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Incarto
n. 33118/404 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 19 dicembre 2005 presentato da
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RI 1, , |
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contro |
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la decisione n__________ del 9 dicembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni del 27 dicembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione del 9 dicembre 2005 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1, una multa di fr. 250.--, oltre al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 60.—e delle spese di fr. 20.--, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con l’autocarro TI __________ sovraccarico.”
Fatti accertati il 12 settembre 2005 in territorio di __________:
La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2 e 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo in sostanza una riduzione della multa e l’esenzione dal pagamento di tasse e spese.
C. La Sezione della circolazione, nelle sue osservazioni del 27 dicembre 2005, propone, per contro, che il gravame sia respinto e la decisione impugnata confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. La Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato – in applicazione degli artt. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2 e 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC – di avere “circolato con l’autocarro sovraccarico”.
Dal rapporto di contro-osservazioni del 12 novembre 2005, si evince infatti un peso del veicolo accertato dalla polizia cantonale, dedotta una tolleranza di 3% per imprecisione della pesa (percentuale stabilita dalle istruzioni relative ai controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia emanate dall’Ufficio federale delle strade, in vigore dal 1° gennaio 2005), di 26209 kg in luogo dei 26000 kg consentiti, per un’eccedenza di 209 kg.
3. Il ricorrente non nega di per sé la fattispecie appena evocata, né contesta le misurazioni esperite dalla polizia; egli lamenta nondimeno una disparità di trattamento tra la multa emessa a suo carico dalla Sezione della circolazione e quella inflitta dal Ministero pubblico al conducente che ha occasionato un incidente della circolazione stradale che lo ha visto vittima.
4. Per costante giurisprudenza, una decisione o un decreto di portata generale viola il principio della parità di trattamento, ancorato nell’art. 8 Cost, se per fattispecie analoghe opera distinzioni giuridiche non dettate da ragioni serie e obiettive, oppure se sottopone a un regime identico situazioni che presentano tra di loro differenze importanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso. Il principio in esame impone unicamente che fattispecie giuridicamente uguali siano trattati in modo uguale e fattispecie diverse in modo diverso (DTF 124 I 297; 118 Ia 1).
Inoltre, il principio della parità di trattamento nella commisurazione della pena può essere invocato solo nelle ipotesi in cui pene determinate di per sé conformi all’art. 63 CP diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra imputati o tra processi analoghi risulterebbe in ogni caso infruttuoso, dovendo giudicare un imputato in base alle sue individualità oggettive e soggettive, ciò che comporta implicitamente una certa disuguaglianza (DTF 123 IV 150).
5. In concreto, tuttavia, i due procedimenti a confronto non vertono su fattispecie analoghe, l’una fondandosi su una contravvenzione punita, in via preliminare, con una multa disciplinare fissata dalla relativa ordinanza, l’altra conseguente alla violazione di disposizioni e leggi diverse la cui pena è soggetta al libero apprezzamento dell’autorità penale. Di conseguenza, un regime diverso si impone e la decisione impugnata non presta fianco a critiche di sorta.
Abbondanzialmente, si rileva come quasi certamente, considerata all’evidenza la gravità delle infrazioni commesse nel caso dell’incidente della circolazione stradale evocato dal ricorrente, la pena inflitta all’altro protagonista non si sia limitata alla comminazione di una multa, ma comprendesse pure una pena detentiva.
6. L’elenco delle multe allegato all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (741.031) prevede una multa di fr. 250.— per il superamento dei pesi massimi autorizzati, dopo la detrazione del margine di incertezza dovuto alla misura e agli apparecchi definito dall’Ufficio federale delle strade (USTRA), di oltre 100 kg ma non oltre il 5 per cento, comunque di non oltre i 1000 kg, per i veicoli e combinazioni di veicoli con peso totale o peso totale del convoglio superiore a 3500 kg (infrazione n. 300.1 lett. c).
7. In conclusione, tenuto altresì conto delle modifiche intervenute nell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) e in quella concernente le multe disciplinari (OMD), in vigore dal 1° gennaio 2005, la multa inflitta al ricorrente risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
8. Di transenna si osserva che la presente decisione, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, si inserisce nell’ambito della procedura ordinaria aperta nei suoi confronti a seguito del mancato pagamento della multa disciplinare e sfociata nella risoluzione dipartimentale qui impugnata; tale procedura prevede ex lege l’applicazione al condannato di tasse e spese giudiziarie (art. 2 cpv. 3 LPContr).
9. Stante quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata, ritenuto che all’insorgente dovrebbero essere addebitati, per principio, anche gli oneri di questo giudizio. Tuttavia, le circostanze particolari del caso giustificano di rinunciare a siffatto prelievo.
per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2 e 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse, né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
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RI 1, Sezione della circolazione, Camorino, |
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).