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Incarto
n. 6639/490 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso dell’8 marzo 2005 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione n. 6639/490 del 4 marzo 2005 emessa dalla CRTE 1 |
viste le osservazioni del 24 marzo 2005 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto e in diritto
che la CRTE 1, con decisione del 4 marzo 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 160.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per i seguenti fatti accertati il 4 ottobre 2004 in territorio di __________:
“ha circolato con il veicolo __________ omettendo di segnalare il cambio di direzione. Inoltre ha omesso di allacciarsi con la cintura di sicurezza”;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 39 cpv. 1, 57 cpv. 5 lett. a, 90 n. 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1 ONC, 28 cpv. 1, 96 ONC;
che RI 1, il quale non contesta l’infrazione, è insorto contro tale decisione con un ricorso dell’8 marzo 2005 in cui postula l’annullamento degli oneri di giudizio della predetta pronuncia;
che a sostegno della richiesta osserva che la multa è stata pagata alla Polizia comunale di __________ il __________, ossia prima dell’emanazione della risoluzione impugnata e che il ritardo nel versamento rispetto ai termini assegnati nell’ambito della procedura disciplinare era dovuto a “gravi ristrettezze finanziarie”, come indicato alla Polizia comunale stessa con lettera 13 dicembre 2004, in cui preannunciava che avrebbe saldato il dovuto non appena possibile;
che l’avvio della procedura ordinaria (con conseguente carico di tassa di giustizia e spese) in difetto di pagamento nei termini previsti dalla procedura disciplinare è corretto;
che l’insorgente non ha fornito il benché minimo elemento a comprova del suo stato di indigenza, che sarebbe dovuto a problemi con istituti assicurativi per motivi di cui però non vi è assolutamente traccia negli atti;
che di conseguenza non è neppure possibile per questo giudice valutare se procedere ad un annullamento in via eccezionale degli oneri di giudizio di primo grado;
che l’insorgente è quindi tenuto a pagare la tassa di giustizia e le spese fissate dalla CRTE 1; il ricorso è tuttavia da accogliere parzial-mente, poiché la questione della multa è stata evasa con l’incondizionato pagamento da parte del ricorrente ancor prima dell’emanazione della decisione;
che vista la particolarità del caso si prescinde dal prelevare tasse e spese per l’odierno giudizio;
per questi motivi visti gli art. 39 cpv. 1, 57 cpv. 5 lett. a, 90 n. 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1 ONC, 28 cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che RI 1 è tenuto a pagare una tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-.
2. Non si prelevano né tasse né spese per questo giudizio.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria: