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Incarto
n. 4485/406 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 1° marzo 2005 presentato da
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RI 1, |
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contro |
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la decisione n° 4485/406 dell’11 febbraio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 11 febbraio 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani libere.
Fatti accertati il 28 agosto 2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce di non aver ricevuto l’intimazione di contravvenzione, si lamenta della lacunosa procedura, mentre asserisce che potrebbe esser avvenuto un errore nell’annotare la targa e che non rientrerebbe nelle sue “abitudini frequentare tale zona di __________”.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2. Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Egli deve rivolgere la sua attenzione alla strada ed alla circolazione e non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo.
Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. Il ricorrente contesta di aver ricevuto l’intimazione di contravvenzione; tuttavia se da un lato è vero che con decisione 10 gennaio 2005 questa autorità aveva annullato in ordine la risoluzione n° 31263/203 emessa il 10 dicembre 2004 dalla Sezione della circolazione proprio per il fatto che non è stato possibile provare l’avvenuta notifica dell’intimazione di contravvenzione, d’altro canto l’autorità amministrativa menzionata ha riaperto ex novo - come da sua
facoltà - la procedura con un’intimazione di contravvenzione emessa in data 13 gennaio 2005, che è stata ritirata dalla signora __________, madre del ricorrente, il giorno seguente (cfr. ricerca postale).
Quest’ultimo di conseguenza non può che essere a conoscenza dell’invio menzionato, tanto è vero che dalla documentazione agli atti si evince che egli medesimo ha annotato che la stessa “è in mio possesso” (cfr. ibidem); inoltre mal si comprenderebbe come potesse sapere la zona di __________ dove ha commesso l’infrazione (cfr. ricorso del 1° marzo 2005) se non avesse visto l’intimazione di contravvenzione, unico documento - dal momento che non ha ricevuto la precedente intimazione di contravvenzione (cfr. al riguardo il ricorso del 17 dicembre 2004) - dal quale risulta che i fatti rimproveratigli si sono svolti in via __________.
4. La procedura adottata nell’evenienza concreta dalla Sezione della circolazione, per le motivazioni già esposte al precedente considerando, è corretta e di conseguenza non è in alcun modo lacunosa, come invece a torto sostiene l’insorgente, il quale non ha presentato le proprie osservazioni nel termine impartitogli con l’intimazione di contravvenzione del 13 gennaio 2005.
Inoltre si osserva come l’agente denunciante non è tenuto a fermare il multato al momento dell’infrazione e ad intimargli seduta stante la contravvenzione.
5. Nel merito del gravame Il ricorrente si limita a invocare eventuali ed ipotetici errori di trascrizione del numero di targa da parte dell’agente denunciante, mentre asserisce che non rientrerebbe nelle sue abitudini frequentare quella zona di __________; tali considerazioni sono irrilevanti ai fini del giudizio, in quanto non hanno alcun valore probatorio per la fattispecie in esame, trattandosi di semplici deduzioni.
L’insorgente al contrario non ha negato gli addebiti mossigli, non ha provato di non esser stato al volante della vettura in quel frangente e neppure ha portato la benché minima prova in relazione all’assenza di telefonate in tale circostanza.
6. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
7. Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
§ Di conseguenza, è confermata la decisione n° 4485/406 dell’11 febbraio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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Sezione della circolazione, Camorino,
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Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).