Incarto n.
30.2006.122

7926/606

Bellinzona

21 marzo 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 aprile 2006 presentato da

 

 

RI 1  

 

contro

 

la decisione __________ n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni 2 maggio 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     Con decisione 7 aprile 2006 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 80.-, per i seguenti fatti accertati il __________ in territorio di __________:

 

                                         “Alla guida della vettura TI __________, dopo essersi fermato ad uno “stop”, s’inoltrava in un’intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra.”

 

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, come pure dell’art. 14 cpv. 1 ONC, nonché degli art. 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSStr.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l’annullamento.

 

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

Considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Giusta l’art. 36 cpv. 2 LCStr i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra, ritenuto inoltre che il conducente che si appresta a entrare nella circolazione non deve ostacolare gli altri utenti della strada che già vi circolano, avendo questi ultimi la precedenza (cpv. 4). In questo contesto, chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto, dovendo egli ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 ONC).

 

                                         Per l’art. 36 cpv. 1 OSStr il segnale di «Stop» (3.01) obbliga il conducente ad arrestarsi e a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina. La linea di arresto (bianca, continua e disposta trasversalmente rispetto alla carreggiata; 6.10) indica il luogo dove i veicoli devono fermarsi a un segnale di «Stop» (3.01). La parte frontale del veicolo non deve oltrepassare la linea di arresto. La linea di arresto, come anche l’iscrizione della parola «Stop» sulla carreggiata (6.11) completano il segnale di «Stop», salvo qualora la strada non abbia un rivestimento resistente. La linea di arresto è completata da una linea longitudinale continua (6.12); essa non è necessaria sulle strade a senso unico (art. 75 cpv. 1 e 2 OSStr).

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

 

                                 3.     La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera in sostanza alla multata di essersi inoltrata nell’intersezione senza rispettare la precedenza del veicolo che sopraggiungeva da sinistra, provocando la collisione.

 

                                 4.     L’insorgente, dal canto suo, nega ogni addebito. Essa contesta la decisione della Sezione della circolazione, asserendo che “nelle motivazioni addotte, risultano delle infrazioni alle ordinanze sulla precedenza e della segnaletica che non avrei rispettato, ma che in realtà non corrisponde al vero”.

 

                                         A suo dire: “L’incidente è accaduto quando la mia vettura era già completamente immessa sulla carreggiata da diversi secondi (ca. 20), infatti dopo aver accordato la precedenza, come da legge, alle vetture che sopraggiungevano, mi sono immessa sulla carreggiata, mi sono fermata per far passare dei pedoni, ho accennato a ripartire quando un ulteriore gruppo di ragazzi si è avvicinato alle strisce pedonali, ho accordato anche a loro la precedenza, solo allora, e mentre stavo per ripartire la vettura che sopraggiungeva, e che al momento della mia immissione sulla via principale non era nemmeno visibile, ha iniziato una manovra di sorpasso nei miei confronti a velocità sostenuta e attivando il segnale acustico, forse non accorgendosi che fossi ferma in prossimità di un passaggio pedonale” (ricorso 18 aprile 2006).

 

                                 5.     Per costante giurisprudenza il conducente debitore della precedenza deve volgere il suo sguardo e la sua attenzione verso tutti i punti in cui potrebbe sopraggiungere un veicolo prioritario senza distoglierla durante la manovra di immissione nella strada prioritaria, soprattutto in caso di buona visibilità (DTF 85 IV 146; 89 IV 103). In particolare alle intersezioni egli deve prestare grande attenzione, al fine di adempiere il suo dovere di prudenza (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3e éd., n. 3.4.6. ad art. 36 LCStr, su rinvio dell’art. 14 ONC). A ciò va aggiunto che, giunto dinnanzi a un segnale di “stop”, il conducente della vettura ha l’obbligo di fermarsi prima della linea d’arresto e di rimanervi fino a quando gli altri utenti della strada – vetture e pedoni – hanno esercitato il loro diritto di precedenza.

