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Incarto
n. 188 105 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Frida Andreotti in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 dicembre 2005 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione 9 dicembre 2005 n. 188/105 emessa dalla Divisione dell’ambiente, Bellinzona |
viste le osservazioni 23 dicembre 2005 presentate dalla Divisione dell’ambiente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Divisione dell'ambiente con decisione 9 dicembre 2005 ha RI 1 al pagamento di una multa di fr. 100.-, oltre a una tassa di giustizia e alle spese per complessivi fr. 20.-, e lo ha condannato a un risarcimento di fr. 500.-, per "avere lasciato vagare senz’autorizzazione e senza sorveglianza, i propri due cani, incrocio bergamasco e trovatello, i quali hanno rincorso e ucciso una cerva adulta”.
Fatti accertati il 24 agosto 2005 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 18 e 21 LCP; 15 cpv. 2, 41, 44 cpv. 2 e 45 LCC; 38 e 69 RALCC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Divisione dell'ambiente propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
Nel suo gravame 12 dicembre 2005 il ricorrente chiede di essere sentito personalmente. Ora, l'art. 12 LPContr conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 221 consid. 4a). Nella fattispecie l'audizione personale dell'insorgente non appare suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi. Nulla osta dunque all'esame del ricorso nel merito.
2. A norma dell’art. 15 cpv. 2 della Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC), il Consiglio di Stato emana le norme disciplinanti l’uso, l’allenamento e la prova dei cani. Sulla scorta di tale delega, l'art. 38 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RALCC) stabilisce che in tempo di divieto di caccia non si possono per principio lasciare vagare cani di qualsiasi specie senza l'autorizzazione dell'Ufficio caccia e pesca.
Chiunque contravviene alla legge cantonale (LCC) e alle relative norme di applicazione, intenzionalmente o per negligenza, è punito con una multa fino a fr. 20’000.- (art. 41 LCC) ed è tenuto inoltre al risarcimento del danno (art. 45 LCC
3. La Divisione dell’ambiente rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di aver lasciato vagare senz’autorizzazione e senza sorveglianza, i propri due cani, i quali hanno rincorso e ucciso una cerva adulta.
4. Il ricorrente nega ogni responsabilità nell’accaduto, asserendo di non avere colpe nell’uccisione della cerva in quanto, a suo dire, non sarebbe stato il suo cane, un incrocio bergamasco, a ucciderla, bensì il trovatello che da quasi due mesi ospitava presso il suo domicilio. Egli sostiene infatti che “il cane non era mio e pertanto non mi sento in obbligo di pagare una multa, io sono responsabile del mio il quale però secondo la testimonianza del cacciatore in merito non ha attaccato la cerva, cosa di cui sono sicuro al 100%” (cfr. ricorso 12 dicembre 99 [recte: 2005]).
Tale asserzione - contrariamente a quanto preteso dal ricorrente - è invece sconfessata dalla testimonianza del cacciatore, signor __________, il quale era presente sul luogo al momento dei fatti e ha prontamente segnalato l’accaduto al guardiacaccia __________. Nel verbale di segnalazione 25 agosto 2005, il teste asserisce infatti quanto segue: “Ore 20.05 ho da prima sentito un cane abbaiare e subito ho visto una cerva inseguita dai due cani visti qualche ora prima. Ho visto la cerva che in un attimo di difficoltà è stata subito raggiunta dai due cani il tutto ad una distanza di circa 70 metri preciso che ero pure in possesso del binocolo. (…). Voglio segnalare la ferocia dei due cani nell’attacco e in seguito a divorarla”.
Non vi è peraltro motivo di dubitare della credibilità del testimone, il quale, come precisato dal guardiacaccia __________, ha tra l’altro fornito una circostanziata descrizione del luogo dell’uccisione e dei cani che ha consentito il ritrovamento della cerva sbranata e l’identificazione delle due bestie (scritto 28 agosto 2005 all’Ufficio caccia e pesca; rapporto di contravvenzione 26 agosto 2005).
In simili evenienze, nulla induce a scostarsi dalla decisione dell’autorità di primo grado, a maggior ragione se si considera che al momento del riconoscimento dei cani da parte del teste, avvenuto il giorno successivo ai fatti, l’incrocio bergamasco di proprietà dell’insorgente era, per stessa ammissione di quest’ultimo, “ancora tutto sporco di sangue” (cfr. verbale di interrogatorio 26 agosto 2005, pag. 1 in fine).
Peraltro non giova al ricorrente negare la propria responsabilità in relazione agli atti compiuti dal trovatello, in quanto il cane si trovava da alcuni mesi in suo possesso e quindi sotto la sua custodia, ciò che gli conferiva la qualità di detentore (cfr. Brehm, Berner Kommentar, n. 13 e segg. ad art. 56 CO). In tale veste, egli aveva l’obbligo di adoperare tutta la diligenza richiesta dalle circostanze (segnatamente del fatto che all’epoca dell’aggressione vigeva ancora il divieto di caccia e che il trovatello era già sfuggito al suo controllo in precedenza; cfr. verbale di interrogatorio 26 agosto 2005, pag. 2) per custodirlo e vigilarlo (art. 56 CO): tale omissione basta dunque a ritenere l’insorgente responsabile, indipendentemente dal rapporto di proprietà sull’animale.
Pure irrilevante ai fini del giudizio è il fatto - comunque non comprovato - che l’incrocio bergamasco di proprietà del ricorrente non si sia reso responsabile in passato di episodi analoghi.
In conclusione, non si vede come il multato possa negare l'esistenza di una seppur lieve negligenza per non aver tenuto il proprio cane e il trovatello al guinzaglio o in un apposito spazio a loro riservato, ciò che ha permesso agli animali di vagare e rincorrere la selvaggina in contrasto con l'art. 38 cpv. 1 RALCC.
5. A ragione la Divisione dell’ambiente ha inflitto al multato una multa di fr. 100.- e la rifusione di fr. 500.- a titolo di risarcimento del danno giusta l’art. 45 LCC. La multa inflitta è dunque confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Giova del resto rammentare come il detentore del cane, indipendentemente da ogni responsabilità penale, rimane civilmente tenuto al risarcimento del danno cagionato dall’animale ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 CO.
6. Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 18 e 21 LCP; 15 cpv. 2, 41, 44, 45 LCC; 38 e 69 RALCC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria: