Incarto n.
30.2006.153

10778/604

Bellinzona

15 maggio 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 maggio 2006 presentato da

 

 

RI 1

difeso da: Lic. iur. __________, Studio legale Avv. DI 1

 

contro

 

la decisione 5 maggio 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione,

 

viste                                  le osservazioni 29 maggio 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La Sezione della circolazione, con decisione 5 maggio 2006, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 340.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese fr. 30.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida della vettura __________ ha circolato sull’autostrada a velocità superante gli 80 km/h prescritti (velocità accertata con apparecchio radar: 112 km/h; velocità punibile dedotta la tolleranza: 106 km/h)”.

 

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione, nelle osservazioni 29 maggio 2006, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

 

                                         Preliminarmente, il ricorrente lamenta un’asserta violazione del diritto di essere sentito, nella misura in cui i propri scritti 13 febbraio, 1° e 29 marzo 2006 sono stati considerati come osservazioni dall’autorità di prime cure, mentre si trattava semmai di richieste di complemento d’inchiesta, rimaste inevase; tale agire, a suo dire, lo avrebbe quindi privato del suo diritto di essere sentito, dovendosi pertanto pronunciare l’annullamento in ordine della decisione avversata.

 

                                         Principio fondamentale della procedura giudiziaria, e in particolare della procedura penale, il diritto di essere sentito - per quanto qui interessa - permette alla persona ritenuta colpevole di aver commesso una contravvenzione, un crimine o un delitto, la possibilità di visionare gli atti componenti il suo incarto e di esprimersi in merito alle accuse ascrittegli.

 

                                         La legge di procedura per le contravvenzioni garantisce tale diritto, obbligando l’autorità di prime cure ad assegnare al denunciato un termine di quindici giorni per presentare le proprie osservazioni, a permettere a quest’ultimo di chiedere un complemento d’inchiesta e a mettergli a disposizione gli atti componenti l’incarto (art. 3 LPContr); spetta tuttavia all’interessato attivarsi per consultare lo stesso. Qualora questo diritto non dovesse essere rispettato, la decisione dell’autorità di prima istanza deve essere annullata.

 

                                         In specie, va anzitutto rilevato che le lettere di cui fa menzione il ricorrente non possono essere considerate quali richieste di complemento d’inchiesta. Con tali scritti egli ha semplicemente chiesto di poter avere copia dei documenti riguardanti la taratura dell’apparecchio radar utilizzato il giorno del controllo di velocità; non è mai stata questione di assunzione di nuovi ed ulteriori mezzi di prova, ma unicamente di visione degli atti. Di transenna, si noti che tale richiesta sembra essere fine a sé stessa, ritenuto che egli si limitava ad esprimere il dubbio che fosse lui alla guida, ma non ha mai contestato la velocità ascrittagli, se non per la prima volta con il gravame.

 

                                         Ad ogni buon conto, per ben tre volte gli è stata offerta la possibilità sia di visionare l’incarto che lo riguardava (cfr. rapporto di segnalazione 16 febbraio 2006; scritti 2 e 31 marzo 2006 della Polizia cantonale, con cui veniva informato che l’incarto era stato trasmesso alla Sezione della circolazione, con sede, così come l’autorità d’indagine, a Camorino, __________, sia di presentare le proprie osservazioni (cfr. rapporto di contravvenzione 16 febbraio 2006; scritto 21 marzo 2006 dell’autorità di prime cure). In proposito, si osserva che non ha fatto uso di tale possibilità neanche quando gli sono stati forniti i dati tecnici relativi alle prove di funzionamento del radar utilizzato per il rilevamento e le certificazioni federali, rinunciando così di propria spontanea volontà a esercitare il diritto a lui garantito.

 

                                         Le doglianze riguardanti la violazione del diritto di essere sentito devono di conseguenza essere respinte.

 

                                         Relativamente alle prove offerte, nulla osta all’acquisizione agli atti della documentazione prodotta con il gravame, mentre non si fa luogo al richiamo dei dati concernenti la taratura dell’apparecchio MULTIGRAPH, in quanto gli stessi, come peraltro osservato nel gravame, non esistono, non essendo necessario, come si vedrà, eseguire corse di prova per verificare il corretto funzionamento dell’apparecchio radar.

 

                                         Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito che può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

 

                                         Il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 e 3 LCStr; art. 22 cpv. 1 OSStr). Se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità (art. 4a cpv. 5 ONC).

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

 

                                 3.     La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha multato l’insorgente, come detto, per aver circolato sull’autostrada a velocità superante gli 80 km/h prescritti.

 

                                 4.     Nel merito, l’insorgente asserisce di aver sempre viaggiato entro i limiti di velocità consentiti, contestando, in sostanza, l’affidabilità del rilevamento eseguito, a suo dire, nullo, perché la taratura dell’apparecchio utilizzato non sarebbe avvenuta conformemente alle disposizioni in materia, segnatamente le istruzioni tecniche del DATEC, che prescrivono l’effettuazione di una corsa di prova prima e dopo l’utilizzo del radar.

                                         Sennonché nelle istruzioni citate dal ricorrente, è previsto che “le prove di funzionamento prescritte nelle istruzioni per l’uso devono essere effettuate prima di ogni impiego dell’apparecchio o, se l’apparecchio esegue automaticamente la prova, i risultati devono essere controllati e iscritti nel verbale della misurazione” (punto 4.2.1).

 

                                         La formulazione di questo paragrafo è la conseguenza di una modifica decisa dal medesimo Dipartimento, entrata in vigore il 1° ottobre 1998, il quale – nello scritto accompagnatorio 10 agosto 1998 alle istruzioni – cita quanto segue:

                                         “per i radar delle generazioni precedenti, la corsa di controllo era appropriata in quanto gli apparecchi di misurazione funzionavano a potenze elevate e, spesso, non era possibile procedere a una verifica dei risultati ottenuti. Gli apparecchi di misurazione moderni (come il Multanova 6F) verificano costantemente e in modo automatico la propria capacità di funzionamento. Dal momento in cui vi sono disturbi, l'apparecchio arresta automaticamente il processo di misurazione. Vista l'elevata tecnologia di questi apparecchi di controllo della velocità, la corsa di controllo che serviva ad esaminare la pertinenza della scelta dell'ubicazione del luogo di misurazione e a verificare i risultati forniti dal radar è divenuta inutile”.

 

                                         Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la taratura dell’apparecchiatura con corsa di controllo non era più necessaria trattandosi di un apparecchio Multanova 6F. Indispensabile era unicamente il controllo dei risultati del test automatico e la sua iscrizione nel verbale della misurazione, conformemente al punto 4.2.1 delle istruzioni, ciò che dagli atti risulta essere stato effettuato. Dal predetto verbale emerge inoltre che il giorno del controllo non vi sono stati problemi di funzionamento dell’apparecchio utilizzato, regolarmente sottoposto alla verificazione annuale dell’organo competente (cfr. certificati di verificazione del sistema cinemometrico a radar e della camera digitale, validi sino al 30 settembre 2006, agli atti).

                                         Anche su questo punto il gravame risulta pertanto infondato.

                                        

                                         In definitiva il ricorrente non evoca circostanze né adduce argomentazioni che inducano a scostarsi dalla decisione impugnata.

 

                                 8.     In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

 

                                 9.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).