Incarto n.
30.2005.87

571 16 105

Bellinzona

16 agosto 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 9 marzo 2005 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione n. 571/16/105 del 4 marzo 2005 emessa dalla Divisione dell’ambiente, Bellinzona;

 

viste                                  le osservazioni del 17 marzo 2005 presentate dalla Divisione dell’ambiente;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                                                  A.          Con decisione del 4 marzo 2005, la Divisione dell’ambiente ha condannato RI 1 al pagamento di una multa di fr. 100.- e di un risarcimento di fr. 325.-, oltre a una tassa di giustizia e alle spese per complessivi fr. 20.-, per i seguenti fatti:

    

                                         “avere esercitato la caccia alta abbattendo il 20 novembre 2004 (periodo autorizzato alla caccia speciale) in territorio del Comune di __________, una cerva adulta di oltre 1,5 anni d’età, capo proibito”.

 

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 41, 42 lett. b, 44 cpv. 2 e 45 LCC; 28c e 69 RALCC; 21 LCP.

 

                                                                  B.          Contro la predetta pronuncia, RI 1 si aggrava ora davanti alla Pretura penale, chiedendo l’annullamento della stessa.

 

                                                                  C.          Con osservazioni del 17 marzo 2005, la Divisione dell’ambiente chiede la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata.

 

considerato                        in diritto:

 

                                                                   1.          La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

 

                                                                   2.          La caccia alta è permessa dal 7 al 23 settembre (art. 16 litt. a LCC; 40 litt. a RALCC), il cervo è cacciabile durante tale periodo (art. 25 litt. a RALCC).

L’art. 28c RALCC prevede che in casi di necessità l’Ufficio della caccia e della pesca (in seguito: UCP) può autorizzare la caccia speciale al cervo anche in altri periodi dell’anno, fissandone condizioni e modalità di attuazione. Facendo uso di siffatta facoltà, l’UCP ha emanato le Prescrizioni per la caccia speciale al cervo 2004 del novembre 2004 (in seguito: Prescrizioni 2004), prevedendo giorni, orari e luoghi di caccia, capi cacciabili e numero massimo per cacciatore, posti di controllo e alcune disposizioni particolari. Tra i capi cacciabili, giusta le predette disposizioni, vi sono i cerbiatti, i fusoni (con un’altezza d’asta inferiore alle orecchie, lunghezza massima dell’asta: 18 cm dalla base del cranio) e la femmina non allattante di un anno e mezzo d’età.

Ai sensi dell’art. 69 RALCC, le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, come pure alle prescrizioni emanate dal Dipartimento e dall’Ufficio caccia e pesca per la sua esecuzione, sono perseguite giusta gli art. 41 e segg. LCC. Secondo l’art. 41 prima frase LCC, chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge o alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20'000.-. L’art. 42 LCC prevede che il cacciatore che ha abbattuto per lieve negligenza un capo di selvaggina del quale non è permessa la caccia, non viene punito se ha sollecitamente: autodenunciato l’abbattimento illecito ai locali agenti della polizia della caccia (lett. a); consegnato il capo di selvaggina, compreso il trofeo; e se nel corso degli ultimi 5 anni non ha già beneficiato dell’impunità concessa dal presente articolo (litt. b).

Relativamente al risarcimento per danni causati al patrimonio faunistico, l’ art. 45 LCC sancisce: chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto al risarcimento del danno (cpv. 1); per il risarcimento sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni (cpv. 2); l’autorità che decide sul reato di caccia fissa anche l’importo del risarcimento (cpv. 3).

 

                                                                   3.          Nella fattispecie, il ricorrente ha controfirmato il verbale di segnalazione-sequestro del 20 novembre 2004, riconoscendo di “avere catturato 1 F [ndr: femmina] di cervo adulta – caccia speciale vietato catturata sotto Tarnolgio Femmina sterla”.

Nel rapporto di contravvenzione del 23 novembre 2004 è stato precisato che si trattava della terza autodenuncia nel corso degli ultimi 5 anni: “Ia autodenuncia: 13.9.2002 cerva allattante IIa autodenuncia: 8.9.2003 camoscia allattante IIIa autodenuncia: 20.11.2004 cerva adulta, di oltre 1,5 anni d’età”.

Interrogato in merito all’infrazione rimproveratagli, il multato ha nuovamente riconosciuto l’abbattimento di “una femmina di cervo di due anni e mezzo, sotto la frazione di Tarnolgio quota 1500 m. Erano le ore 0850. Circa un’ora prima il mio compagno di caccia __________, aveva pure lui catturato una cerva adulta” (cfr. verbale d’interrogatorio del 6 dicembre 2004, R1). Relativamente all’abbattimento egli ha specificato “erano tre femmine e ho sparato alla più piccola pensando fosse cacciabile. La distanza telimetrata era di 137 metri”; inoltre, in caso di incertezza sull’età dei capi: “avrei desistito senza ombra di dubbio” (cfr. verbale citato R2 e R4).

 

                                                                   4.          In seguito all’intimazione del rapporto di contravvenzione del 13 gennaio 2005, l’insorgente ha espresso la propria “convinzione di aver sparato ad una femmina di anni 1.5. La femmina era di molto la più piccola di un gruppo di 3 esemplari, che ho osservate per alcuni minuti […] nel solo dubbio non avrei mai sparato […] Ho appreso da documentazioni, e da un esaminatore del canton Grigioni dove fra l’altro ho la patente, che l’osservazione solo degli incisivi non è determinante per stabilire l’età. Ma per sicurezza serve osservare i molari e premolari” (cfr. scritto del 17 gennaio 2005).

In risposta a tale scritto, l’UCP ha confermato che “la cerva da lei abbattuta aveva tutte le caratteristiche di un capo con più di 2 anni […] non esiste alcuna regola biologica o statistica, che impedisce ad un gruppo di tre cerve di peso diverso di essere tutte e tre esemplari adulti” (cfr. scritto del 20 gennaio 2005).

All’incontro del 27 gennaio 2005 organizzato a __________ su richiesta dell’insorgente per verificare la testa della cerva che era stata sequestrata in occasione del controllo a __________, “il signor RI 1 non riconosce nella testa di cervo mostrata quella da lui abbattuta” (cfr. scritto relativo al controllo della mandibola).

 

                                                                   5.          In sede ricorsuale l’insorgente allega che l’accertamento dell’età è avvenuto con la sola visione degli incisivi e di avere contestato che si trattasse di un capo adulto: “Mi sono presentato al controllo di __________ dove trovo i guardiacaccia sig.ri __________ e __________ il sig. __________ dà un’occhiata agli incisivi e mi comunica che si tratta di una cerva adulta. Da parte mia contesto subito che si tratti di una adulta […] Da parte mia non ho insistito più di quel tanto visto che vi erano diversi cacciatori che attendevano il controllo, e non sarebbe stato simpatico discutere davanti a tutti […] Mi viene poi presentato il foglietto rosa (verbale) che io firmo in buona fede senza leggerlo convinto che si tratti della dichiarazione di accettazione di ritiro dell’animale (in quanto si deve pagare in base al peso), e non l’accettazione di avere abbattuto una cerva adulta […] tornando a casa consultando riviste, e parlando con altri cacciatori ed un esaminatore sulla caccia del canton Grigioni vengo a conoscenza che per determinare l’età il modo più sicuro è di controllare i premolari e non gli incisivi”.

In merito all’incontro del 27 gennaio 2005, “come vedo gli incisivi immedia-tamente misconosco il trofeo […] se la dentatura della cerva da me abbattuta era simile a quella mostratami non avrei contestato al controllo e tanto meno sarei stato lì a perdere tempo, in quanto la testa mostratami si vedeva chiaramente trattarsi di una cerva adulta,«e sembravano i denti di un cavallo» Per questo motivo l’insorgente sostiene che la testa della cerva da lui abbattuta sia stata scambiata con un’altra, per errore.

 

                                                                   6.          In merito a quest’ultima doglianza, la Divisione dell’ambiente ha avuto modo di puntualizzare “Contestiamo inoltre fermamente l’accusa rivolta ai guardacaccia di avere scambiato, seppur involontariamente, la testa della cerva abbattuta dal sig. RI 1. Durante l’intera caccia speciale al cervo sono state tagliate e sequestrate unicamente due teste di cervo: quella dell’esemplare in oggetto e quella della cerva abbattuta dal compagno di caccia del ricorrente [...] Entrambe le teste si trovano presso la cella congelatrice del Parco di __________, in sacchetti separati, ambedue etichettati con le generalità del cacciatore autore dell’uccisione. Oltretutto entrambe le teste appartengono a cerve adulte, di età superiore a 1,5 anni. In base alla nostra decennale esperienza, le cerve di 1,5 anni d’età possono aver cambiato al massimo il primo e il secondo incisivo di latte, mentre se gli incisivi sono stati interamente cambiati (come nel caso della cerva oggetto del presente ricorso) trattasi sicuramente di una cerva adulta di oltre 1,5 anni d’età“ (cfr. osservazioni del 17 marzo 2005).

Nelle suddescritte circostanze, anche volendo ammettere uno scambio delle teste, nulla muterebbe al fatto che è stata uccisa una femmina adulta. Già per questo motivo il ricorso deve essere respinto.

 

                                                                   7.          L’insorgente produce a sostegno della sua tesi una serie di fotografie: “. Infatti dalle fotografie si vede chiaramente che si tratta di una cerva di piccole dimensioni e che i primi due incisivi sono piccoli e non sono a contatto fra di loro ma sono spaziati, a differenza di quelli mostratimi a __________, inoltre sono bianchi e non giallo/marroni” (cfr. ricorso punto 4).

Contrariamente all’opinione del ricorrente dalle fotografie si può solo vedere che si trattava di una cerva relativamente piccola, fatto che è confermato dal peso sviscerato di 66 kg (cfr. scheda cervo nell’incarto della Divisione dell’ambiente). Nulla si può invece dedurre dal muso e in particolare dai denti che non sono sufficientemente visibili. Così come si presenta la bestia potrebbe avere avuto 1.5 anni come pure 2.5 anni. Ciò dimostra invero la difficoltà per un cacciatore di stabilire a distanza in questo periodo di vita dell’animale la sua età. Spesso un accertamento sicuro può essere effettuato solo verificando la dentatura (il cervo a 1.5 anni ha già sostituito i 3 incisivi [l’ultimo dei 3 viene sostituito a 16-17 mesi] mentre a 2.5 anni ha già sostituito i 3 premolari [vengono sostituiti tra i 21 e 26 mesi]).

 

                                                                   8.          V’è infine da chiedersi se il ricorrente in occasione del controllo a __________ abbia veramente contestato l’età della cerva o solo espresso dei dubbi (comunque tali da indurre i controllori a sequestrare la testa dell’animale). Non si piega infatti, in caso di contestazione, come egli abbia in quell’occasione potuto sottoscrivere il verbale di segnalazione-sequestro, in cui ammetteva di aver catturato una femmina adulta di cervo senza latte (sterla).

Il ricorrente sostiene invero che ciò sia avvenuto per disattenzione, poiché avrebbe firmato senza leggere il contenuto del documento credendo che si trattasse della “dichiarazione di accettazione di ritiro dell’animale”. Questa affermazione, peraltro avanzata solo in sede ricorsale, non appare tuttavia molto plausibile sia perché il contenuto del foglietto, oltre ad essere chiaro, è molto breve e poteva essere letto in un batter d’occhio, sia soprattutto perché l’insorgente ha riconosciuto una seconda volta i fatti a lui contestati in sede di interrogatorio il 6 dicembre 2004, avvenuto dopo che il ricorrente aveva avuto il tempo di riflettere e di assumere varie informazioni (“Tornato a casa consultando riviste, e parlando con altri cacciatori ed un esaminatore sulla caccia del canton Grigioni …” cfr. ricorso punto 4).

Inoltre, neppure nella sua lettera del 17 gennaio 2005 alla Divisione dell’ambiente ha contestato in modo deciso l’età della bestia, limitandosi a esporre la sua buona fede, i metodi di accertamento dell’età e la richiesta di poter vedere il trofeo.

Da quanto precede discende che la tesi ricorsuale, secondo cui la cerva aveva un anno e mezzo (cfr. punto 1 del ricorso), non può essere condivisa.

 

                                                                   9.          L’art. 41 LCC reprime le infrazioni commesse sia intenzionalmente sia per negligenza, perciò a nulla sovviene affermare “nel solo dubbio non avrei mai sparato” (cfr. scritto del 17 gennaio 2005) o invocare la convinzione “di aver sparato ad una femmina di anni 1.5” (cfr. scritto del 17 gennaio 2005). Giova ricordare che, in linea di principio, il cacciatore, se non esperto nel riconoscimento del cervo, dovrebbe astenersi, nella caccia tardo autunnale, dall’abbattere femmine, in quanto la distinzione della femmina adulta da quella di un anno e mezzo è, come detto, difficile (cfr. anche UCP, Risultati della stagione venatoria 2004/2005 e delle ricerche sulla selvaggina, maggio 2005, http://www.ti.ch/dt/DA/UCP/Temi/Caccia/rapporti.htm, pag. 7).

In concreto si può senz’altro ammettere che l’abbattimento è avvenuto per negligenza.

 

                                                               10.          Ritenuto che l’interessato ha abbattuto una cerva e una femmina di camoscio, entrambe allattanti, rispettivamente il 13 settembre 2002 e l’8 settembre 2003, e pertanto è già stato messo a beneficio dell’impunità, ai sensi dell’art. 42 LCC, nel corso degli ultimi 5 anni, la multa inflittagli dalla Divisione dell’ambiente, per l’abbattimento in esame, è giustificata. Essa appare, tenuto conto della commissione dell’infrazione per negligenza e della difficoltà a distinguere una cerva di un anno e mezzo da una di un anno più vecchia, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

                                                               11.          In esito, il gravame è essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

per questi motivi,                visti gli art. 41, 42 lett. b, 44 cpv. 2 e 45 LCC; 28c e 69 RALCC; 21 LCP; 1 e segg. LPContr; le Prescrizioni per la caccia speciale al cervo 2004;

 

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: