultima ditta iniziavo a lavorare in data __________ come aiutante non qualificato, nel ramo degli impianti sanitari, riscaldamenti, ventilazioni. In data __________ datore di lavoro inoltrava presso l’__________ la domanda per il cambiamento di professione. Infatti dal __________ la mia professione presso la ditta __________ di __________ è quella di magazziniere. Purtroppo il cambiamento in questione è stato fatto in ritardo. Devo dire che non ero al corrente che bisognava fare questo e credevo che era il datore che avrebbe provveduto in tal senso. Ho lavorato quindi senza autorizzazione dal __________ sino al __________.”
Siffatta versione è confermata dalla convenzione scritta datata 31 marzo 2004 stipulata tra la ditta precitata e il signor __________ (cfr. doc. G agli atti), sulla quale stranamente il ricorrente non spende una parola.
A suo dire “le dichiarazioni dell’interessato (n.d.r.: __________) non risultano conformi a verità, ritenuto inoltre il suo chiaro interesse a venir qualificato quale magazziniere o aiuto montatore, per poi provvedere a richiedere a posteriori il pagamento di una differenza sul salario orario percepito di fr. 2.70” (cfr. ricorso del 22 novembre 2005, pag. 4). A suffragio della propria tesi egli produce uno scritto del 22 giugno 2005 dell’__________ in favore del signor __________, nel quale si allega che costui non ha mai svolto mansioni di magazziniere, ma unicamente quelle di aiuto montatore affinché “gli venga riconosciuto e retribuito un salario orario di CHF 19.20 invece di CHF 16.50” (cfr. allegato B al ricorso del 22 novembre 2005).
Occorre tuttavia notare che il predetto documento, non porta alcun elemento utile ai fini del giudizio, nella misura in cui non comprova la reale situazione al momento dei fatti contestati dall’autorità di primo grado, ma conferma semmai che il lavoratore avrebbe svolto mansione diversa da quella contemplata nell’autorizzazione.
Non è perciò escluso che dal __________ al __________ il signor __________ abbia effettivamente lavorato come magazziniere: la precisazione nella convenzione __________ conferma infatti il cambiamento di mansione a far tempo da tale data. Mal si comprenderebbe del resto per quale motivo la ditta abbia concluso il nuovo contratto una volta scaduto il periodo di prova (cfr. contratto di lavoro concluso il __________ di cui all’incarto 30.2005.163), se il lavoratore, come pretende il ricorrente, non fosse stato in grado di compiere alcuna mansione. Ad ogni buon conto, come detto, il lavoratore stesso ha ammesso di svolgere la professione di magazziniere nel periodo incriminato (cfr. verbale d’interrogatorio del 29 ottobre 2004).
A prescindere da quanto sopra, la sanzione inflitta andrebbe in ogni caso confermata poiché, come rilevato dall’autorità di primo grado, sia il lavoratore (già punito per questa omissione) sia la datrice di lavoro avrebbero dovuto chiedere preventivamente l’autorizzazione sulla base del nuovo contratto di lavoro e, nel caso in cui lo stesso non fosse poi stato attuato, notificare nuovamente all’autorità competente la reale situazione: non avendolo fatto la datrice di lavoro e, per essa, il ricorrente nella sua qualità di organo formale, è venuta meno all’obbligo che le incombeva per legge.
Proprio per questo motivo, l’audizione del signor __________ non avrebbe apportato, una volta di più, nessun elemento utile ai fini del giudizio.
A titolo abbondanziale, è doveroso rilevare che dall’unica prova prodotta dal ricorrente si intravede, già di primo acchito, la sua mala fede. Infatti, in questa sede, egli adduce che il signor __________ non ha mai svolto la funzione di magazziniere nel chiaro intento di sottrarsi alle proprie responsabilità, mentre nella vicenda salariale con il dipendente, al contrario, pretende che questi va considerato come magazziniere cosicché venga rimunerato in quanto tale. A comprova di ciò vi è una lettera del 29 aprile 2005 dell’Unia indirizzata alla __________, dalla quale si desume che secondo la ditta il signor __________ “svolgeva solo compiti da magazziniere” (cfr. doc. L annesso al ricorso del 17 maggio 2005 di __________ contro la decisione presa nei suoi confronti e di cui all’incarto n. 30.2005.163 di questa Pretura).
La credibilità del denunciato risulta quindi altamente vacillante, le sue dichiarazioni non potendo certo essere considerate fondamentali, poiché manifestamente non fedefacenti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6, 10 cpv. 1 e 29 cpv. 1 OLS; 45 RLALPS-extra CE/AELS; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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DI 1,
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).