Incarto n.
30.2005.421

192 104

Bellinzona

2 giugno 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 dicembre 2005 presentato da

 

 

RI 1,

difeso da:  DI 1,

 

contro

 

la decisione 9 dicembre 2005 n. __________ emessa dalla Divisione dell'ambiente, Bellinzona,

 

viste                                  le osservazioni 9 gennaio 2006 presentate dalla Divisione dell’ambiente;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     Con decisione 9 dicembre 2005 la Divisione dell’ambiente ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre a tasse e spese di giustizia di fr. 30.- e a un risarcimento di fr. 50.-, privandolo del diritto di cacciare per un anno, per avere, “nell’esercizio della caccia alta, abbattuto una marmotta omettendone l’iscrizione sul foglio di controllo”.

 

                                         Il fatto è stato accertato l’8 settembre 2004 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 21 LCP; 11, 41, 43, 44 cpv. 2 e 45 LCC; 29 lett. a e 69 RALCC.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo in sostanza l’annullamento della condanna alla privazione del diritto di cacciare.

                                        

                                         L’insorgente non contesta né l’infrazione né la multa, ma ritiene che la pena accessoria della privazione del diritto di cacciare sia sproporzionata se si pon mente al fatto che si tratta del suo primo errore in ambito venatorio.

 

                                 C.     La divisione dell’ambiente propone, di contro, che il ricorso sia respinto e la decisione impugnata confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato in base agli atti a norma dell'art. 12 LPContr. Lo scritto 26 gennaio 2006 inoltrato a complemento del gravame - che, di fatto, non aggiunge nulla di nuovo alle argomentazioni ricorsuali, ritenuto che il giudice è comunque tenuto ad applicare il diritto secondo la nota massima “iura novit curia” - è per contro inammissibile, in quanto la procedura per le contravvenzioni non conferisce alle parti la facoltà di presentare un doppio scambio di allegati (replica).

 

                                 2.     La Divisione dell’ambiente, come detto, rimprovera al ricorrente di avere, “nell’esercizio della caccia alta, abbattuto una marmotta omettendone l’iscrizione sul foglio di controllo”.

                                        

                                 3.     L’insorgente non contesta la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado –proclamando peraltro la mancata intenzionalità nella commissione dell’infrazione - ma ritiene che “la condanna alla privazione di cacciare per un anno sia severa”. Egli soggiunge che “un anno con la condizionale sarebbe già stato abbastanza visto che è stata la prima e sicuramente sarà anche l’ultima volta, guardando il mio stato d’animo per quello che ho fatto, d’incappare in futuro in altre infrazioni sulla caccia”.

 

                                 4.     L'art. 11 della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC; RL 8.5.1.1) impone al cacciatore di registrare la selvaggina da lui uccisa e di permetterne il controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di Stato. La disposizione è concretata dall'art. 29 lett. a RALCC, secondo cui il cacciatore deve iscrivere immediatamente sul posto dell'uccisione, nel foglio di controllo, il giorno, l'ora, il Comune e il luogo dell'abbattimento, così come la specie, l'età e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci (primo periodo).

 

                                         Chiunque contravviene alla legge e alle relative norme di applicazione, intenzionalmente o per negligenza, è punito con una multa fino a fr. 20’000.– (art. 41 LCC).

 

 

                                         Egli è tenuto inoltre al risarcimento del danno (art. 45 LCC) e può vedersi privato del diritto di cacciare quando, oltre ai casi previsti dalla legislazione federale, sussiste una “trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 o in altri casi di grave violazione della presente legge” (art. 43 LCC).

 

                                 5.     Nella fattispecie l’insorgente, come visto, riconosce l’errore commesso e non contesta né la multa, né il risarcimento del danno. Il ricorso si limita alla questione della pena accessoria del divieto di cacciare per il periodo di un anno. L’insorgente ritiene infatti che tale pena sia eccessiva se si considera che è alla sua prima infrazione e che in tali circostanze sarebbe stata sufficiente la sospensione condizionale della pena. Egli reputa, in sostanza, che “con il pagamento di una contravvenzione lo scopo della legge (preventivo) sia raggiunto, avendo compreso pienamente il difetto del mio agire” (cfr. osservazioni 11 agosto 2005 alla Divisione dell’ambiente).

 

                                 6.     Per l’art. 43 LCC la patente può essere revocata o negata dall’autorità giudicante, oltre ai casi previsti dalla legislazione federale (in casu non adempiuti), quando sussiste una “trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 o in altri casi di grave violazione della presente legge”.

 

                                         La violazione perpetrata dall'insorgente rientra senz'altro nel campo d'applicazione della legge, in specie dell'art. 11 LCC che impone al cacciatore di registrare la selvaggina da lui uccisa e permetterne il controllo, per cui la sanzione pecuniaria inflitta si giustifica, quand’anche si volesse ammettere che egli abbia agito per negligenza; tesi che va comunque esclusa tenuto conto di quanto ammesso dal ricorrente medesimo in sede di interrogatorio il giorno dell’infrazione: “sapevo benissimo che questo modo di fare non era corretto e me ne rendo conto” (cfr. verbale di interrogatorio 8 settembre 2004).

 

                                         Il fatto è che l'art. 43 LCC esige, come detto, una trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 della legge o una grave violazione di altre norme.

 

                                         Ora, l'insorgente non ha violato reiteratamente l'art. 11 LCC, essendo egli incensurato. Né l’inosservanza della norma in materia denota, tutto sommato, una gravità tale da giustificare il ritiro della patente alla prima infrazione. Vero che i motivi che hanno spinto il ricorrente a commettere l’infrazione rivelano una sconsiderata e inscusabile frivolezza, tuttavia egli ha dato prova di essersi sinceramente pentito rimettendosi senza riserve alla sanzione dell’autorità.

                                        

                                         In conclusione, si rileva che la circostanza secondo cui la pena accessoria è stata prevista anche nel decreto di accusa 21 marzo 2005 emesso a carico del ricorrente e annullato con sentenza 26 luglio 2005 della Pretura penale, non giustifica evidentemente tale tipo di provvedimento se non ne sono adempiuti i presupposti legali.

 

                                 7.     Il ricorso merita pertanto accoglimento, motivo per cui la pena accessoria del divieto di cacciare per il periodo di un anno deve essere annullata.

 

                                         Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

 

 

per questi motivi                 visti gli art. 11, 41, 43, 44 cpv. 2, 45 LCC; 29 lett. a e 69 RALCC; 21 LCP; 1 e segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

 

                                         “Il signor RI 1, è condannato:

·         al pagamento di una multa di fr. 300.- (trecento)

·         al risarcimento della marmotta per un importo di fr. 50.- (cinquanta).

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell’odierno giudizio.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

Divisione dell'ambiente, Bellinzona,

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: