Incarto n.
30.2006.176

14665/608

Bellinzona

25 giugno 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 luglio 2006 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione 16 giugno 2006 n. 14665/608 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni 7 luglio 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     con decisione 16 giugno 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia fr. 40.- e alle spese fr. 70.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida della vettura __________, si fermava oltre la linea d’attesa di un ‘dare precedenza’ ostacolando la marcia ad un motociclista sopraggiungente da sinistra il quale evitava la collisione sterzando a sinistra ma cadeva”.

 

                                         Fatti accertati il 9 aprile 2006 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

 

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Giusta l’art. 36 cpv. 2 LCStr alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra; tuttavia i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra.

 

                                         Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC). La linea di attesa, che completa di regola il segnale «dare precedenza», indica il luogo dove i veicoli devono eventualmente fermarsi al predetto segnale; la parte frontale del veicolo non deve sorpassare la linea di attesa (art. 75 cpv. 3 e 4 OSStr).

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

 

                                 3.     La Sezione della circolazione - in applicazione delle predette disposizioni - ha sanzionato il ricorrente per essersi fermato oltre la linea d’attesa di un dare precedenza, ostacolando la marcia a un motociclista sopraggiungente da sinistra, il quale, per evitare la collisione, rovinava a terra.

 

                                 4.     Il ricorrente, dal canto suo, nega l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure sostenendo, da una parte, di essersi fermato nei limiti della linea d’arresto e, dall’altra, che il motociclista, spaventatosi unicamente alla vista dei suoi fari, è caduto per motivi di insicurezza o di disattenzione e non già per sua colpa.

 

                                 5.     Giusta l’art. 36 cpv. 2 seconda frase LCStr, come detto, i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. Il conducente che è tenuto a concedere la precedenza non deve continuare la sua manovra o il suo avanzamento se ciò rischia di obbligare i conducenti di altri veicoli a modificare in modo brusco la loro direzione o la loro velocità (DTF 105 IV 341). Al fine di conformarsi al proprio obbligo, il debitore della precedenza deve ridurre per tempo la sua velocità, in modo da poter verificare se sulla strada prioritaria giungano veicoli e, se del caso, arrestare la vettura prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC; 75 cpv. 3 OSStr).

                                         Dalla documentazione fotografica agli atti e dalle dichiarazioni del ricorrente medesimo, emerge in modo palese che i doveri del debitore della precedenza non sono stati rispettati nella fattispecie. Nel verbale d’interrogatorio 9 aprile 2006, a pag. 1, l’insorgente ha in effetti dichiarato quanto segue:

 

                                         “Giunto al dare precedenza che è situato su __________ arrestavo completamente il mio veicolo, infatti come avete potuto vedere le ruote anteriori del mio veicolo si trovavano regolarmente all’interno del segnale del dare precedenza marcato sul manto stradale, sporgeva unicamente forse 40 cm del muso del veicolo. Appena eseguita questa manovra notavo una motocicletta provenire dalla mia sinistra che stava strisciando sull’asfalto”.

 

                                         Dalle predette affermazioni si deduce anzitutto che prima di arrestare il veicolo all’intersezione il ricorrente non ha minimamente rivolto il suo sguardo e la sua attenzione alla strada prioritaria, tant’è vero che si è avveduto del sopraggiungere del motoveicolo solo quando gli stava scivolando davanti agli occhi, ossia troppo tardi. Se avesse verificato il traffico sopraggiungente da sinistra prima di giungere alla linea di attesa, avrebbe sicuramente visto il motociclista in transito su __________ - per di più con le luci anabbaglianti accese - quando il medesimo era ancora in piedi. Egli ammette altresì che il muso del veicolo superava di 40 cm la linea di attesa, limite entro il quale doveva invece rimanere con la parte anteriore, non essendo sufficiente arrestarsi sulla linea con le ruote anteriori. Un simile comportamento realizza appieno le condizioni di “messa in pericolo” alla base della violazione del diritto di precedenza, in quanto ha costretto il conducente del motoveicolo a effettuare una brusca manovra di scansamento per evitare una possibile collisione. Si noti che l’obbligo di concedere la precedenza si estende su tutta la superficie d’incontro delle strade (DTF 102 IV 259), per cui il fatto che il co-protagonista circolasse sul margine destro della carreggiata è ininfluente.

 

                                 6.     Ciò posto, occorre rilevare che il comportamento avuto dal ricorrente è da considerarsi, contrariamente a quanto da lui sostenuto, la causa diretta della caduta del co-protagonista. In effetti, qualora l’insorgente fosse sopraggiunto all’intersezione con la necessaria prudenza, adottando un comportamento tale da non poter provocare un sentimento di paura o di pericolo nel conducente prioritario, quest’ultimo non avrebbe avuto motivo di reagire. Il fatto che una reazione da parte di quest’ultimo ci sia stata, non può che essere considerata in nesso di causalità con il comportamento pericoloso del ricorrente.

 

                                         Giova infine rilevare, dal momento che quest’ultimo ascrive la colpa esclusiva dell’accaduto al motociclista, che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e/o omissioni e che il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (Tribunale federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3).

                                         In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

                                 7.     La multa inflitta - che tiene già conto delle argomentazioni da lui addotte - è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

                                         Il ricorso - infondato - va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr; 1 segg. LPContr;

 

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).