Incarto n.
30.2005.391

31592/402

Bellinzona

25 aprile 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 30 novembre 2005 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione n. 31592/402 del 25 novembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni del 7 dicembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione del 25 novembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 20.– e alle spese di fr. 10.–, per i seguenti motivi:

 

                                         “Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace.

 

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l’annullamento.

 

                                 C.     La Sezione della circolazione nel suo scritto del 7 dicembre 2005 si astiene dal formulare osservazioni e lascia a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Secondo l’art. 375bis CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (cpv. 1). Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa di fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase).

 

                                         In caso di violazione del divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC).

 

                                 3.     La Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle norme appena citate – di avere “illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace.

 

                                 4.     Il ricorrente non nega di per sé i fatti denunciati, ma si duole in sostanza di non aver commesso nessuna infrazione, giacché comproprietario coattivo della strada privata sita al mappale n. __________, come risulta dagli estratti del registro fondiario che ha prodotto. In qualità di avente diritto, a suo dire, difetterebbe il carattere illecito dell’utilizzo del fondo e, in ogni caso, rispondendo alle osservazioni del 18 ottobre 2005 del denunciante, pur parcheggiando sul luogo in questione, “la libera circolazione ai confinanti è sempre garantita per ogni tipo di veicolo, tant’è vero che negli ultimi tempi vi transitano avanti e indietro senza alcuna difficoltà grossi camion carichi di materiale edilizio destinato alla costruzione di un nuovo edificio sul sedime confinante” (cfr. ricorso del 30 novembre 2005 in basso), ciò che scaturisce peraltro in modo evidente dalla documentazione prodotta a sostegno della denuncia del 3 ottobre 2005.

 

                                 5.     Nell’evenienza concreta, il ricorrente è comproprietario della strada in questione; egli è quindi in diritto di usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri comproprietari (art. 648 cpv. 1 CC). Dalla documentazione fotografica prodotta dal denunciante non risulta peraltro che l’insorgente abbia esercitato il suo diritto in modo incompatibile con quello degli altri comproprietari. In accoglimento alla tesi del ricorrente, egli va quindi prosciolto dall’addebito mossogli.

 

                                         Ci si potrebbe invero interrogare sulla legittimità del denunciante a sporgere querela, non avendo egli giustificato la propria qualità di avente diritto, rispettivamente di rappresentante a norma dell’art. 375ter cpv. 2 CPC. La questione può tuttavia rimanere indecisa, il ricorso dovendo comunque essere accolto per i motivi suesposti.

 

                                         Alla luce dei considerandi che precedono, s’impone di accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali.

 

                                   

per questi motivi                 visti gli art. 375bis e 375ter CPC;1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impignata è annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: