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Incarto
n. 34306/409 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 21 dicembre 2005 presentato da
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RI 1 domiciliato a _________ |
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contro |
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la decisione 16 dicembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni 4 gennaio 2006 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 16 dicembre 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 260.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.-- e le spese di fr. 20.--, per i seguenti fatti accertati il 7 agosto 2005 in territorio di __________:
“alla guida della vettura __________ non osservava le segnalazioni di un agente di polizia, ometteva di allacciarsi con la cintura di sicurezza e si rifiutava di esibire la licenza di condurre ad un agente di polizia”;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 10 cpv. 4, 27 cpv. 1, 57 cpv. 5 lett. a, 90 cifra 1, 99 cifra 3bis, 103, 106 cpv. 1 LCStr, 3a cpv. 1, 96 ONC e 66 cpv. 1 OSStr;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 21 dicembre 2005, con il quale ha chiesto l’annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 4 gennaio 2006 la Sezione della circolazione ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;
che, in base all’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia;
che, secondo l’art. 66 cpv. 4 ONC, i segnali manuali possono servire anche per altri compiti della polizia (ad es. controlli della circolazione);
che, conformemente all’art. 67 cpv. 1 lett. a ONC, per il comportamento sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le istruzioni date dagli agenti della polizia e della polizia ausiliaria in uniforme;
che, in virtù dell’art. 3 cpv. 1 vONC, nelle automobili, negli autofurgoni, nei furgoncini e nei trattori a sella leggeri, il conducente e i passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza;
che, giusta l’art. 10 cpv. 4 prima frase LCStr, il conducente deve sempre portare con sé le licenze e presentarle agli organi di controllo che le richiedessero;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che chiunque su domanda si rifiuta di presentare agli organi di controllo le licenze o i permessi necessari è punito con la multa (art. 99 cpv. 3bis LCStr);
che chiunque viola le disposizioni dell’Ordinanza sulle norme della circolazione stradale è punito con l’arresto o con la multa, se non è applicabile alcun’altra disposizione penale (art. 96 ONC);
che per l’omissione di allacciarsi con la cintura di sicurezza quale conducente di veicoli è comminata una sanzione di pecuniaria di fr. 60.-- (cifra 312.1 dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);
che il ricorrente contesta che l’agente di polizia gli abbia ordinato di fermarsi e di esibire la licenza di condurre, mentre riconosce di non essersi allacciato con le cinture di sicurezza a causa del comportamento diffamatorio ed offensivo di quest’ultimo (cfr. ricorso 21 dicembre 2005 e osservazioni 20 novembre 2005);
che l’agente denunciante, chiamato dalla Sezione della circolazione a presentare ulteriori osservazioni, ha riconfermato integralmente il rapporto di contravvenzione, sottolineando che “durante un intervento per un incidente della circolazione accaduto presso il piazzale di __________, il signor RI 1 alla guida della vettura __________ targata __________, era oggetto di un mio ulteriore controllo, in base alla sua partenza repentina dal parcheggio __________. Non voglio entrare in merito a quanto accaduto prima della sua partenza, fatti che saranno sicuramente contestati in altra sede (Rapporto di segnalazione del 07/08/2005); perciò mi attengo alle infrazioni, non presunte, ma commesse de facto dal conducente della vettura, in particolar modo per aver omesso di fermarsi al mio alt, per non essersi allacciato le cinture di sicurezza e per non aver esibito le licenze di condurre dietro la mia esplicita richiesta.” (cfr. rapporto di contro-osservazioni 3 novembre 2005);
che, per contro, l’insorgente, a sostegno della propria posizione, si è limitato ad affermare che non gli sarebbe stato impartito alcun ordine di fermarsi e di esibire la licenza, nonché ad asserire di ritenersi vittima di un abuso di potere, di insulti gratuiti e di una “giornata no” dell’agente di polizia, senza tuttavia fornire alcuna prova delle sue asserzioni (cfr. ricorso 21 dicembre 2005 e osservazioni 20 novembre 2005);
che le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che, nel caso specifico, l’esposizione dei fatti da parte dell’agente di polizia è convincente e non può certamente essere il frutto della sua fantasia. Quest’ultimo, contrariamente al denunciato, non ha infatti alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro di subire sanzioni penali ed amministrative;
che pertanto, apprezzando liberamente le prove agli atti, si deve concludere che il prevenuto ha effettivamente commesso le infrazioni addebitategli;
che comunque, quand’anche ci fosse stato un comportamento scorretto dell’agente denunciante, non sarebbe venuta meno la responsabilità dell’insorgente per violazioni di disposizioni legali a lui imputabili;
che la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3, 10 cpv. 4, 27 cpv. 1, 57 cpv. 5 lett. a, 90 cifra 1, 99 cifra 3bis, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1 vONC; 96 ONC; 66 e 67 cpv. 1 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
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Il giudice: Il segretario: