Incarto n.
30.2005.425

34178/410

Bellinzona

16 agosto 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 20 dicembre 2005 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione 16 dicembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto                             in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 16 dicembre 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.--, per i seguenti fatti accertati il 29 settembre 2005 presso la dogana di Chiasso-Brogeda:

                                         “ha circolato con il motoveicolo SZ __________ senza possedere la richiesta licenza di condurre”;

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 10 cpv. 2, 95 cifra 1 cpv. 1 LCStr;

                                         che RI 1 è insorto con ricorso del 20 dicembre 2005, con il quale ha chiesto l’annullamento della multa;

                                         che la Sezione della circolazione non ha presentato osservazioni nel termine impartitole;

considerato                      in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

                                         che, giusta l’art. 10 cpv. 2 prima frase LCStr, chi conduce un veicolo a motore deve essere titolare della licenza di condurre;

                                         che, secondo l’art. 95 cifra 1 cpv. 1 LCStr, chiunque conduce un veicolo a motore senza essere titolare della licenza richiesta è punito con l’arresto o la multa;

                                         che il ricorrente si è opposto alla contravvenzione, sostenendo che il Verkehrsamt del Canton Svitto, __________ SZ, sarebbe incorso in un errore di traduzione quando, poco dopo il suo arrivo in Svizzera, gli ha rilasciato la licenza di condurre svizzera sulla base della sua licenza di condurre giapponese e di essere venuto a conoscenza soltanto dopo il controllo avvenuto alla dogana di Chiasso-Brogeda all’origine della presente procedura del fatto che la licenza elvetica non indicava il permesso di condurre i motoveicoli della categoria A;

                                         che egli, a sostegno della sua tesi, afferma che non essendo perfettamente a conoscenza delle abbreviazioni delle varie categorie di veicoli nel nostro Paese ed essendo titolare di una licenza di condurre motoveicoli giapponese, ha sempre circolato in perfetta buona fede nella convinzione di essere in regola. Egli assevera infine di essere venuto a conoscenza dell’errore nella traduzione dopo i fatti in questione;

                                         che l’insorgente, con il proprio ricorso, ha prodotto una fotocopia della licenza di condurre svizzera, rilasciata il 7 ottobre 2005 dalle competenti autorità del Canton Svitto, dalla quale risulta che dal 7 ottobre 2004, e dunque anche al momento dei fatti in questione, fosse legittimato a condurre i motoveicoli della categoria A;

                                         che dagli atti non emerge alcun elemento che faccia dubitare circa la conformità della fotocopia con l’originale;

                                         che la Sezione della circolazione, Camorino, nel termine impartitole non ha formulato osservazioni e non ha nemmeno trasmesso l’incarto concernente la risoluzione in oggetto;

                                         che tuttavia la suddetta autorità si è trovata nell’impossibilità di evadere la richiesta della scrivente Pretura penale a causa dell’agire del Verkehrsamt del Canton Svitto, il quale ha omesso di dare seguito alla domanda di precisazioni sulla base dell’incarto e del ricorso formulatagli il 17 gennaio 2006 ed al susseguente sollecito del 20 giugno 2006, ma ha pure disatteso, senza fornire alcuna giustificazione, il termine assegnatogli da questo giudice per trasmettere l’incarto concernente il ricorrente;

                                         che, visto quanto precede, questo giudice, nonostante l’assenza del predetto incarto, dispone di sufficienti elementi per ritenere credibile la versione addotta dall’insorgente;

                                         che pertanto, in virtù del principio in dubio pro reo, il ricorrente va prosciolto dall’accusa formulata nei suoi confronti;

                                         che, visto l’esito del gravame, non si prelevano né tasse né spese di giudizio;

per questi motivi,                visti gli art. art. 95 cifra 1 cpv. 1 LCStr, 1 segg. LPContr;

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario: