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Incarto
n. 33862/405 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 30 dicembre 2005 presentato da
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RI 1 difesa da: DI 1 |
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contro |
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la decisione 16 dicembre 2005 emessa da CRTE 1 |
viste le osservazioni 17 gennaio 2006 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1, con decisione del 16 dicembre 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.--, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.-- e le spese di fr. 70.--, per i seguenti fatti accertati il 25 settembre 2005 in territorio di __________:
“alla guida della vettura __________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso”;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 cifra 1 LCStr;
che RI 1 è insorta contro tale decisione con ricorso del 30 dicembre 2005 in cui chiede l’annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 17 gennaio 2006 la CRTE 1 ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;
che, giusta l’art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che la ricorrente ritiene di non aver commesso alcuna infrazione, sostenendo che la colpa dell’incidente non sia da ascrivere ad una propria manovra irregolare, ma al comportamento imprudente dell’altra protagonista, rea, a suo parere, “di aver intrapreso il sorpasso del veicolo condotto dalla signora RI 1 malgrado il segnale di direzione attivo e ben sapendo che si trattava di un allievo conducente” (cfr. ricorso, pag. 3);
che, in effetti, a norma dell’art. 26 cpv. 2 LCStr, deve essere usata particolare prudenza verso i fanciulli, gli infermi e i vecchi e parimenti quando vi siano indizi per ritenere che un utente della strada - come ad esempio un allievo conducente - non si comporti correttamente;
che, inoltre, giusta l’art. 35 LCStr, chi sorpassa deve avere speciale riguardo agli altri utenti della strada, in particolare a coloro che vuole sorpassare (cpv. 3). È vietato sorpassare un veicolo quando il conducente indica l’intenzione di voltare a sinistra o si ferma davanti a un passaggio pedonale allo scopo di permettere ai pedoni l’attraversamento della strada (cpv. 5);
che, tuttavia, non giova all’insorgente prevalersi di eventuali - e comunque non comprovate - colpe di controparte, ove solo si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (cfr. DTF 116 IV 296 consid. 2a);
che non spetta quindi al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più persone implicate in un sinistro: tale compito incombe semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati o le rispettive assicurazioni;
che, comunque sia, un’eventuale manovra scorretta della signora __________ non esimeva la ricorrente, intenzionata a svoltare a sinistra, dall’obbligo impostogli dall’art. 34 cpv. 3 LCStr di “badare ai veicoli che … seguono”;
che il Tribunale federale ha invero posto il principio secondo cui il conducente intenzionato a svoltare a sinistra che si è posto correttamente verso l’asse della carreggiata e ha azionato l’indicatore di direzione può di regola presumere - senza essere tenuto a prestare nuovamente attenzione nel momento in cui volta al traffico che lo segue - che nessun utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla sinistra (cfr. DTF 125 IV 83);
che ciò non esime tuttavia il conducente, con ogni evidenza, dall’obbligo di badare al traffico retrostante prima di porsi nel centro della carreggiata e azionare l’indicatore di direzione (cfr. DTF 125 IV 89 consid. 2d in alto);
che la ricorrente, esponendo dapprima l’indicatore di direzione sinistro e, in seguito, limitandosi a guardare unicamente nello specchietto retrovisore centrale (cfr. suo verbale d’interrogatorio 25 settembre 2005, pag. 2), non ha rispettato tali regole e non ha pertanto correttamente effettuato la manovra preparatoria di svolta;
che se avesse prestato l’attenzione dovuta al traffico prima di segnalare il cambiamento di direzione e non si fosse limitata a guardare nel retrovisore centrale, l’insorgente avrebbe senz’altro potuto scorgere il veicolo che si accingeva a superarla, desistere dalla manovra di svolta ed evitare - in ultima analisi - la collisione;
che, visto quanto precede, questo giudice perviene al convincimento che l’interessata abbia effettivamente trasgredito le norme della circolazione enunciate nella decisione impugnata;
che la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 26, 34 cpv. 3, 35 cpv. 3 e 5, 90 cifra 1 LCStr, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
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Il giudice: Il segretario: