Incarto n.
30.2006.179

14156/610

Bellinzona

25 giugno 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 luglio 2006 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione 16 giugno 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni 8 agosto 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 16 giugno 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha posteggiato il veicolo __________ omettendo di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile”.

 

                                         Fatti accertati l’8 febbraio 2006 in territorio di __________.

 

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 4 OSStr.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

 

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. Il conducente che parcheggia l’autoveicolo in un’area di circolazione segnalata conformemente al capoverso 2 (parcheggio con disco) deve posizionare la freccia del disco sulla lineetta susseguente l’ora effettiva d’arrivo e mettere il disco in maniera ben visibile dietro il parabrezza (art. 48 cpv. 4 OSStr).

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 dell’OMD commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 202.1).

 

                                 3.     La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha multato l’insorgente, come detto, per avere posteggiato il veicolo __________ omettendo di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile.

 

                                 4.     L’insorgente, dal canto suo, non contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si giustifica sostenendo di aver parcheggiato la propria vettura solo per 10 minuti, il tempo di recuperare la figlia presso lo studio medico in cui si trovava. Recandosi a __________ unicamente due volte l’anno non si era accorto che i posteggi erano stati inseriti in una zona con disco.

 

                                 5.     Orbene, la disposizione relativa all’utilizzo degli stalli è chiara e non lascia spazio a equivoci: il conducente che posteggia l’autoveicolo in un’area segnalata come “parcheggio con disco” (generalmente demarcata con stalli di colorazione blu) deve posizionare la freccia del disco sulla lineetta susseguente l’ora effettiva d’arrivo e mettere il disco in maniera ben visibile dietro il parabrezza. Ciò vale anche nei casi in cui la sosta sarà di breve durata, un controllo risulterebbe altrimenti impossibile.

 

                                         Omettendo di posizionare il disco dietro il parabrezza, il ricorrente ha realizzato l’infrazione ascrittagli. Irrilevante a tal proposito è che la sosta sia durata solo una decina di minuti e che l’insorgente non si fosse reso conto di trovarsi in un zona riservata al posteggio con disco. La giustificazione addotta non è pertanto liberatoria. Del resto, si osserva che le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale sono punibili anche se commesse per negligenza (art. 100 cifra 1 LCStr; art. 333 cpv. 7 CP).

                                 6.     A giusta ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 40.-, pari all’importo previsto dall’ordinanza sulle multe disciplinari per questo tipo di infrazione (n. 202.1).

 

                                         Il ricorso – infondato - va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;

 

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).