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Incarto
n. 33044/401 |
Bellinzona 15 maggio 2006
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità si segretaria per statuire sul ricorso 22 dicembre 2005 presentato da
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RI 1 |
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Contro |
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la decisione 9 dicembre 2005 n. 33044/401 emessa dalla CRTE 1 |
viste le osservazioni 9 gennaio 2006 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 9 dicembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per aver “ripetutamente circolato con la vettura targata TI __________ senza possedere la richiesta licenza di condurre.”
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 10 cpv. 2, 95 cifra 1 LCStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentaleRI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1, nelle osservazioni 9 gennaio 2006, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Chi conduce un veicolo a motore deve essere titolare della licenza di condurre (art. 10 cpv. 1 prima frase LCStr). Tale licenza, che attesta la debita preparazione e l’idoneità alla guida, è necessaria per condurre un veicolo a motore non solo quando quest’ultimo è propulsato dal motore, ma anche quando non è azionato dalla forza, bensì dalla pesantezza o perché è rimorchiato (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire ad art. 10, 3a ed., Losanna 1996, pag. 137).
Giusta l’art. 95 cifra 1 LCStr, guida senza licenza di condurre, chiunque si esercita alla guida senza essere titolare della licenza per allievo conducente o senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni, ritenuto che la pena per tale infrazione è l’arresto o la multa.
3. La CRTE 1 ha multato la ricorrente – in applicazione delle predette norme – per aver circolato ripetutamente con la vettura __________ targata TI __________ senza possedere la richiesta licenza di condurre e meglio, per essersi messa alla guida da sola disponendo unicamente della licenza per allieva conducente. Tali accertamenti sono seguiti alle denunce avvenute il 20 ottobre 2003 e il 25 luglio 2005 da parte dell’autorità municipale di __________, in cui segnalava alla CRTE 1 “questa anomala e pericolosa situazione” a fronte di numerose testimonianze, tra cui quella del segretario comunale __________
4. La ricorrente, dal canto suo, eccepisce che l’infrazione imputatale non è stata commessa in quanto non ha mai guidato la vettura di suo marito __________ da sola, ma sempre in compagnia di quest’ultimo, regolarmente titolare della licenza di condurre cat. B dal 16.08.1984. Sostiene che l’esistenza di testimoni che l’abbiano vista alla guida del suddetto veicolo può solo concernere l’episodio nel quale suo marito ha trainato il veicolo dalla diga sino in paese, occasione in cui effettivamente lei si trovava al volante del veicolo trainato.
5. La versione fornita dalla ricorrente è tuttavia sconfessata dalle dichiarazioni rese dal marito, il quale ha ammesso di fronte alle forze inquirenti di essere a conoscenza del fatto che la moglie aveva guidato la sua auto (anche se mai in sua presenza, ciò che conferma la tesi che ella ha sempre circolato da sola all’infuori delle lezioni di scuola guida), come pure di aver rimorchiato in diverse occasioni la vettura __________ condotta da quest’ultima (e non una sola volta come da lei asserito).
Sintomatico è poi il fatto che egli abbia dichiarato di aver già pensato di nascondere le chiavi dell’auto (cfr. verbale di interrogatorio 16 agosto 2005, pag. 2 e 3). Giova peraltro rilevare che non c’è motivo di dubitare dell’attendibilità delle affermazioni del marito, il quale, al contrario della moglie, non aveva alcun interesse a dichiarare circostanze non vere.
Tali dichiarazioni non fanno che confortare quanto asserito dal teste __________ __________, che sostiene di aver visto personalmente la ricorrente almeno una volta alla settimana, quando si recava sul posto di lavoro a __________, alla guida della vettura del marito senza che fosse accompagnata da quest’ultimo, in particolare nel periodo scolastico (cfr. verbale di interrogatorio 8 agosto 2005). Il fatto che nel rapporto di contravvenzione non siano specificati gli orari di commissione dell’infrazione non è rilevante, posto come vi siano sufficienti elementi che consentono a questo giudice di pervenire al convincimento che l’infrazione è state effettivamente commessa e in modo ripetuto. Del resto, l’infrazione era facilmente realizzabile, ove appena si consideri che la vettura con cui è stata vista la ricorrente era provvista di targa propria e si trovava durevolmente presso l’abitazione, poiché il marito utilizzava un’altra vettura.
Ciò posto, la multa inflitta è confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Non va infatti disatteso che la multa non può essere insignificante, perché il sistematico abuso da parte della ricorrente della licenza di allieva conducente – commessa, a mente di questo giudice, con una sconsiderata leggerezza – denota una particolare gravità.
Il ricorso – infondato – va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 10 cpv. 2, 95 cifra 1 LCStr; 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
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CRTE 1 |
Il presidente: La segretaria
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).