Incarto n.
30.2005.75/pg

4192/402

Bellinzona

1 giugno 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 16 febbraio 2005 presentato da

 

 

RI 1  I

 

contro

 

 

la decisione n° 4192/402 dell’11 febbraio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato                        in fatto ed in diritto

 

 

 

                                 1.     Il 16 febbraio 2005__________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 11 febbraio 2005 con cui la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 430.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per aver circolato, alla guida della vettura __________, nell’abitato di Genestrerio a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti.

                                         Velocità accertata con apparecchio radar: 76 km/h.

                                         Velocità punibile dedotta la tolleranza: 71 km/h.

 

                                         L’importo di fr. 560.- è già stato versato a titolo cauzionale all’ufficio cantonale di esazione.

 

                                    2.  In data 21 marzo 2005 questa autorità ha scritto con regolare notifica alla   

                                         ricorrente quanto segue:

 

                                        “le scriviamo la presente in quanto contro la contravvenzione n° 4192/402 dell’11 febbraio 2005, a lei indirizzata ed emessa dalla sezione della Circolazione, Camorino, é stato interposto ricorso da parte del signor __________

 

                                        Di conseguenza la preghiamo cortesemente di inviarci entro il 10 aprile 2005, pena l’irricevibilità del ricorso, una procura con la quale autorizza la persona menzionata a far ricorso in suo nome e a volerci comunicare l’indirizzo del signor __________ onde poter trasmettere la corrispondenza.

 

                                        Inoltre, in applicazione dell'art. 15 LPcontr, la invitiamo a versare a titolo di anticipo per tasse e spese, l’importo di fr. 250.00 entro il 10 aprile 2005 mediante la polizza qui unita o sul c.c.p. 65-721220-9 della Pretura penale, Bellinzona (codice SWIFT: POFICHBE Swiss Post Postfinance Berna).

                                        Se è utilizzato il servizio degli ordini collettivi SOC è determinante la data di scadenza indicata dall’utente del SOC alla "Posta Svizzera, Postfinance" e non la data dell’ordine da voi impartito alla banca. Se incaricate una banca, dovete provvedere perchè essa esegua il vostro ordine tempestivamente.

 

 

                                        In assenza del pagamento e dell'invio della procura con l’indirizzo del signor __________, così come richiesto entro il termine assegnato, il ricorso sarà dichiarato irricevibile.”

 

 

                                 3.     Il termine assegnato alla ricorrente per il pagamento dell’importo a titolo di anticipo e per l’invio della procura è scaduto infruttuoso; di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

 

 

 

Per questi motivi,                visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,

 

 

 

pronuncia:                1.     Il ricorso 16 febbraio 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse, né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

I

 

 

 

Il presidente:                                                                Il segretario: