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Incarto
n. 13535/601 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 giugno 2006 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione 2 giugno 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni 20 giugno 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 2 giugno 2006 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il rimorchio __________ dal 24.03.06 al 30.03.06 in un parcheggio limitato a 24h”.
Fatti accertati dal 24 al 30 marzo 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 8 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il ricorso sia respinto e la decisione impugnata confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Con rapporto di contravvenzione 4 aprile 2006, intimato per raccomandata, la Polizia comunale di __________ ha avviato la procedura ordinaria nei confronti del qui ricorrente per aver parcheggiato il rimorchio __________ per più di cinque giorni consecutivi, e meglio dal 24 al 30 marzo 2006, in un parcheggio limitato a 24h, infrazione non contemplata nell’elenco delle multe disciplinari e pertanto perseguibile in via ordinaria.
3. Con la risoluzione impugnata la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 200.-, oltre agli oneri processuali di primo grado, considerando che “il rapporto di contravvenzione, intimato per raccomandata, non è stato ritirato”. In effetti, scaduto il termine di giacenza, in data 12 aprile 2006, la Posta ha rinviato al mittente la raccomandata con l’indicazione “non ritirato”.
4. L’insorgente è insorto contro la predetta risoluzione, asserendo, tra l’altro, che:
“Nella stessa viene indicato, molto verosimilmente in modo automatizzato, che ‘nei termini di legge non sono state presentate osservazioni’. Quali ‘termini di legge’? se il ‘rapporto di contravvenzione non è stato ritirato (vedi allegato 1). Mi permetto respingere la multa in oggetto in quanto non mi si è data la possibilità di ‘presentare osservazioni’ in quanto da parte del Comune di __________ non mi è stata recapitata nessuna intimazione in quel senso. È verosimilmente attendibile che il Comune di __________ mi abbia inviato per posta raccomandata la presunta intimazione che però non è stata ritirata come giustamente indicato sull’allegato no. 1. Prima di far proseguire la contravvenzione in quel di __________ la polizia di __________ deve fare in modo che l’intimazione di contravvenzione venga intimata al destinatario e non basta spedirla, bisogna fare in modo e sincerarsi che il mittente la riceva (…)”.
5. Per costante giurisprudenza una decisione spedita per raccomandata si ritiene notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante i quali il plico rimane depositato all'ufficio postale, sempre che il destinatario dovesse prevedere la notifica (cfr. DTF 127 I 131 consid. 2b pag. 34; 123 II 492 consid. 1 pag. 493).
Nella fattispecie concreta, è pacifico che il ricorrente non abbia ritirato la raccomandata contenente il rapporto di contravvenzione 4 aprile 2006.
Occorre quindi chinarsi sulla questione di sapere se egli dovesse attendersi di ricevere qualsivoglia atto giudiziario in relazione all’infrazione commessa, non potendosi semplicemente concludere - in applicazione della predetta finzione - che la notifica è avvenuta il settimo giorno di giacenza.
Anzitutto, non può non essere rilevato che, contrariamente a quanto asserito nel gravame, la decisione impugnata non fa affatto riferimento alla mancata presentazione delle osservazioni nei termini di legge, limitandosi a evidenziare che “il rapporto di contravvenzione, intimato per raccomandata, non è stato ritirato”. Ci si potrebbe pertanto chiedere se l’incongruenza non sia dovuta al fatto che il ricorrente è stato oggetto di un’altra procedura contravvenzionale.
Orbene, da informazioni assunte da questo giudice presso la Polizia comunale di __________, risulta in effetti che egli è già stato sanzionato durante il mese di febbraio 2006 per una fattispecie analoga avvenuta in altra zona del comprensorio comunale.
Data l’insistenza con cui il ricorrente - biasimando le modalità di agire della Polizia comunale - asserisce che non gli è stato notificato il rapporto di contravvenzione, senza peraltro giustificare come mai non abbia ritirato il plico, sorge invero il dubbio che egli, preso atto dello stesso e del destinatario, non lo abbia ritirato di proposito; simile modo di agire, se fosse comprovato, sarebbe incompatibile con il principio della buona fede processuale e non potrebbe altresì essere tutelato dal profilo della sicurezza del diritto e della trasparenza che invece si impongono con rigore in tema di notificazioni (ritenuto che se tutte le persone non ritirassero le raccomandate a loro destinate, la Polizia si vedrebbe costretta a impiegare in modo massiccio i propri agenti nell’ambito della notificazione di atti, a scapito di compiti che perseguono scopi ben più importanti, quali la sicurezza delle persone e la garanzia dell’ordine pubblico).
Fatta questa debita premessa, occorre tuttavia rilevare che dal fascicolo processuale non vi sono elementi concreti per concludere che egli dovesse attendersi nel caso specifico di ricevere un’intimazione di contravvenzione. Dal rapporto agli atti non risulta infatti che l’infrazione sia stata intimata verbalmente. Inoltre, ritenuto che la stessa è perseguita in via ordinaria, non risulta che sia stato apposto un avviso di contravvenzione sul parabrezza.
In siffatte evenienze, considerato che al ricorrente non è stato validamente intimato il rapporto di contravvenzione e che non ha potuto formulare le proprie osservazioni in merito all’addebito mossogli, occorre annullare in ordine la decisione impugnata. Rimane ovviamente salva e riservata all’autorità dipartimentale, la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale nei confronti del ricorrente.
6. Il ricorso deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse di giustizia né spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 8 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria: