Incarto n.
30.2005.46

1926/409

MM

Bellinzona

24 aprile 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 4 febbraio 2005 presentato da

 

 

RI 1

difeso da: DI 1

 

contro

 

la decisione n. 1926/409 del 21 gennaio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni di data 8 marzo 2005 della Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     e del 21 gennaio 2005 (emanata in virtù del rapporto di constatazione dell’incidente della circolazione del __________ della Polizia cantonale, posto di __________, cui ha fatto seguito l’usuale intimazione di contravvenzione del __________, avverso la quale il qui ricorrente non ha formulato osservazioni) la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 80.-, per avere egli, in data __________ __________ in territorio di __________ (autostrada __________, direzione sud-nord, km __________), alla guida dell’autovettura TI __________, trainante la roulotte TI __________, circolando sull’autostrada, perso la padronanza di guida, urtando conseguentemente il cordolo del marciapiede di sinistra e quello di destra all’interno di una galleria.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr, nonché dell’art. 3 cpv. 1 ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale __________ è insorto con tempestivo ricorso 4/7 febbraio 2005, postulandone l’annullamento e negando ogni addebito di natura contravvenzionale e penale. Il ricorrente, inoltre, avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 11 cpv. 1 LPContr, ha prodotto un documento (copia licenza FIA) a valere quale nuova prova, postulandone l’assunzione agli atti e ha chiesto di essere direttamente interrogato dal giudice nel corso di un’apposita udienza dibattimentale.

 

                                 C.     Con sue osservazioni 08.03.2005, la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo Giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

 

                                 2.     Preliminarmente va rilevato come l’art. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al giudice della Pretura Penale la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio.                         

                                         Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).

                                         Nella concreta fattispecie, la prova offerta (audizione personale del ricorrente) non risulta suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini di giudizio, viste in particolare le più che esaustive e complete (e per nulla contraddittorie) dichiarazioni rese dal ricorrente direttamente a verbale fronte alle forze inquirenti, risultando dunque una sua nuova audizione, già solo per motivi di economia processuale, manifestamente superflua.

                                         Per quanto riguarda invece il surriferito documento notificato dal ricorrente, lo stesso ben può essere ammesso agli atti, stante la sua pertinenza ai fini del giudizio. Nulla osta pertanto, a questo punto, all’esame del ricorso nel merito.

 

                                 3.     Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Sempre in questo contesto l’art. 3 ONC prevede poi che il conducente debba rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione, non dovendo egli compiere movimenti che impediscano la manovra sicura del veicolo.

 

                                 4.     Nella concreta fattispecie, sussiste unicamente la versione dei fatti resa direttamente dal protagonista RI 1. Trattasi dunque, in sostanza, di accertare un’eventuale manchevolezza o negligenza da parte di quest’ultimo alla luce di tutto quanto accaduto, così come della sua versione dei fatti.

                                         Orbene, il ricorrente nel proprio verbale d’interrogatorio del __________ fronte alle forze inquirenti ha, tra l’altro, dichiarato quanto segue: “Questa mattina, dapprima mi sono recato a __________ dove… ho ritirato il rimorchio abitabile… targato TI __________… Il rimorchio abitabile è stato da me noleggiato… Dopo averlo agganciato alla mia auto… partivo da __________ ed a __________ imboccavo l’autostrada. Circolavo ad una velocità di circa 70 km/h e mi stavo spostando dalla corsia di accelerazione alla corsia normale di marcia, quando durante la manovra potevo intuire un leggero ondeggiamento dato dalla roulotte. Ho l’abitudine di viaggiare spesso con dei rimorchi al traino, ho ritenuto il fatto una cosa normale, visto che ero in accelerazione, e ho pensato che la roulotte si stesse stabilizzando. L’ondeggiamento lo posso quantificare in uno spostamento a destra ed a sinistra di 5 o 10 cm. Per annullarlo, ho accelerato gradatamente, ottenendo l’effetto contrario. Infatti lo spostamento a destra e a sinistra della roulotte non faceva nient’altro che aumentare. Nel frattempo sono entrato nella galleria del __________ … ed io viaggiavo al centro della carreggiata, sempre cercando di riprendere il controllo dell’auto che a questo punto subiva notevolmente l’influsso della roulotte e di conseguenza sbandava anche lei come la roulotte. Sempre in galleria vedevo davanti me, distante ancora almeno un’ottantina di metri, un camion. Per non rischiare di dover frenare all’ultimo momento e magari di colpo, ho deciso dapprima di lasciare l’acceleratore e visto che non cambiava nulla, ho frenato. A questo punto ho perso il controllo dell’automobile…”.

 

                                 5.     Il ricorrente, alla luce delle dichiarazioni testé indicate, vorrebbe nel proprio atto ricorsuale escludere ogni e qualsivoglia responsabilità da parte sua riguardo all’accaduto. A torto.

 

                                         È pur vero che la velocità adottata dal ricorrente al momento di immettersi dalla corsia di accelerazione nella corsia principale dell’autostrada era inferiore rispetto a quella consentita (ca. 70 km/h anziché 80 km/h: cfr. art. 5 lett. a ONC), ma va comunque ricordato in questo contesto che per l’art. 32 cpv. 1 LCStr, la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle condizioni della strada e della circolazione, ritenuto che il vigente limite di velocità cui il ricorrente doveva fare riferimento, rappresentava in ogni caso unicamente il limite massimo consentito, da ridurre convenientemente laddove le condizioni di cui al predetto disposto di legge risultassero oggettivamente particolari e questo al fine di evitare un’eventuale perdita di padronanza del veicolo (art. 31 cpv. 1 LCStr). In specie, il ricorrente avrebbe dovuto adattare maggiormente la propria velocità considerato che circolava con un rimorchio particolarmente precario, poiché facilmente incline a oscillazioni, quale la roulotte e di cui, oltretutto, per sua stessa ammissione, non conosceva le caratteristiche, segnatamente i limiti di tenuta stradale. La velocità inadeguata nell’effettuare lo spostamento laterale dalla corsia di accelerazione a quella principale è quindi la causa più probabile degli ondeggiamenti che, sfuggiti al controllo del ricorrente, hanno determinato la totale e irrimediabile perdita di padronanza del mezzo.

                                         In altri termini, imboccando l’autostrada con la propria vettura trainante una roulotte locata da pochissime ore (senza dunque che avesse avuto la possibilità di conoscerne le sue generali caratteristiche e reazioni tecnico-meccaniche), il ricorrente, almeno per ciò che ne è dei primi chilometri di percorso autostradale, avrebbe dovuto adeguare per difetto la propria velocità, così da avere il tempo necessario per abituarsi alla particolare situazione di guida. Non avendolo fatto, egli ha dato prova di un comportamento negligente che non gli ha permesso di evitare sin dal primo momento l’ondeggiamento della roulotte. Già solo per questo motivo, egli è venuto meno ai doveri generali di prudenza che gli incombevano.

 

                                         Al di là di tutto, decisiva nella sanzione inflitta dall’autorità di primo grado è stata la perdita di padronanza del veicolo da parte del ricorrente, il quale non ha peraltro addotto giustificazioni, né evocato circostanze tali da escludere la propria responsabilità nell’infrazione ascrittagli. In tal senso, né i documenti prodotti dal ricorrente, né le sue allegazioni in merito a un’eventuale difettosità della roulotte - che non sono state rese verosimili, tanto meno sostanziate - sono atti a scusare la perdita di padronanza e pertanto non influenzano punto l’esito dell’odierno giudizio.

 

                                 6.     A titolo abbondanziale, indipendentemente da quanto precede, si rileva che è il ricorrente stesso ad ammettere che a seguito di una prima repentina e, a sua detta, inspiegabile fase di ondeggiamento della roulotte, egli ha gradatamente accelerato per poter far fronte a simile evenienza e annullare del tutto tale movimento. Ma invano. Anzi, ciò facendo, egli ha semmai aggravato la già ardua situazione, accentuando proprio l’oscillazione che, in nesso di causalità diretta, ha impedito la manovra sicura del veicolo, e ciò in crassa e palese contraddizione con quanto previsto dall’art. 3 cpv. 1 ONC.

 

                                         Fronte a simili circostanze, non vi è chi non veda come il ricorrente abbia in realtà valutato in malo modo e, dunque, imprudentemente, le circostanze optando per una manovra di accelerazione, quando, verosimilmente, l’unica soluzione immaginabile e praticabile era quella di decelerare gradatamente, tanto più che - né dagli atti emerge alcunché in contrario - nulla e nessuno sarebbe stato, neppure potenzialmente, disturbato da simile manovra.

 

                                         In effetti, come detto, l’accelerazione da lui operata non ha fatto altro che aumentare gli sbandamenti della roulotte (come egli stesso ammette), a nulla valendo la susseguente ma tardiva decelerazione, poiché a quel punto sostanzialmente “la frittata era già fatta”. Scorretta valutazione che, evidentemente, non può che essere addebitata al ricorrente stesso, e ciò in particolare se si pon mente alla sua importante esperienza di guida, dettata anche dalle sue qualifiche professionali (meccanico d’automobili con licenza nazionale FIA).

 

                                         Stante tutto quanto precede, la risoluzione impugnata deve essere confermata, gli addebiti di natura contravvenzionale imputati al                                           ricorrente essendo stati manifestamente accertati.

 

                                 8.     Giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr, chiunque contravviene alle norme della circolazione è punito con l’arresto o con la multa. Per la commisurazione di quest’ultima, il giudice, in virtù del richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCStr, applica i medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento degli art. 63 e 48 CP.

 

                                         Di conseguenza, lo scrivente giudice, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della pericolosità della manovra in questione (che poteva, tra l’altro, potenzialmente creare ben maggiori danni, anche nei confronti di terzi, rispetto a quelli verificatisi) ritiene peraltro equo confermare l’importo della multa inflitta al ricorrente, confacentemene proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi della legge.

 

                                         Per il che, il ricorso va respinto con pedissequo accollo, in applicazione del principio generale della soccombenza, di tasse e spese di giustizia di

questa sede (art. 15 LPContr).

 

 

per questi motivi                 visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; art. 3 cpv. 1 ONC; art. 1 e segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese per complessivi fr. 50.- relative al presente giudizio sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione:

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).