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Incarto
n. 32467/402 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 dicembre 2005 presentato da
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RI 1, difeso da: DI 1 |
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contro |
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la decisione 2 dicembre 2005 n. 32467/402 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni 27 dicembre 2005 presentate dalle Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 2 dicembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida della vettura TI __________ effettuava una manovra di sorpasso oltrepassando la linea di sicurezza e transitando a sinistra di uno spartitraffico.”
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 7 cpv. 3 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 è insorto con un ricorso 15 dicembre 2005, emendato il 21 dicembre 2005, nel quale chiede l'annullamento della multa.
C. La Sezione della circolazione nelle osservazioni 27 dicembre 2005 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
Nel complemento ricorsuale 21 dicembre 2005 il ricorrente chiede che questo giudice disponga un sopralluogo e l’audizione dell’agente verbalizzante. Ora, l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie le prove chieste dal ricorrente non appaiono suscettibili d'influire sull'esito del giudizio, gli atti di causa essendo chiari e completi.
Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito.
2. Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia (prima frase).
L’art. 34 cpv. 2 della stessa legge specifica poi che sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste ultime (v. anche l’art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr). Parimenti, l’art. 7 cpv. 3 ONC sancisce che il conducente deve circolare a destra delle isole spartitraffico e degli ostacoli nel mezzo della carreggiata (primo periodo).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. La Sezione della circolazione ha sanzionato l’insorgente - in applicazione delle predette norme - per aver effettuato “una manovra di sorpasso oltrepassando la linea di sicurezza e transitando a sinistra di uno spartitraffico.”
4. Nel ricorso 15 dicembre 2005 l’insorgente, senza contestare le circostanze di tempo e di luogo dell’infrazione, ha espresso le seguenti considerazioni: “Avendo già precisato all’impiegato dell’Ufficio di Polizia di __________ quanto più possibile sull’avvenuto non ho presentato ulteriori osservazioni all’intimazione di contravvenzione. Nella guida sono sempre molto prudente e attento.
Non ho creato situazioni di pericolo in quanto la strada era deserta. Il sorpasso non è avvenuto in corrispondenza di uno spartitraffico bensì in prossimità, ove, non esiste alcun divieto. Rendo noto inoltre che quando è possibile superare due vetture contemporaneamente è perché tra di esse non esiste alcuna distanza di sicurezza”. Egli concludeva il gravame giustificando il suo agire con il seguente quesito: “cosa è meglio quando ci si trova dietro a qualcuno che guida in modo impacciato perché non conosce le strade o perché cerca un preciso indirizzo, attaccarsi alla sua auto innervosendolo e creando solo stress o quando possibile superare l’ostacolo e proseguire?”.
Ora, dalle affermazioni del ricorrente risulta anzitutto che egli ha rinunciato consapevolmente alla facoltà di presentare osservazioni all’intimazione di contravvenzione, ritenendo esaustiva la versione fornita in sede di interrogatorio dinanzi alle forze inquirenti e riconoscendo, in definitiva, che non c’era nulla da aggiungere alla descrizione dei fatti contenuta nell’intimazione.
Tuttavia, con il complemento ricorsuale 21 dicembre 2005, egli ha totalmente sovvertito le proprie argomentazioni, negando per la prima volta di aver commesso l’infrazione nel luogo e secondo le modalità contestategli. Nello scritto del di lui legale si legge infatti che:
“(…) Il ricorrente non ha sorpassato oltrepassando alcuna linea di sicurezza che, dove da lui indicato alla polizia non esiste. Tanto meno il sorpasso è avvenuto transitando a sinistra di uno spartitraffico. Chiamato a __________ al posto di polizia, ha subito precisato che:
a) non ho eseguito alcun sorpasso nel luogo e nei modi indicatimi
b) ho effettuato un sorpasso in altro luogo con condizioni differenti da quanto presentatomi dall’interpellante e che risultano lecite.
Alla stesura del verbale ha osservato che quanto riportato non coincideva con le sue affermazioni. Addirittura nella bozza del verbale vi figurava __________, quando invece il sorpasso era avvenuto a __________ (…)”.
In sostanza, egli lamenta un errato accertamento dei fatti.
Le nuove conclusioni sono tuttavia sconfessate delle risultanze istruttorie, in particolare dalle affermazioni lineari e precise rilasciate spontaneamente dal ricorrente in sede di interrogatorio dinanzi alla Polizia cantonale di __________ e che costituiscono una chiara ammissione dei fatti: “Davanti a me circolavano due vetture e giunte in prossimità dell’isola spartitraffico sita all’altezza dell’entrata del campeggio __________ di __________, viaggiavano ad un’andatura di circa 40 Km/h. Siccome questa velocità era troppo lenta, dopo aver ben controllato, decidevo di superarle in un punto, come detto, ove esiste isola spartitraffico. Ripeto che, pur essendo transitato a sinistra di quest’isola, non ho messo a repentaglio altri utenti e spero di non aver causato inconvenienti o pericoli ad altri”. Inoltre, alla precisa domanda dell’agente verbalizzante “È al corrente dell’assoluto divieto di sorpasso ove esiste la linea di sicurezza e isola spartitraffico?” egli rispondeva affermativamente (cfr. verbale d’interrogatorio 11 ottobre 2005).
Nella fattispecie, nulla induce a dubitare della versione fornita in un primo tempo dal ricorrente di fronte alle forze inquirenti e sostanzialmente confermata nel gravame 15 dicembre 2005. In caso contrario, egli non avrebbe avuto alcun motivo per non evidenziare in sede di interrogatorio che non aveva effettuato il sorpasso in detto luogo e secondo le modalità contestategli, rifiutandosi, in ultima analisi, di sottoscrivere il relativo verbale.
In ogni caso, mal si comprende come il ricorrente possa pretendere che l’infrazione sia avvenuta in altra località della Valle __________ (__________, anziché __________). Non v’è infatti dubbio che il campeggio __________ da lui menzionato in sede di interrogatorio si trova precisamente ad __________. Del resto, prima di allora, egli non ha mai contestato le circostanze di tempo e di luogo dell’infrazione, come pure di aver oltrepassato la linea di sicurezza.
In definitiva, le argomentazioni avanzate per la prima volta con scritto 21 dicembre 2005 risultano inattendibili e del tutto fuori luogo. Basti pensare che - insistendo sulle presunte differenze circa l’effettivo luogo del sorpasso che sarebbero alla base del fantomatico errore di fatto - egli giunge persino a sostenere di aver inavvertitamente indicato __________ durante la verbalizzazione, quando di tutto ciò nulla compare a verbale. A mente di questo giudice, il complemento ricorsuale appare invero come un tentativo strumentalizzato e malvenuto del ricorrente di stravolgere i fatti e sottrarsi alle sue responsabilità.
5. Con riferimento alla puntualizzazione contenuta nel ricorso 15 dicembre 2005, secondo cui il sorpasso non sarebbe avvenuto in corrispondenza, bensì in prossimità dello spartitraffico, va ribadito che dalla affermazioni lineari e precise di cui al verbale d’interrogatorio da lui sottoscritto si evince inequivocabilmente che la manovra è avvenuta “in un punto, come detto, ove esiste isola spartitraffico”, ciò che è pure confermato dal fatto che ha ammesso di essere transitato a sinistra della stessa. Aggiungasi che, ai fini del giudizio, è ininfluente il fatto che non vi era alcun divieto di sorpasso nel luogo in cui è avvenuta la manovra, in quanto il ricorrente è stato sanzionato per aver oltrepassato la linea di sicurezza e transitato a sinistra dell’isola spartitraffico, nonostante l’obbligo di circolare a destra.
Neppure la circostanza secondo cui non avrebbe creato situazioni di pericolo è sufficiente per escludere o sminuire la sua responsabilità. Tra l’altro, contrariamente a quanto da lui asserito, la strada non poteva essere deserta, già solo considerando la presenza delle due vetture sorpassate. Inoltre, il fatto che le due vetture antistanti viaggiavano, a suo parere, troppo lentamente, “addirittura in modo ridicolo”, non legittimava certo il comportamento adottato dall’insorgente. Anzi, ipotizzando che l’andatura ridotta fosse dovuta al fatto che i conducenti non conoscessero la strada o cercassero un indirizzo preciso (cfr. verbale di interrogatorio 11 ottobre 2005; si noti che in prossimità dello spartitraffico vi è l’entrata di un campeggio), egli avrebbe dovuto semmai dar prova di particolare prudenza.
6. In conclusione, le argomentazioni addotte dall’insorgente sono prive di fondamento e non costituiscono in alcun modo valido motivo per poter annullare la decisione della Sezione della circolazione.
La multa inflitta è peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso - infondato - va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr ; 7 cpv. 3 ONC ; 73 cpv. 6 lett. a OSStr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).