Incarto n.
30.2005.93/pg

 

Bellinzona

8 aprile 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 16 marzo 2005 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

 

alcune decisioni emesse da CRTE 1,

 

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

considerato                        in fatto ed in diritto

 

                                 1.     Il 16 marzo 2005 RI 1 ha inoltrato ricorso contro alcune decisioni non meglio precisate dell’CRTE 1.

 

 

                                 2.     In data 23 marzo 2005 questa autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:

                                        "al ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come previsto dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni.

                                         Richiamato l'art. 6 della legge citata, le viene assegnato un termine perentorio di 5 giorni per produrre la decisione sopra menzionata con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."

 

 

                                 3.     Secondo l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata. A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che necessariamente dev'essere allegato al ricorso. La trasmissione della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10 cpv. 1 LPContr).

 

                                 4.     Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso e il suo ricorso deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile; in via eccezionale non si prelevano né tasse, né spese.

 

 

                                 5.     Un’eventuale richiesta di rateazione va presentata tempestivamente all’Ufficio esazione e condoni, competente in materia.

 

 

 

Per questi motivi,                visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,

 

 

 

pronuncia:                1.     Il ricorso 16 marzo 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse, né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                Il segretario: