Incarto n.
30.2005.398

31080/408 + 29951/40

Bellinzona

1 giugno 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Frida Andreotti in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 novembre 2005 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

le decisioni 11 novembre 2005 n. 29951/409 e 18 novembre 2005 n. 31080/408 emesse dalla Sezione della circolazione,

 

viste                                  le osservazioni 21 dicembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 11 novembre 2005 n. 29951/409 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per il seguente fatto accertato il 5 agosto 2005 in territorio di __________:

                                         "Ha posteggiato il veicolo TI __________ fuori dai posti delimitati”.

 

                                 B.     La medesima autorità con decisione 18 novembre 2005 n. 31080/408 ha inflitto all’insorgente un’altra multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per un fatto identico commesso il 3 agosto 2005 sempre in territorio di __________.

                                         Le risoluzioni sono state rese in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1 OSStr.

 

                                 C.     Contro le predette pronunce dipartimentali RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

                                 D.     La Sezione della circolazione nelle sue osservazioni 21 dicembre 2005 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     Preliminarmente si rileva che il ricorrente contesta entrambe le risoluzioni con un unico atto ricorsale datato 27 novembre 2005, ma spedito il 1° dicembre 2005 (cfr. timbro postale). La competenza di questo giudice e la legittimazione attiva dell'insorgente sono date dall'art. 4 LPContr.

 

                                         Relativamente alla tempestività dell'impugnativa, la stessa è data unicamente per la contestazione che verte sulla decisione 18 novembre 2005, considerato che il termine per ricorrere scadeva al più presto il 6 dicembre 2005. Di conseguenza, riferito a quest’ultimo oggetto, il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

 

                                         Ne va invece diversamente per quanto attiene alla tempestività della contestazione riguardante la decisione 11 novembre 2005. Tale decisione è infatti stata notificata al ricorrente il 15 novembre 2005 (cfr. accertamento postale del recapito), per cui il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso - a norma degli art. 4 cpv. 2, nonché 7 cpv. 3 e 5 LPContr - è scaduto il 30 novembre 2005. Pertanto il ricorso, benché datato 27 novembre 2005, è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile, poiché inoltrato solamente il 1° dicembre 2005.

 

                                         In sostanza, il giudizio di merito verte unicamente sulla decisione 18 novembre 2005 relativa ai fatti commessi il 3 agosto 2005.

 

                                 2.     L’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr).

 

                                         L’art. 79 cpv. 1 OSStr recita che “i posti di parcheggio possono essere delimitati ovunque sia necessario creare un ordine di parcheggio particolare a complemento della segnaletica”. Secondo l’art. 79 cpv. 1ter  prima frase OSStr (v. art. 79 cpv. 1 OSStr), “laddove i posti di parcheggio sono delimitati, i veicoli possono parcheggiare soltanto entro questi posti”.

 

                                         Chiunque contravviene alle norme di circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Giusta l’allegato 1 dell’ all’Ordinanza federale concernente le multe disciplinari, il parcheggio fuori dai posti delimitati fino a due ore comporta una multa di fr. 40.- (infrazione n. 252 lett. a).

                                 3.     La Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – d’aver parcheggiato fuori dai posti delimitati.

                                 4.     Dal canto suo, l’insorgente, che non nega di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di prima istanza, eccepisce che “nel caso della contravvenzione del 03.08, guardandomi attorno più veicoli non avevano contravvenzioni, quindi rimasti impuniti” (cfr. scritto 11 agosto 2005 alla Polizia comunale di __________). A comprova della propria versione dei fatti, il ricorrente allega al ricorso 27 novembre 2005 alcune fotografie “scattate a veicoli nelle vicinanze del mio rimasti inspiegabilmente impuniti”.

 

                                 5.     Il ricorrente ne desume una disparità di trattamento suscettibile di inficiare la procedura di contravvenzione. Una violazione della legge da parte dell’autorità non conferisce tuttavia alcun diritto al cittadino a essere trattato nello stesso modo illegale, a meno che l’autorità rifiuti di abbandonare siffatta prassi e non siano lesi interessi pubblici preponderanti.

 

                                         L’insorgente, nella specie, lamenta bensì una possibile tolleranza della polizia nei confronti di terzi, ma non pretende che l’autorità preposta al perseguimento di queste infrazioni, ossia la Sezione della circolazione, intenda istituire o mantenere l’asserita prassi illegale.

 

                                         Nulla induce pertanto a scostarsi dalla decisione impugnata, il ricorrente avendo esplicitamente ammesso l’infrazione ascrittagli, senza addurre giustificazioni o evocare circostanze tali da escludere la sua responsabilità. In particolare, le fotografie annesse al ricorso 27 novembre 2005 (che non recano peraltro alcuna indicazione sull’ora e la data in cui sono state scattate), non apportano alcun elemento suscettibile di influire sull’esito del giudizio.

 

                                         Abbondanzialmente si rileva come, a detta dell’autorità d’indagine, “durante tutto il periodo della manifestazione era attivo un servizio circolazione e posteggi (…) per indicare e fare usufruire dagli utenti veicolari delle aree di parcheggio appositamente create dagli organi della Polizia Comunale della Città di __________. Le indicazioni non sono state osservate, ed in ogni serata erano disponibili centinaia di posteggi, a meno di 5 min. a piedi dal luogo della manifestazione” (cfr. contro-osservazioni 24 ottobre 2005 della Polizia Comunale della Città di __________).

 

                                 6.     Infine, nelle osservazioni 15 gennaio 2006, l’insorgente mette in dubbio l’infrazione contestatagli. In particolare lamenta che “il cpl __________ termina il suo scritto con una frase molto tendenziosa, in quanto scrive di non ricordare l’esatta posizione del veicolo. Cioè non conferma le contravvenzioni, ma mette un dubbio sulle stesse, non ricordando se il veicolo era o no in posizione corretta. Mi sembra che in questo caso si stia cadendo in un vizio di forma”.

 

                                         Nelle contro-osservazioni 19 dicembre 2005, l’agente denunciante si è limitato a confermare la multa disciplinare, senza tuttavia fornire alcuna precisazione in merito ai fatti, visto il lungo tempo trascorso e l’elevato numero di infrazioni ravvisate, per una media serale di 80/90 intimazioni.

 

                                         Le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

 

                                         Nella fattispecie, sin dal primo scritto datato 11 agosto 2005, il ricorrente non nega che il veicolo si trovasse nel luogo indicato dall’agente, di modo che la censura sollevata per la prima volta con lo scritto 15 gennaio 2006 si urta con il principio della buona fede processuale. Inoltre, non è dato di vedere in che modo l’agente denunciante possa ragionevolmente essersi confuso, né si intravedono ragioni che possano averlo indotto a dichiarare circostanze inveritiere o a dirsi sicuro di un fatto a lui incerto. D’altronde, non v’è alcun motivo di dubitare della correttezza dell’accertamento effettuato dall’agente denunciante, il quale si è limitato a compiere una constatazione di agevole momento, essendo specificatamente intento a sanzionare “tutti i veicoli parcheggiati al di fuori delle aree autorizzate” (cfr. contro-osservazioni 19 dicembre 2005 della Polizia Comunale della Città di__________).

 

                                         In definitiva, come visto, l’insorgente non evoca circostanze, né adduce giustificazioni che consentano di scostarsi dalla decisione impugnata.

 

                                 7.     A ragione la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 40.-, pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 252 lett. a), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.

 

                                 8.     Il ricorso, nella misura in cui verte sulla decisione emessa il 18 novembre 2005, va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese di questa sede (art. 15 LPContr).

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso, nella misura in cui verte sulla decisione 11 novembre 2005, è irricevibile.

 

                                 2.     Il ricorso, nella misura in cui verte sulla decisione 18 novembre 2005, è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                 3.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

 

                                 4.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio – ad esclusione del dispositivo n. 1 – può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).