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Incarto
n. 5937/404 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 14 marzo 2005 presentato da
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RI 1 difeso da: DI 1 |
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contro |
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la decisione n. 5937/404 del 25 febbraio 2005 emessa dalla CRTE 1 |
viste le osservazioni del 29 marzo 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
A. Con decisione del 25 febbraio 2005, la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 80.-, oltre a una tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il __________ in territorio di __________:
“si è fermato con il veicolo __________ sul marciapiede senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni”.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 n. 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC.
B. Contro la predetta pronuncia, RI 1 è insorto con ricorso del 14 marzo 2005, postulando l’annullamento della decisione impugnata.
C. Con osservazioni del 29 marzo 2005, la CRTE 1 chiede la reiezione del gravame e la conferma della risoluzione summenzionata.
considerato in diritto:
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine.
Non è necessario procedere né al sopralluogo né all’audizione auspicati dal ricorrente, gli atti istruttori essendo completi (v. in particolare le quattro fotografie allegate alle contro-osservazioni dell’11 gennaio 2005 del denunciante, cui il multato ha potuto formulare le proprie osservazioni), perciò nulla osta all’esame del ricorso nel merito senza l’assunzione di ulteriori prove.
2. Il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista è riservata ai ciclisti (art. 43 cpv. 2 prima frase LCStr). Se non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul marciapiede; in mancanza di siffatta segnaletica, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero uno spazio di almeno 1,50 m per i pedoni; queste operazioni devono essere svolte nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bis ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCStr).
3. Preliminarmente va osservato che, contrariamente a quanto addotto dal ricorrente, l’autorità di primo grado ha spiegato, seppur in maniera succinta, che “le osservazioni del 6.12.04 e 28.1.2005 non sono tali da giustificare un abbandono del procedimento contravvenzionale” (cfr. decisione del 25 febbraio). Una motivazione è ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e di deferirlo in piena conoscenza di causa ad un’istanza superiore (DTF 1P.287/2004 del 30 settembre 2004 cons. 2.2; 129 I 232 cons. 3.2; 122 IV 13 cons. 2 c). Per quanto breve la motivazione precitata appare sufficiente ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. In particolare il ricorrente ha potuto rendersi conto di quali fatti gli venivano imputati, ciò che è avvenuto già prima della decisione impugnata, infatti egli ha presentato delle osservazioni in merito, e i suoi diritti ricorsuali non risultano limitati. Il diritto di essere sentito del ricorrente (dal quale discende il diritto di ottenere una decisione motivata) è stato quindi rispettato. Il ricorso si rivela infondato su questo punto.
4. A sostegno del proprio gravame, l’insorgente va valere di essere stato costretto a fermare il proprio veicolo, poiché vi era una vettura parcheggiata, che ostacolava l’accesso alla sua autorimessa, ove egli era diretto:
“il signor RI 1 abita nel palazzo di fianco al quale si è fermato con la propria auto. Lo scorso __________, verso le ore 10.00, egli stava rientrando a casa. Il mio assistito ha quindi svoltato a sinistra subito dopo il palazzo con il numero civico __________ in direzione della rampa d’accesso del suo garage. Egli non ha potuto terminare la manovra in questione in quanto un veicolo posteggiato davanti allo stabile (numero civico __________, __________) impediva l’accesso alla rampa del garage. Il signor RI 1 ha notato una persona nel negozio al piano terra dello stesso stabile; probabilmente il veicolo posteggiato male apparteneva al citato cliente. Per questo motivo egli ha deciso di lasciare il proprio veicolo dove si trovava (sul marciapiedi) e raggiungere la persona nel negozio per chiedergli di spostare la sua auto affinché l’accesso alla rampa del garage fosse libero. La persona all’interno del negozio era effettivamente il proprietario del veicolo che ostruiva il passaggio al signor RI 1: dopo aver terminato le formalità di acquisto egli ha quindi spostato il suo veicolo lasciando libero il passaggio e permettendo al mio assistito di raggiungere il proprio garage […] ogni movimento in avanti, verso l’accesso al garage era ostacolato dal veicolo di cui sopra. Di conseguenza il signor RI 1 era bloccato […] ha lasciato la propria auto sul marciapiedi poiché non poteva proseguire verso il proprio garage. Egli ha raggiunto il detentore del veicolo che gli ostruiva il passaggio per evitare di prolungare la permanenza del suo veicolo sul marciapiede e parcheggiare la propria auto nel suo garage […] ha compiuto il gesto oggetto della contravvenzione per lasciar libero il marciapiedi il più presto possibile […] si è trovato bloccato fra la strada e l’accesso al suo garage” (cfr. osservazioni del 6 dicembre 2004 pag. 2 e 3);
“Il Signor RI 1, mentre rientrava verso casa con la sua vettura, ha svoltato per raggiungere l’entrata della sua autorimessa e ha improvvisamente trovato sul suo percorso una vettura ferma senza conducente. Egli è quindi stato costretto a fermare il proprio veicolo […] l’evidenza di non poter raggiungere la propria autorimessa non poteva essere percepita prima di svoltare da __________: solo una volta effettuata la manovra è stato possibile rendersi conto dell’invalicabile ostacolo costituito dall’altra vettura in sosta. L’arretramento del veicolo non era infine possibile, atteso che nel frattempo si era formata su una colonna di automobili ferme al semaforo […] la fermata del veicolo del ricorrente è avvenuta in circostanze indipendenti dalla sua volontà” (cfr. ricorso pag. 5 e 6);
“il signor RI 1 si è trovato in una situazione di forza maggiore: non poteva avanzare e non poteva retrocedere. Doveva per contro liberare al più presto il marciapiedi per permettere il passaggio regolare agli utenti” (cfr. osservazioni del 28 gennaio 2005 pag. 2).
5. Nelle contro-osservazioni dell’11 gennaio 2005 (pag. 2 e 3), la Polizia di __________ ha avuto modo di precisare che la contravvenzione è stata inflitta all’interessato “per aver, senza essere autorizzato, parcheggiato la propria autovettura marca Volvo V 90 targata __________ sul marciapiede in __________ a __________ e per non aver di conseguenza lasciato uno spazio libero di almeno m 1.5 per i pedoni (art. 37 cpv. 2 LCStr, 19 e 41 cpv. 1 bis ONC e OMD 1 228.2) […] la vettura di controparte, non solo era parcheggiata in modo tale da ostruire l’intera larghezza del marciapiede – impedendo il transito dei pedoni ed obbligandoli ad aggirare l’ostacolo immettendosi sulla carreggiata – ma sporgeva addirittura con la parte posteriore sulla carreggiata, mettendo di conseguenza a repentaglio la sicurezza dei pedoni nonché della circolazione stradale […] reso attento da parte dell’agente dei pericoli sopra descritti e dell’eventuale contravvenzione in caso di mancata immediata rimozione del mezzo in altra zona – incurante dell’ordine impartito, ha preferito cercare il proprietario del veicolo che gli ostruiva il passaggio […] In verità la controparte, visto l’intralcio causato dal veicolo, che dalla strada era comunque evidente perché la vista non gli era in alcun modo ostruita, avrebbe potuto e dovuto parcheggiare il proprio veicolo altrove, ad esempio in uno dei posteggi situati circa a 20 metri dall’abitazione e quindi ricercare il non meglio identificato e precisato conducente che ostruiva con il suo veicolo l’accesso al posteggio”.
6. Il ricorrente contesta che l’auto sporgesse sulla strada pubblica e sostiene di avere spostato la propria auto restando sul marciapiede (cfr. osservazioni del 28 gennaio 2005 pag. 3). Trattandosi di un veicolo di ampie dimensioni (Volvo V 90, cfr. intimazione di contravvenzione del 22 novembre 2004), appare dubbio che egli abbia spostato la sua vettura senza invadere la strada; tuttavia risulta irrilevante determinare se l’auto sporgesse sulla strada, poiché tale circostanza esula dall’oggetto della contravvenzione. In casu, occorre stabilire unicamente se egli si è fermato sul marciapiede senza lasciare un passaggio di 1,5 m (cfr. art. 41 cpv. 1bis ONC), come ascrittogli dall’autorità di prime cure.
7. Non giova all’insorgente prevalersi dell’automobile parcheggiata irregolarmente sulla rampa, ove solo si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (cfr. DTF 116 IV 296 cons. 2 a).
Il fatto che una vettura, parcheggiata male o senza diritto, impedisca l’accesso alla propria abitazione o al proprio posteggio è una circostanza ricorrente nella vita quotidiana. Il parcheggio dei veicoli, fuori dai posti adibiti, è un caso frequente, soprattutto nei centri urbani. Una simile evenienza non ha carattere eccezionale, a differenza dei casi imprevedibili di panne (cfr. DTF 90 IV 230 cons. 1).
Nella fattispecie concreta, vista la vicinanza dell’agenzia immobiliare (cfr. fotografie allegate alle contro-osservazioni dell’11 gennaio 2005 della Polizia di __________), il parcheggio dei veicoli dei clienti all’esterno delle aree riservate è da ritenersi un episodio probabile. Il parcheggio illegittimo del cliente non costituisce dunque un evento imprevedibile e straordinario al punto da interrompere il nesso di causalità adeguata tra la colpa commessa e l’infrazione del multato, né raffigura un caso di forza maggiore (cfr. DTF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2004 cons. 4; 100 IV 279 cons. 3 d).
Si noti che altre soluzioni lecite erano possibili, come parcheggiare nelle vicinanze (e non “chissà dove” come asserito dal ricorrente, cfr. osservazioni del 28 gennaio 2005 pag. 2), essendovi dei parcheggi a soli 20 m (cfr. contro-osservazioni dell’11 gennaio 2005 pag. 3; DTF 90 IV 230 cons. 3, nel quale non vi era l’urgenza di parcheggiare e l’interessato avrebbe dovuto continuare il proprio tragitto per altri 25 m), tanto più che egli non poteva ignorare l’esistenza di questi ultimi, poiché residente nella zona.
Inoltre la prudenza imponeva al conducente, prima di girare a sinistra (cfr. art. 36 cpv. 3 LCStr; 13 cpv. 4 ONC), di verificare che lo spazio, nel quale si immetteva, fosse libero e sufficiente (v. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, ad art. 36 LCSTR n. 2.2.2). Contrariamente a quanto dichiara il ricorrente (“l’evidenza di non poter raggiungere la propria autorimessa non poteva essere percepita prima di svoltare da __________”, cfr. ricorso pag. 5) arrivando su __________ all’altezza della rampa (cfr. fotografie del doc. B allegato alle contro-osservazioni dell’11 gennaio 2005), prendendo il suddetto accorgimento, egli avrebbe potuto notare l’altro veicolo parcheggiato ed evitare quindi di svoltare e pertanto di stazionare illecitamente sul marciapiede.
Da ciò discende che il ricorso è infondato anche su questo punto.
8. L’art. 41 cpv. 1bis ONC permette di parcheggiare sul marciapiede per caricare o scaricare merci oppure far salire o scendere i passeggeri dai veicoli, alla duplice condizione che resti libero un passaggio di almeno 1,5 m per i pedoni e che tali operazioni siano svolte nel minor tempo possibile (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 41 ONC n. 1.1.2).
Il multato non ha allegato, per avventura, di avere lasciato il passaggio di almeno 1,5 m per i pedoni; anzi egli ha ammesso, a più riprese, di avere ingombrato il marciapiede: “deciso di lasciare il proprio veicolo dove si trovava (sul marciapiedi) […] ha lasciato la propria auto sul marciapiedi […] permanenza del suo veicolo sul marciapiede” (cfr. osservazioni del 6 dicembre 2004 pag. 2 e 3); “Doveva per contro liberare al più presto il marciapiedi per permettere il passaggio regolare agli utenti”(cfr. osservazioni del 28 gennaio 2005 pag. 2).
A tal proposito, nulla induce nella specie a dubitare della constatazione dell’agente denunciante, il quale non aveva nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio di incorrere in sanzioni amministrative o penali. Del resto, la versione, secondo cui l’interessato ha omesso di lasciare un passaggio di 1,5 m per i pedoni, è surrogata dalle dichiarazioni precitate del medesimo.
Ne consegue che non vi sono motivi di scostarsi dalla decisione impugnata.
A ragione la CRTE 1 ha quindi inflitto all’insorgente una multa di fr. 80.- (cfr. n. 228.2 Allegato 1 OMD) per violazione degli art. 43 cpv. 2 LCStr e 41 cpv. 1bis ONC.
9. In esito, il ricorso è respinto, seguito da tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 n. 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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- RI 1, , __________. |
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).