Incarto n.
30.2005.99

6397/401

Bellinzona

16 dicembre 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 18 marzo 2005 presentato da

 

 

RI 1  

 

contro

 

la decisione n° 6347/401 del 4 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni 30 marzo 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 4 marzo 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 70.-, per aver effettuato, alla guida della vettura __________, una manovra di svolta a sinistra collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso.

 

                                         Fatti accertati il 21 dicembre 2004 in territorio di Mendrisio.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 cifra 1 LCStr.

 

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Eccepisce in particolare che l’incidente è stato causato dall’imprudenza della conduttrice del motoveicolo in fase di sorpasso e che la decisione è priva di sufficiente motivazione.

 

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

 

 

                                 2.     La decisione della Sezione della circolazione è sufficientemente motivata, tanto è vero che l’insorgente non è stata lesa o impedita per tal motivo nel far valere i propri diritti (cfr. ricorso).

 

 

                                 3.     Il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia ad un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono (art. 34 cpv. 3 LCStr).

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

 

 

                                 4.     La Sezione della circolazione rimprovera alla multata di avere eseguito – in violazione del predetto art. 34 cpv. 3 LCStr – "una manovra di svolta a sinistra collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso".

 

                                         L'insorgente ritiene dal canto suo di non aver commesso alcuna infrazione;

                                         Il Tribunale federale ha invero enunciato il principio secondo cui il conducente intenzionato a svoltare a sinistra che si è posto correttamente verso l'asse della carreggiata e ha azionato l'indicatore di direzione può di regola presumere – senza essere tenuto a prestare nuovamente attenzione nel momento in cui volta al traffico che lo segue – che nessun utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla sinistra (DTF 125 IV 83).

 

                                         Lo stesso Tribunale federale, nondimeno, ha avuto modo ancora di recente di sottolineare come l'obbligo di badare ai veicoli che seguono sancito dall'art. 34 cpv. 3 LCStr dev'essere inteso nel senso di non metterli in pericolo, specie quando sono in fase di sorpasso, ritenuto come ogni modifica della direzione di marcia richiede una prudenza accresciuta, tale da imporre – quanto meno – uno sguardo nello specchietto retrovisore (DTF inedita 6P.137/2003 e 6S.393/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 4.3 con riferimenti).

 

                                         La multata, nella fattispecie, non pretende di avere osservato tale regola, riconoscendo anzi come "continuavo ad una velocità ridotta penso circa 20 km/h, e percorsi pochi metri iniziavo la manovra di svolta a sinistra, senza guardare nello specchietto laterale sinistro e in quello retrovisore (cfr. verbale di interrogatorio di RI 1 del 21 dicembre 2004, pag. 1 in fondo).

 

 

                                 5.     In siffatte evenienze - ritenuto come i veicoli non erano più fermi in colonna, bensì in ogni caso erano già ripartiti dopo la commutazione del semaforo sulla luce verde (cfr. ibidem) - non si vede come l'insorgente possa pretendere di non sentirsi responsabile dell’accaduto, in specie con riferimento all'obbligo sancito dall'art. 34 cpv. 3 LCStr di "badare ai veicoli … che seguono".

                                         In proposito si vede chiaramente che via __________, strada in cui stava per svoltare la ricorrente, è posizionata dopo l’impianto semaforico (cfr. croquis).

 

                                         A ragione quindi la Sezione della circolazione le rimprovera di essere svoltata a sinistra senza usare la necessaria prudenza, e ciò a prescindere dalla segnalazione della manovra con l'indicatore di direzione.

 

                                         Indipendentemente da ciò giova ricordare che in materia contravvenzionale ognuno risponde delle proprie azioni o omissioni, senza riguardo verso un eventuale comportamento antigiuridico altrui.

 

 

                                 6.     La multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, suscettibile di compromettere la sicurezza del traffico, ed è inoltre rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

 

                                 7.     Il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

                                   

 

                                   

per questi motivi,                visti gli art. 34 cpv. 3 e 90 cifra 1 LCStr; 1 segg. LPContr;

 

 

 

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto.

                                  §     Di conseguenza, è confermata la decisione 4 marzo 2005 emessa dalla sezione della circolazione.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).