 

                                         In concreto tale regolamentazione della circolazione stradale non è stata rispettata. La ricorrente, per sua stessa ammissione, si è infatti immessa nel flusso della circolazione stradale dopo aver concesso la precedenza ai pedoni che si trovavano a ridosso del passaggio pedonale, senza controllare una seconda volta la presenza di veicoli prioritari sopraggiungenti da sinistra.

 

                                         La versione dell’insorgente secondo cui prima della collisione si era già immessa completamente sulla carreggiata, oltre a essere in contraddizione con quanto da lei asserito di fronte alle forze inquirenti laddove affermava di aver percorso un “brevissimo tratto” dopo il primo attraversamento (cfr. verbale di interrogatorio 20 gennaio 2006, pag. 1), non è peraltro compatibile con la particolare disposizione dell’intersezione in oggetto. Dalla documentazione fotografica fornita dalla polizia cantonale si evince come il passaggio pedonale di cui hanno usufruito i pedoni sia ubicato esattamente a ridosso dell’intersezione e termini addirittura oltre la linea d’arresto: la precedenza ai pedoni poteva essere data unicamente rimanendo dietro la linea d’arresto.

                                         A ciò va aggiunto che la visuale da via __________ su via __________ non è ostruita da nessun elemento che obblighi il conducente a oltrepassare la linea di demarcazione per scorgere un’eventuale vettura in transito sulla strada principale. Per gli stessi motivi, la dichiarazione testimoniale scritta del signor __________ non risulta essere attendibile.

                                         Quand’anche, per delirio d’ipotesi, il veicolo della ricorrente si trovasse fermo allo “stop” con le ruote anteriori oltre la linea d’arresto - ciò che non significa in ogni caso che si trovasse completamente sulla carreggiata - per consentire il passaggio dei pedoni (come dichiarato in sede di interrogatorio davanti alla polizia cantonale subito dopo l’incidente), essa aveva l’obbligo di controllare nuovamente il traffico sopraggiungente da sinistra prima di immettersi nell’intersezione, fermandosi all’occorrenza una seconda volta al fine di concedere la precedenza: questo avrebbe permesso – in ultima analisi – di evitare la collisione. Il fatto che nel momento in cui sono transitati i pedoni il veicolo del co-protagonista non fosse visibile – circostanza più che probabile visto che l’attraversamento della carreggiata richiedeva senz’altro diversi secondi (in questo contesto avrebbe un senso l’arco temporale di 20 secondi menzionato nel gravame) – non l’autorizzava certo a ripartire senza prestare la dovuta attenzione al traffico prioritario, atteso che nel frattempo la situazione stradale ben poteva essere mutata.

 

                                 6.     Nell’atto ricorsuale, l’insorgente sostiene che la colpa della collisione è imputabile unicamente al co-protagonista, il quale avrebbe perso il diritto prioritario per il fatto che lei si trovava già completamente sulla strada principale e avrebbe iniziato una manovra di sorpasso insensata a velocità sostenuta.

 

                                         Ora, in aggiunta a quanto espresso al considerando precedente, tale teoria -smentita dal co-protagonista – appare comunque inverosimile, considerato che la larghezza della carreggiata in quel punto (oltretutto a senso unico) non consente certo il sorpasso di un veicolo fermo, come lei pretende, davanti al passaggio pedonale. È invece più credibile la versione del co-protagonista, il quale ha affermato di aver tentato di scansare sulla sinistra il veicolo della ricorrente che si era immessa sulla strada principale quando lui si trovava a 5 metri dall’intersezione. Non si comprenderebbe altrimenti il motivo per cui egli ha utilizzato gli avvisatori acustici, circostanza confermata dalla ricorrente medesima nel gravame.

 

                                         Giova infine ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e/o omissioni e che il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (Tribunale federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3). Ne consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.

 

                                 7.     In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritene sussistere alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

 

                                         La multa inflitta, che tiene conto delle argomentazioni addotte dalla ricorrente, risulta peraltro essere confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

                                         Il ricorso – infondato - va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

 

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 14 cpv. 1 ONC, 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSStr, 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

RI 1

Sezione della circolazione, Camorino,

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).