|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto
n. 204/04 |
Bellinzona
|
Sentenza In nome |
|
||
|
Il Giudice della Pretura penale |
|||||
|
Marco Ambrosini |
|||||
|
|
|||||
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 dicembre 2004 presentato da
|
|
RI 1 |
|
|
contro |
|
|
la decisione n. 204/04 del 2 dicembre 2004 emessa dalla Sezione dei beni monumentali e ambientali, Bellinzona, |
viste le osservazioni del 17 gennaio 2004 (recte: 2005) presentate dalla Sezione dei beni monumentali e ambientali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 2 dicembre 2004 la Sezione dei beni monumentali e ambientali ha ritenuto RI 1 colpevole di avere raccolto 2.5 kg di funghi porcini – l’8 settembre 2004 in località __________ (Comune di __________) – in tempo di divieto;
che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 180.– e ha posto a suo carico una tassa di fr. 20.–;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 15 dicembre 2004, nel quale chiede l’annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 17 gennaio 2004 (recte: 2005) la Sezione dei beni monumentali e ambientali propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che l’art. 2ter cpv. 1bis lett. b R sulla protezione della flora e della fauna (RL 9.3.1.3) vieta la raccolta di funghi dal 7 al 13 settembre (giorni di protezione);
che le contravvenzioni alle norme di protezione della flora e della fauna sono punite con una multa fino a fr. 30 000.– (art. 9 cpv. 1 DLbn);
che la Sezione dei beni monumentali e ambientali rimprovera come detto al multato, in applicazione delle disposizioni appena citate, di avere raccolto 2.5 kg di funghi porcini in tempo di divieto (l’8 settembre 2004);
che il ricorrente non nega la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si duole di non essere stato a conoscenza del divieto – giacché risiede oltre confine e si recava “per la prima volta in quella zona” – e promette di informarsi meglio in futuro;
che la giustificazione addotta dall’interessato a sostegno della sua buona fede non consente tuttavia di scostarsi dal querelato giudizio, ove solo si consideri ch’egli sapeva di recarsi in un paese straniero a raccogliere funghi, né poteva ragionevolmente ignorare che una simile attività fosse soggetta a restrizioni, sul tenore delle quali egli aveva pertanto il dovere d’informarsi (art. 20 CP);
che la decisione impugnata merita in definitiva conferma, la sanzione inflitta essendo per il resto adeguata all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, l’autorità di primo grado avendo fra l’altro considerato la buona fede dell’interessato nella commisurazione della multa (cfr. decisione impugnata, 3° paragrafo; v. anche osservazioni del 17 gennaio 2005, in fine);
che il ricorso è destinato quindi all’insuccesso, seguito da tassa e spese dell’odierno giudizio (art. 15 cpv. 2 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 2ter cpv. 1bis lett. b R sulla protezione della flora e della fauna; 9 cpv. 1 DLbn; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
|
|
.
|
Il giudice: La segretaria: