Incarto n.
30.2005.98

6502/490

Bellinzona

16 gennaio 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 18 marzo 2005 presentato da

 

 

RI 1  

(rappresentata dall’avv. DI 1)

 

contro

 

la decisione n° 6502/490 del 4 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni 30 marzo 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 4 marzo 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e   alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

                                         "alla guida della vettura __________ circolava senza mantenersi regolarmente a destra per cui collideva con un incrociante autoveicolo”.

 

                                         Fatti accertati il 26 novembre 2004 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 34 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 7 cpv. 1 ONC.

 

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Eccepisce in particolare che l’infrazione non è chiara e che non ha invaso la corsia di contromano.

                                   

 

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

                                         Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato, essendo gli stessi completi, sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr senza necessità di esperire il sopralluogo richiesto dalla ricorrente in quanto non è suscettibile di portare nuovi elementi utili per il giudizio.

 

 

                                 2.     I veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà destra. Essi devono tenersi il più possibile sul margine destro della strada, soprattutto se procedono lentamente e senza visuale (art. 34 cpv. 1 LCStr).

 

                                         Per l’art. 7 cpv. 1 ONC il conducente deve circolare a destra. Egli non vi è tenuto sulle strade convesse o comunque difficili da percorrere e nelle curve a sinistra, se il percorso è ben visibile e la manovra non ostacola il traffico inverso né i veicoli che seguono.

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

 

 

                                 3.     La ricorrente sostiene di non aver invaso la corsia di contromano.

                                         Preliminarmente si rileva tuttavia che nella decisione della Sezione della circolazione le viene unicamente rimproverato di non essersi tenuta sulla destra del campo stradale.

                                        È evidente però che se la ricorrente avesse tenuto la destra della sua corsia di marcia non sarebbe avvenuto l’impatto con il veicolo sopraggiungente in senso contrario, in quanto sia il campo stradale, largo 5.30 metri, che la sua corsia di marcia, larga  2.70 metri, avrebbero permesso l’incrocio senza problemi (cfr. croquis della polizia cantonale); tale affermazione trova riscontro non solo nella testimonianza del conducente della vettura proveniente in senso contrario, ma anche in quella della persona del veicolo che seguiva la ricorrente.

 

                                       Infatti il primo afferma che si trovava regolarmente sulla propria corsia di marcia, mentre “la vettura proveniente in senso contrario invece si era spostata verso il centro della carreggiata, invadendo parzialmente la mia corsia ” per circa “una cinquantina di centimetri” (cfr. verbale di interrogatorio di __________ del 27 novembre 2004), mentre la conducente che seguiva l’insorgente afferma di aver notato che” il veicolo che mi precedeva era quello più spostato verso il centro della strada mentre il veicolo proveniente dalla direzione opposta era molto spostato verso la sua parte esterna della carreggiata, mi ha dato l’impressione che fosse anche andato nello sterrato per evitare l’urto con la vettura che mi precedeva” (cfr. verbale di interrogatorio del 27 novembre 2004 di __________, pag. 2).

 

                                       Sebbene la versione della ricorrente sia discordante da quelle riportate non si vi sono motivi per non credere a queste ultime, del resto più lineari e convergenti.

                                       Dagli atti non si evince se la teste __________ vedesse la linea di direzione; indipendentemente da ciò quest’ultima ha di sicuro percepito le sagome e le posizioni dei veicoli coinvolti nell’incidente, tanto è vero che non ha esitato a fornire le informazioni riportate in precedenza e ciò in modo preciso e deciso, limitandosi a parlare di “impressioni” per quanto riguarda un’eventuale uscita sullo sterrato del veicolo __________.

                                       Inoltre la sua distanza dalla vettura che la precedeva, definita “abbastanza grande” è da intendere come sufficiente ma sicuramente non tale da impedire di vedere, perché altrimenti lo specchietto staccatosi dall’automobile __________ non avrebbe colpito il suo veicolo.

 

 

 

                                4.    La ricorrente, a precisa domanda su come spiegasse il fatto che i due testi avevano affermato che era spostata eccessivamente verso il centro della carreggiata e che aveva ostruito parzialmente la corsia di contromano, non ha saputo dare una spiegazione plausibile, se non quella secondo cui “prima che si verificasse l’incidente ho incrociato altri veicoli, fra cui anche un mezzo pesante, quindi secondo me, se fossi stata troppo in centro, l’urto sarebbe avvenuto con uno di questi veicoli.” (cfr. verbale di interrogatorio di RI 1, pag. 2).

                                       Tuttavia tale circostanza nulla muta alla fattispecie, in quanto ciò che è avvenuto prima dell’impatto è ininfluente per statuire sull’infrazione in oggetto, oltretutto se si considera che l’incidente è avvenuto in una curva piegante per la ricorrente a sinistra (cfr. rapporto di constatazione della polizia, pag. 5), che in ogni caso ha modificato la traiettoria del suo veicolo.

 

 

                                5.    Pure la traiettoria dello specchietto staccatosi a seguito dell’impatto è ininfluente ai fini del giudizio. Infatti la parabola assunta - la cui stranezza è tutta da dimostrare - non può costituire un indizio determinante e decisivo per statuire sui fatti; di conseguenza non si giustifica nemmeno un’ulteriore audizione della conducente del veicolo che seguiva l’insorgente.

 

                                        

                                 6.     Infine l’affermazione della ricorrente secondo cui non poteva “tenere troppo la destra perché c’è un muro (cfr. verbale di interrogatorio del 27 novembre 2004, pag. 2) non può giustificare il fatto di circolare più a sinistra del dovuto; al contrario la signora  RI 1, ritenuto come la strada in quel punto si restringe, avrebbe dovuto se del caso ridurre la velocità per mantenersi il più a destra possibile onde poter incrociare senza inconvenienti.

 

                                 7.     Alla luce di tutte le considerazioni espresse l’insorgente non può essere prosciolta dall’addebito mosso nei suoi confronti in quanto emerge chiaramente la sua responsabilità.

 

 

                                 8.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

per questi motivi,                visti gli art. 34 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 7 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

 

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto.

                                  §     Di conseguenza è confermata la decisione 6502/490 del 4 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).