Incarto n.
30.2005.40

4459/402

MM

Bellinzona

21 aprile 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 febbraio 2005 presentato da

 

 

RI 1,

 

contro

 

la decisione n. __________ dell’11 febbraio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni presentate in data 1° marzo 2005 dalla Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     Con decisione di data 11 febbraio 2005 (emanata in virtù del rapporto di contravvenzione 30.12.2004 della Polizia cantonale, posto di Camorinio avverso il quale la ricorrente non ha formulato osservazioni), la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per avere ella in data 30 dicembre 2004, in territorio di Morbio Inferiore, circolato con la vettura Peugeot targata TI __________ avente le luci di posizione di colore blu, non conformi alle prescrizioni in materia. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 29 e 93 cifra 2 LCStr, come pure degli art. 73 cpv. 5, 219 cpv. 1 e 2 OETV.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale, RI 1 è insorta con tempestivo ricorso del 15 febbraio 2005, postulandone l’annullamento e negando ogni addebito di natura contravvenzionale e penale.

                                 C.     Con scritto del 1° marzo 2005, il competente Dipartimento ha rinunciato a formulare osservazioni in punto al gravame, rimettendosi al giudizio dello scrivente giudice e questo avuto pure riguardo allo scritto del 28 febbraio 2005 dell’Ufficio tecnico della Sezione della Circolazione agli atti, intimato anche alla ricorrente, la quale non ha formulato osservazioni al riguardo.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo Giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Giusta l’art. 29 LCStr, i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. A salvaguardia di tale principio generale, l’art. 93 cifra 2 LCStr prescrive che chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni, è punito con l’arresto o con la multa, ritenuto che il concetto di ‘conformità’ deve essere interpretato alla luce dell’art. 219 OETV. Quo alle particolari prescrizioni tecniche relative al colore, all’installazione, all’intensità luminosa e alla regolazione dei dispositivi d’illuminazione dei veicoli a motore l’art. 73 cpv. 5 OETV richiama direttamente il relativo allegato n. 10.

 

                                 3.     In concreto, come visto, la ricorrente è stata perseguita per avere parcheggiato (recte: circolato con) la propria vettura munita di luci di posizione di colore blu che, in quanto tali, non risulterebbero conformi alle prescrizioni di cui all’art. 219 OETV e, in particolare, a quanto disposto dall’allegato 10 OETV che prevede che le luci di posizione rivolte in avanti devono essere di colore bianco o giallo chiaro e avere caratteristiche colorimetriche entro limiti ben definiti, dovendo pure recare il contrassegno d’omologazione ed essere specificatamente designate con apposite lettere (cfr. inoltre scritto 28.02.2005 dell’Ufficio tecnico della Sezione della Circolazione).

 

                                 4.     Nel proprio gravame la ricorrente, pur non contestando esplicitamente la colorazione blu delle luci di posizione della propria autovettura (ma neppure ammettendolo), ricorda in ogni caso che la stessa ha superato il collaudo in data 27.11.2003 (cfr. pure scritto 28.02.2005 Ufficio tecnico, Camorino), senza che venisse individuata in quell’occasione manchevolezza o difformità veruna in tal senso e appellandosi quindi implicitamente al principio della buona fede.

 

                                 5.     Il principio della buona fede, vigente in campo amministrativo, garantisce al cittadino il diritto di pretendere da quell’autorità che attraverso suoi specifici e determinati atteggiamenti giuridici ha fatto sorgere in questi altrettanto specifiche e determinate aspettative, il rispetto delle stesse.

                                         Premessa per l’applicazione del principio della buona fede è la misconoscenza da parte del cittadino di eventuali inesattezze e/o imprecisioni e/o errori insiti in un determinato atteggiamento dell’autorità, originante nell’amministrato la fiducia circa la validità e veridicità dello stesso. Chi pertanto è a conoscenza di eventuali errori da parte dell’amministrazione (o avrebbe potuto senz’altro riconoscerli facendo uso della debita diligenza da lui pretesa e richiesta secondo l’ordinario andamento delle cose e l’esperienza generale della vita come pure in virtù delle proprie personali conoscenze e capacità), non può in buona fede ritenere che la stessa adempia alle aspettative suscitate. In questo contesto, delle vere e proprie ricerche approfondite da parte dell’amministrato in punto alla correttezza dell’agire dell’autorità non possono però essere pretese e ciò proprio in virtù della presunzione di correttezza scatente da ogni singolo atto amministrativo. Solo allorquando l’errore appaia manifesto o facilmente riconoscibile (ad esempio in caso di decisione e/o informazione amministrativa crassamente nebulosa e/o irragionevole e/o irrazionale) il cittadino potrà allora essere chiamato e tenuto a verificarne la sua correttezza, segnatamente rivolgendosi alla competente autorità al fine di chiedere (e ottenere) delucidazioni in merito (HÄFELIN/MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2a ed., Zurigo 1993, n. 551 e segg., pagg. 124-125).

 

                                 6.     In concreto, mal si comprende come la ricorrente dovesse o solo potesse sospettare dell’eventuale infondatezza della decisione dipartimentale in esame (superamento del collaudo), considerata la specifica particolarità tecnica della problematica oggetto della presente procedura: tanto specifica da essere contenuta in un allegato di una (fra le mille) ordinanze del Consiglio Federale in materia (in casu: OETV). Vero è che, secondo il noto adagio, “la legge non ammette ignoranza”, ma altrettanto vero è che, nella concreta evenienza, la decisione dipartimentale del 27.11.2003 con la quale si accertava l’idoneità alla circolazione della vettura Peugeot TI __________, non poteva apparire agli occhi della ricorrente come manifestamente errata, né tale eventuale erroneità risultava del resto essere per lei manifestamente riconoscibile, non potendosi pretendere che la conducente e detentrice del veicolo conoscesse a menadito tutte le disposizioni e prescrizioni circa le disposizioni tecniche concernenti i veicoli stradali, né potendosi oggettivamente supporre o pretendere che, a collaudo ultimato, la stessa rivisitasse per intero la predetta ordinanza OETV per verificare eventuali lacune, neppure troppo riconoscibili, nell’ambito della procedura di collaudo del proprio autoveicolo.

 

                                         Se poi, a collaudo avvenuto, la ricorrente abbia modificato, sostituendole, le surriferite luci di posizione con luci di colorazione blu, è questione che può e deve essere lasciata irrisolta, nessun indizio preponderante in un senso o nell’altro risultando dagli atti, e non dovendosi pertanto, in applicazione del principio penale ‘in dubio pro reo’, addebitarle tale eventualità.

 

                                 7.     Ma v’è di più. Indipendentemente da quanto precede, è lo stesso Ufficio tecnico della Sezione della Circolazione, nel proprio scritto del 28.02.2005, che ricorda che sul mercato esistono pure delle luci bianche che, seppur conformi alle prescrizioni OETV, hanno una leggera sfumatura azzurra. Ora, a queste condizioni e anche nell’ottica del surriferito principio penale ‘in dubio pro reo’, infliggere alla ricorrente una multa e ritenerla dunque colpevole dell’infrazione di cui all’art. 93 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 29 LCStr, 75 cpv. 5 e 219 OETV, risulterebbe, a mente dello scrivente giudice, manifestamente arbitrario, considerato in particolare come la mera indicazione cromatica ‘blu’ contenuta nel rapporto di contravvenzione del 30.12.2004 appare talmente vaga e fors’anche soggetta all’interpretazione personale dell’agente procedente che potrebbe ragionevolmente rientrare, se del caso, nella surriferita colorazione azzurra (sfumata), ammessa dall’OETV, e ritenuto altresì che agli atti non vi è alcun elemento che consenta di stabilire la relativa specifica caratteristica colorimetrica.

 

                                         Per il che, persistendo dubbi e incertezze, il ricorso deve essere accolto con relativa dispensa, per la ricorrente, dal pagamento di tasse e spese di giustizia.

 

                                 8.     A titolo meramente abbondanziale e per concludere, non appare comunque fuori luogo ricordare alla ricorrente l’opportunità (recte: l’obbligo) di verificare immediatamente, rispettivamente fare verificare, l’idoneità e la conformità delle luci di posizione della sua vettura e ciò anche a scanso di ogni e qualsivoglia futuro equivoco (diretto e/o indiretto) scatente dal presente giudizio.

 

 

per questi motivi                 visti gli art. 29 e 93 cifra 2 LCStr; art. 73 cpv. 5 e 219 OETV; art. 1 e segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese di giustizia relative al presente giudizio.

 

                                 3.     Intimazione:

 

 

 Sezione della circolazione, Camorino

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: