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Incarto
n. 06 57/808 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 gennaio 2006 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione 13 gennaio 2006 n. __________ emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, |
viste le osservazioni 9 febbraio 2006 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione con decisione 13 gennaio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
“Ha lavorato in qualità di cameriera dal __________ al __________, al 50%, a favore del __________ sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività.”
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS; 45 RLaLPS - extra CE/AELS.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo una riduzione della multa.
C. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione, nelle osservazioni 9 febbraio 2006, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Secondo l’art. 3 cpv. 3 LDDS, lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò.
È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS).
Le infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti sono punite con la multa fino a duemila franchi; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio dell’art. 45 RLaLPS - extra CE/AELS). Tali contravvenzioni sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP).
3. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera alla multata – in applicazione delle predette norme – di aver lavorato in qualità di cameriera dal __________ al __________ al 50% presso il __________ a __________ sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività.
4. La ricorrente, dal canto suo, non nega la fattispecie, ma si giustifica invocando la propria buona fede, dal momento che è coniugata con un cittadino svizzero e ha sempre pagato le imposte e gli altri contributi sociali. Per questi motivi, era convinta di essere in regola e che non necessitava di annunciare l’inizio dell’attività all’ufficio regionale degli stranieri (in seguito: URS). Inoltre, ritiene che la multa sia eccessiva considerato che era la sua prima attività lucrativa e che ignorava la legge in materia.
5. Va anzitutto rilevato che i familiari di cittadini svizzeri non possono appellarsi direttamente alle disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; DTF 129 II 249 consid. 4.1). Ciò vale, oltre che per i cittadini di Stati terzi, anche per i cittadini di Stati della CE/AELS. L’ALC – come pure il diritto comunitario – si applica solo in questioni transfrontaliere.
Le questioni interne sono quelle che concernono solo cittadini svizzeri oppure loro familiari cittadini di Stati terzi, residenti e esercitanti attività lucrativa in Svizzera nel contesto del ricongiungimento familiare. In siffatti casi l’ALC non è applicabile. Si applicano quindi le disposizioni della LDDS e dell’OLS (Entrata, dimora e mercato del lavoro, in Istruzioni LDDS dell’Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione, pag. 133).
All’interessata, nella sua qualità di cittadina della Lettonia, sono applicabili le norme concernenti persone straniere provenienti da paesi extra - CE/AELS (ritenuto che all’epoca dei fatti la Svizzera non aveva ancora ratificato il Protocollo aggiuntivo all’ALC per i nuovi Stati membri dell’Unione europea, entrato in vigore il 1. aprile 2006). Dette persone, quando sono coniugate con un cittadino svizzero, pur avendo diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora giusta l’art. 7 LDDS, devono richiedere un’autorizzazione per svolgere un’attività lucrativa in applicazione del Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell’8 giugno 1998 concernente i cittadini extra CE/AELS (RLaLPS - extra CE/AELS).
Nella fattispecie, la ricorrente era a beneficio di un permesso di dimora per ricongiungimento famigliare, in quanto coniugata con un cittadino svizzero, che le consentiva unicamente di soggiornare in Svizzera. Di conseguenza, avrebbe dovuto richiedere una regolare autorizzazione al fine di esercitare un’attività lucrativa; ciò che è avvenuto solamente il 20 maggio 2005 quando si è presentata presso l’URS di __________ per ritirare un decreto di multa rea per aver annunciato in ritardo un cambiamento d’indirizzo (cfr. dichiarazioni di cui al rapporto di contravvenzione __________ e formulario di rilascio permesso a seguito dell’inizio attività 20 maggio 2005).
Le giustificazioni addotte dalla ricorrente a sostegno della sua buona fede non consentono di scostarsi dal querelato giudizio e di esimerla da qualsivoglia sanzione, poiché le contravvenzioni alle norme di polizia egli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP). Aggiungasi che la fattispecie non adempie in ogni caso i presupposti per essere considerata di esigua gravità ai sensi dell’art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS, poiché l’attività abusiva è durata complessivamente 8 settimane ed è stata perpetrata sull’arco di oltre sei mesi.
Non giova inoltre alla ricorrente prevalersi del fatto che, essendo la prima volta che esercitava un’attività in Svizzera, non era a conoscenza dell’obbligo di avvisare l’Ufficio regionale degli stranieri. Infatti, l’ignoranza della legge non é né riconosciuta né ammessa e non può di conseguenza essere motivo di annullamento della sanzione pecuniaria inflittale.
In siffatte evenienze è indubbio che la ricorrente è incorsa in un’infrazione delle prescrizioni del diritto in materia di stranieri a norma dell’art. 23 cpv. 6 LDDS punibile con la multa fino a duemila franchi.
6. La ricorrente non può nemmeno discolparsi attribuendo tutta la responsabilità dell’accaduto al suo datore di lavoro o alla società fiduciaria, in quanto in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni ed omissioni, sicchè il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabili a propria colpa.
L’omissione del datore di lavoro non esimeva quindi la multata dall’obbligo di verificare, dal canto suo, presso un’autorità competente la necessità di inoltrare la domanda e di provvedervi personalmente.
7. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, l’ammontare della multa è commisurato alla gravità dell’infrazione e alla sua durata e non al fatto di aver omesso di inoltrare ulteriori osservazioni al rapporto di contravvenzione __________ (cfr. osservazioni 9 febbraio 2006 della Sezione dei permessi); del resto si tratta di una facoltà concessa alla ricorrente - e non di un obbligo -che figura espressamente nel rapporto di contravvenzione da lei sottoscritto. Va poi rilevato che il ricorso non aggiunge nulla di nuovo alle dichiarazioni rese di fronte all’autorità d’indagine, sulle quali si fonda la risoluzione impugnata.
Per questi motivi e considerato che l’infrazione avrebbe potuto essere evitata con facilità assumendo informazioni presso l’Ufficio regionale degli stranieri competente, la multa inflitta è, in definitiva, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, al grado di colpa, alle circostanze del caso specifico e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS; 45 RLaLPS - extra CE/AELS;1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).