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Incarto
n. 14092/609 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 11 luglio 2006 presentato da
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RI 1 difesa da: Avv. DI 1 |
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contro |
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la decisione 16 giugno 2006 n. 14092/609 emessa dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, |
viste le osservazioni 8 agosto 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 16 giugno 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida della vettura TI __________ proveniente da una strada secondaria all’interno dell’abitato collideva con un motociclista sopraggiungente da sinistra sulla strada cantonale”.
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.
C. La Sezione della circolazione, nelle osservazioni 8 agosto 2006, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
Nell’atto ricorsuale l’insorgente postula il richiamo dell’incarto della Sezione della circolazione inerente alla risoluzione impugnata, così come il rapporto completo del 28 ottobre 2005 della Polizia cantonale; essa chiede inoltre che questo giudice abbia a disporre l’esperimento di un sopralluogo sul posto dell’incidente.
L’art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).
Nella fattispecie il richiamo dell’incarto della Sezione della circolazione concernente la decisione impugnata e del rapporto completo del 28 ottobre 2005 della Polizia cantonale risulta essere pacifico, mentre l’esecuzione del sopralluogo non appare suscettibile di recare ulteriori chiarimenti dai fini del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento.
Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.
2. Giusta l’art. 36 cpv. 4 LCStr il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada; questi hanno la precedenza. Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera in sostanza alla multata di non aver rispettato il diritto di precedenza del motoveicolo sopraggiungente da sinistra sulla strada cantonale, causando così la collisione. L’autorità ritiene infatti che la strada cantonale di collegamento percorsa dal motociclista riveste maggior importanza rispetto a quella percorsa dalla denunciante e che pertanto, nella fattispecie, non è applicabile il principio generale della precedenza da destra.
La decisione si fonda sul rapporto di constatazione dell’incidente 28 ottobre 2005 allestito da due agenti della Polizia cantonale sopraggiunti sul posto dopo l’incidente, i quali hanno precisato che “in base alla versione resa dai protagonisti e dai nostri accertamenti, la dinamica può così essere riassunta: __________ si trovava a circolare in sella al motoveicolo TI __________ sulla strada cantonale in direzione di __________ proveniente da __________ mentre la RI 1i si trovava alla guida della vettura TI __________ sulla strada comunale che sale dal nucleo di __________. RI 1, giunta allo sbocco sulla strada cantonale, si fermava per accertarsi che non giungessero veicoli. Di seguito, dopo aver azionato l’indicatore di sinistra, iniziava la manovra di svolta a sinistra per immettersi sulla strada cantonale in direzione di __________. Come il veicolo da lei condotto si trovava sulla strada cantonale vi è stata la collisione con il motoveicolo del __________ che sopraggiungeva dalla sua sinistra” (cfr. informazioni complementari accluse al rapporto di constatazione).
4. Dal canto suo, la ricorrente non contesta la dinamica dell’incidente così come ritenuta dall’autorità di prime cure, ma nega di aver violato le regole del diritto di precedenza. A suo dire, in applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale, l’incrocio in cui è avvenuta la collisione deve essere considerato un’intersezione dove vige il diritto di precedenza per il veicolo che giunge da destra, motivo per cui ritiene che nessuna infrazione possa esserle ascritta.
5. Per legge, alle intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra (art. 36 cpv. 2 prima frase LCStr).
L’art. 1 cpv. 8 ONC definisce le intersezioni come “i crocevia, le biforcazioni o gli sbocchi di carreggiate”. La seconda frase del medesimo capoverso contiene una lista - non esaustiva - di eccezioni alla predetta definizione, stabilendo che “i punti in cui le ciclopiste, le strade dei campi, l’uscita da una autorimessa, da un parcheggio, da una fabbrica o da un cortile ecc. incontrano la carreggiata non sono intersezioni”; tale norma non menziona tuttavia i criteri per definire i casi in cui l’incontro di due strade aperte alla circolazione non costituisce intersezione, ragione per cui la giurisprudenza ha sviluppato determinati principi e criteri a tale fine (cfr. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band I, Berna 2002, pag. 376, n. 827 e segg., con i riferimenti ivi citati).
Tra le eccezioni di cui sopra rientrano precisamente le fattispecie contemplate dall’art. 15 cpv. 3 prima frase ONC, il quale recita che “chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade”.
Gli art. 1 cpv. 8 (seconda frase) e 15 cpv. 3 ONC poggiano infatti sull’idea che la circolazione sulle strade di transito non deve essere disturbata né all’interno né all’esterno delle località da biforcazioni che non hanno praticamente alcuna o poca importanza per il traffico (DTF 127 IV 91, consid. 2a; 123 IV 218, consid. 3a; 117 IV 498, consid. 5b).
Il Tribunale federale ha interpretato il termine “simili” contenuto nell’art. 15 cpv. 3 ONC, affermando che “sbocchi di piccole strade laterali o di vie d’accesso che non hanno praticamente alcuna importanza per la circolazione rispetto alla strada di transito non sono considerati come intersezioni e costituiscono pertanto un’eccezione alla regola secondo cui il conducente che proviene da destra ha la precedenza” (DTF 123 IV 218, consid. 3a; 106 IV 56 consid. 2; 92 IV 26 consid. 2). In tal senso, stradine aperte unicamente a un numero determinato di persone o che, come le strade a fondo cieco, servono solo alcune abitazioni, sono considerate di un’importanza talmente secondaria rispetto alle strade di transito alle quali si uniscono che non beneficiano della regola ordinaria della precedenza da destra (DTF 123 IV 218, ibidem; 117 IV 498 ibidem; 112 IV 88 consid. 2; 107 IV 47 consid. 3b).
Per stabilire se ci si trovi in presenza di un’intersezione oppure soltanto dello sbocco di una stradina secondaria che non dà luogo a diritto di precedenza, ci si deve fondare, oltre che sulle caratteristiche e sulla larghezza di ambedue, anche sulla rispettiva importanza alla luce del traffico (DTF 101 IV 414), ritenuto che una semplice differenza di frequenza non è sufficiente a escludere che vi è intersezione (DTF 106 IV 56 consid. 2).
6. Nella fattispecie in esame, non è stata posata alcuna segnaletica che regoli il diritto di precedenza. Non si è neppure in presenza di una strada costituente l’uscita da una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi o da stazioni di servizio. È quindi necessario determinare l’importanza della strada percorsa dalla ricorrente rispetto a quella su cui circolava il co-protagonista, al fine di stabilire se il punto in cui è avvenuta la collisione può essere qualificato d’intersezione nel senso dell’art. 36 cpv. 2 LCStr.
Dalle emergenze processuali risulta che tra le strade percorse dai protagonisti non vi sono grandi differenze dal punto di vista morfologico: entrambe sono infatti strade secondarie - circostanza non contestata - ricoperte da asfalto e di larghezza pressoché identica.
Per quanto riguarda l’importanza del traffico va ritenuto quanto segue. La strada cantonale percorsa dal co-protagonista è la via di comunicazione che permette di raggiungere il fondo valle, mentre quella da cui proveniva la ricorrente è l’unica che consente di raggiungere la parte bassa del nucleo di __________ dalla strada cantonale - che taglia in due l’agglomerato - e viceversa.
Orbene, se può apparire verosimile che la strada cantonale sia maggiormente trafficata rispetto all’altra, in quanto utilizzata da tutte le persone che si recano verso il fondo valle o si spostano da un paese all’altro, occorre comunque concludere che ci si trova in presenza di un’intersezione nel senso dell’art. 36 cpv. 2 LCStr. In effetti, la strada comunale percorsa dalla ricorrente non può essere considerata di così secondaria importanza da rientrare nell’elenco delle eccezioni di cui all’art. 1 cpv. 8 seconda frase ONC, poiché, come detto, permette di raggiungere la strada di transito tra un agglomerato e l’altro ed è l’unica via di collegamento tra la parte bassa e quella alta del nucleo di __________.
Nella situazione concreta, contrariamente a quanto ritenuto dall’autorità di prime cure, determinante ai fini di stabilire l’esistenza di un’intersezione è il fatto che la strada percorsa dalla ricorrente non è manifestamente del tutto secondaria rispetto all'altra e praticamente senza importanza come richiesto dalla giurisprudenza per escludere l’applicazione della regola ordinaria della precedenza da destra. Ne consegue che l’incrocio in oggetto deve essere qualificato d’intersezione nel senso dell’art. 36 cpv. 2 LCStr e che il veicolo prioritario era quindi quello condotto dalla ricorrente.
7. Il Tribunale federale ha tuttavia stabilito che il diritto alla precedenza non è assoluto: in presenza di una situazione pericolosa o che sembra comportare dei rischi, chi ha la precedenza non deve fare affidamento su questo diritto a scapito della sicurezza della circolazione stradale. Egli deve compiere tutto quanto è nelle sue facoltà per evitare la collisione (DTF 99 IV 173; DTF 92 IV 138). Affinché il conducente prioritario debba rinunciare a questo suo diritto devono sussistere indizi che lo portino a pensare che il debitore della precedenza gliene impedirà l’esercizio (DTF 93 IV 32).
Come sostenuto dai protagonisti e constatato anche dagli agenti intervenuti sul luogo della collisione, la visuale all’intersezione è minima e non consente una buona e tempestiva visione dei veicoli che sopraggiungono dalla strada cantonale (cfr. verbale d’interrogatorio RI 1 13 ottobre 2005, pag. 2; verbale __________ 14 ottobre 2005, pag. 1; cfr. inoltre informazioni complementari al rapporto di polizia 28 ottobre 2005). Per la ricorrente non era possibile scorgere il motociclista se non pochi istanti prima del suo giungere all’intersezione e, ancor meno, stabilire se quest’ultimo avrebbe rispettato il suo diritto di precedenza.
Nelle circostanze concrete, a mente di questo giudice, nulla poteva essere fatto per evitare la collisione.
Tale conclusione è di fatto confermata nelle predette informazioni complementari, laddove la Polizia cantonale dà atto che “entrambi i protagonisti hanno dichiarato a verbale di essere a conoscenza che allo sbocco dove è avvenuto il sinistro vi è poca visuale e nessuna segnaletica pertanto nonostante la loro attenzione il sinistro è stato inevitabile”. In effetti, tanto il co-protagonista, che ha definito l’intersezione quale “punto critico”, quanto la ricorrente, che a verbale ha asserito che già in passato sono avvenuti degli incidenti, hanno rilevato la pericolosità dell’incrocio, caratteristica sicuramente legata al fatto che - come constatato dalla stessa autorità d’indagine a conclusione della ricostruzione della dinamica dei fatti - “non vi è nessuna segnaletica che regola lo sbocco né la presenza di uno specchio parabolico che facilita l’immissione sulla strada cantonale per chi proviene dal nucleo di __________”.
8. In definitiva, non essendo possibile ascrivere alla ricorrente una qualsivoglia inosservanza alle norme della circolazione stradale, la stessa deve essere prosciolta dall’addebito mossole.
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata ed esenzione dell’insorgente dal pagamento di tasse di giustizia e spese per l’odierno giudizio.
Per quanto attiene alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all’autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (DTF 105 Ia 128 cons. 2b).
per questi motivi visti gli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell’odierno giudizio.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria: