Incarto n.
30.2005.82/AMM

5784/404

Bellinzona

3 agosto 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 7 marzo 2005 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione n. 5784/404 del 18 febbraio 2005 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni del 15 marzo 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che la CRTE 1, con decisione del 18 febbraio 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 30.-, per i seguenti fatti accertati il 27 dicembre 2004 in territorio di Muralto:

 

                                         “ha omesso di sottoporre il veicolo TI __________, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali”;

 

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC;

 

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 7 marzo 2005, in cui postula in sostanza l’annullamento della multa;

 

                                         che nelle osservazioni del 15 marzo 2005 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice “la più ampia facoltà di giudizio”;

 

considerato                        in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa, ritenuto che la notifica della stessa è avvenuta il 28 febbraio 2005, sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

 

                                         che gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione (art. 59a cpv. 1 prima frase ONC);

 

                                         che sui veicoli sottoposti a tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas di scarico (art. 35 OETV) entro i termini seguenti: per gli autoveicoli leggeri equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre: senza catalizzatore ogni 12 mesi, con catalizzatore ogni 24 mesi (art. 59a cpv. 2 litt. a ONC);

 

                                         che chiunque viola le disposizioni dell’ONC è punito con l’arresto o con la multa, se non è applicabile alcun’altra disposizione penale (art. 96 ONC);

 

                                         che la CRTE 1 ha sanzionato l’insorgente, come detto, per avere omesso di sottoporre il proprio veicolo, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni del gas di scarico; tale termine è scaduto il 9 ottobre 2003 (cfr. rapporto di contravvenzione del 5 gennaio 2005);

 

                                         che il ricorrente invoca la propria buona fede sostenendo “In quell’occasione il meccanico mi ha fatto notare che la mia vettura non effettuava il test dal 2001 (vedi documento allegato). Sono rimasto molto sorpreso, in quanto questa vettura l’ho acquistata nel gennaio 2004 in un garage del locarnese che mi aveva assicurato che era tutto in regola per l’immatricolazione. Sinceramente non avrei mai immaginato che era già dal 2001 che nessuno effettuava il test. Avendo acquistato ed immatricolato questa vettura solamente da nemmeno un anno, ero convinto che fosse in regola, anche perché i test di scarico hanno validità di due anni […] ritengo che si debba tenere conto della mia buona fede […] la meccanica ed i gas di scarico sono in perfetto stato, anche se il garage che me l’ha venduta non è stato corretto con me, vendendomi una vettura che non aveva aggiornato il certificato dei gas di scarico […] questa mia infrazione non è stata appurata in un controllo stradale e che la mia vettura era correttamente parcheggiata e col motore fermo“;

 

                                         che il multato ammette di avere omesso il controllo dei gas di scarico entro il termine prescritto;

 

                                         che il successivo controllo delle emissioni non basta a liberare l’insorgente da ogni pena;

 

                                         che in ambito penale ognuno risponde delle proprie infrazioni e il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa; per cui le censure ricorsuali relative alla pretesa scorrettezza del venditore del veicolo non possono trovare accoglimento;

 

                                         che, ai sensi dell’art. 100 n. 1 LCStr, salvo disposizione espressa e contraria della presente legge anche la negligenza è punibile; perciò non giova all’insorgente invocare la propria buona fede ed eventuali dimenticanze;

 

                                         che la circolazione all’estero della vettura non esime il ricorrente dal controllo, poiché la stessa è immatricolata in Svizzera (cfr. art. 59a cpv. 1 ONC); parimenti la tesi, secondo cui la constatazione dell’agente denunciante è avvenuta mentre l’automobile era in un parcheggio col motore fermo, non è di ausilio al ricorrente, ritenuto che la medesima si trovava sul suolo pubblico con le targhe montate ed era quindi da considerarsi in circolazione;

 

                                         che se, come asserisce il ricorrente, l’agente denunciante ha effettivamente rilevato l’omissione del controllo dal tagliando autocollante esposto sul veicolo, anche l’insorgente doveva scorgerlo e non poteva dunque ignorare la scadenza del termine per sottoporre la propria vettura al controllo;

 

                                         che si rileva abbondanzialmente che, contrariamente a quanto allegato dall’interessato (cfr. ricorso pag. 2 n. 7), vi è stato un controllo dei documenti da parte dell’agente, prova ne è che sul rapporto di contravvenzione del 5 gennaio 2005 è riportata la data precisa della scadenza del controllo; la quale non è determinabile dal solo tagliando autocollante esposto sul veicolo;

 

                                         che il multato doveva attendersi l’intimazione di contravvenzione, in quanto l’agente aveva constatato il mancato controllo dei gas di scarico e all’insorgente non poteva sfuggire di essere incorso in un’infrazione, a maggior ragione visto che era venuto a conoscenza del fatto che l’ultimo controllo risaliva al 2001 (cfr. ricorso pag. 1 n. 4; attestazione di manutenzione); del resto l’intimazione è stata inoltrata a meno di un mese dalla constatazione del 24 dicembre 2004, dunque il breve silenzio, intercorso tra il momento del controllo (31 dicembre 2004, cfr. documento citato) e il rapporto di contravvenzione (inviato il 17 gennaio 2005), non gli consentiva di ritenersi al riparo da ogni addebito;

 

                                         che il ricorso, infondato, deve essere respinto; vista la particolarità del caso specifico, si prescinde dal prelevare tasse e spese del presente giudizio (art. 15 LPContr);

 

per questi motivi,                visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

.

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).