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Incarto
n. 905/605 |
Bellinzona 11 settembre 2006
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 31 gennaio 2006 presentato da
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RI 1 difeso da: DI 1 |
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contro |
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la decisione 13 gennaio 2006 n. 905/605 emessa d CRTE 1 |
viste le osservazioni 7 febbraio 2006 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. CRTE 1 con decisione 13 gennaio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida della vettura TI __________ s’inoltrava in un’intersezione senza concedere la precedenza ad un autoveicolo sopraggiungente da destra, collidendo conseguentemente con quest’ultimo.”
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione nelle osservazioni 7 febbraio 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 36 cpv. 2 prima frase LCStr, alle intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. L’art. 14 cpv. 1 ONC precisa poi che chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. La Sezione della circolazione ha multato il ricorrente – in applicazione delle predette norme – per essersi inoltrato in un’intersezione senza concedere la precedenza a un autoveicolo sopraggiungente da destra, collidendo conseguentemente con quest’ultimo.
4. L’insorgente, dal canto suo, nega ogni addebito. Egli “contesta di aver violato le precitate normative e ritiene che la fattispecie è diversa da quella ritenuta nell’impugnata decisione”. A suo dire: “Circolando su Via __________, ad una velocità fors’anche inferiore a 20 km/h, e dopo aver ulteriormente rallentato inserendo la prima marcia ed assicurandosi di non avere veicoli che in qualche modo potevano ostacolare o essere ostacolati, ha superato la mezzeria dell’incrocio. A quel momento l’autovettura guidata dal signor __________, proveniente ad una velocità superiore al limite vigente su quelle strade, ha colliso con la sua. __________ del signor __________ non ha neppure frenato e si è urtata con [la sua] autovettura come risulta dalle foto del rapporto di polizia” (ricorso 31 gennaio 2006, pag. 2 e 3).
5. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Polizia cantonale, sulla scorta della versione resa a verbale dai protagonisti e del rilevamento della posizione finale dei veicoli, ha così ricostruito la dinamica dell'incidente: “__________, al volante della sua vettura, circolava in territorio di __________ su Via __________ proveniente da __________ __________ e diretto verso il __________. Giunto all’intersezione con Via __________ non gli veniva concessa la precedenza dal veicolo RI 1 che giungeva dalla sua sinistra.
La collisione avveniva tra la parte anteriore sinistra del veicolo __________ e la parte anteriore destra del veicolo RI 1” (cfr. rapporto di constatazione dell’incidente 23 novembre 2005, pag. 4).
6. Per costante giurisprudenza il conducente debitore della precedenza deve volgere il suo sguardo e la sua attenzione verso tutti i punti in cui potrebbe sopraggiungere un veicolo prioritario senza distoglierla durante la manovra di immissione nella strada prioritaria, soprattutto in caso di buona visibilità (DTF 85 IV 146; 89 IV 103). In particolare alle intersezioni egli deve prestare grande attenzione, al fine di adempiere il suo dovere di prudenza (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentare, 3e éd., n. 3.4.6. ad art. 36 LCStr, su rinvio dell’art. 14 ONC). In questo contesto, la riduzione della velocità da parte del veicolo non prioritario è una condizione primordiale da rispettare per potersi rendere conto dell’approssimarsi di un veicolo ed essere in grado di accordargli la precedenza: la violazione di tale norma costituisce un’infrazione alla regola della precedenza ex art. 14 cpv. 1 ONC (oltre che dell’art. 32 cpv. 1 LCStr sull’obbligo di adeguare la velocità alle circostanze).
In concreto, v’è da credere che - forse a causa di una negligenza o per non aver ridotto sufficientemente la propria velocità, fermandosi, se del caso, all’incrocio - il ricorrente non ha scorto per tempo il veicolo prioritario, malgrado il tratto di strada in questione (essendo un rettilineo di almeno 60 metri) gli garantisse un’ampia visuale e la visibilità fosse buona.
È comunque indubbio che egli era in misura di rendersi conto che la sua manovra non era possibile senza ostacolare il veicolo avente la precedenza. Se avesse prestato la dovuta attenzione al traffico prioritario nel momento di immettersi su __________, avrebbe senz'altro potuto notare il sopraggiungere del veicolo condotto dal signor __________ (per di più con i fari anabbaglianti accesi), fermarsi prima dell’intersezione ed evitare – in ultima analisi – il sinistro. Non avendolo fatto egli è contravvenuto agli obblighi derivanti dall’art. 14 ONC in qualità di debitore della precedenza.
7. Il ricorrente pretende inoltre che la velocità del co-protagonista fosse eccessiva, attribuendogli per questo motivo l’esclusiva responsabilità dell’incidente.
Anzitutto si osserva che non vi è motivo di dubitare della velocità dichiarata a verbale dal co-protagonista (30-40 km/h). In ogni caso, dal fascicolo processuale non emerge alcun indizio che permetta di concludere che la sua velocità fosse eccessiva. Questo a maggior ragione se si considera che egli circolava in provenienza della rotonda di Piazza __________ ubicata a circa 60 metri dall’intersezione (cfr. inoltre il rapporto di constatazione dell’incidente 23 novembre 2005 che menziona la presenza di interventi di moderazione del traffico), ragion per cui ben difficilmente poteva procedere a un’andatura spropositata.
Tuttavia, anche giungendo alla conclusione opposta, non va disatteso che la velocità eccessiva del veicolo prioritario non gli fa perdere la precedenza: solo una velocità manifestamente eccessiva, tale da sorprendere inevitabilmente anche il conducente più diligente, può giustificare l’applicazione del principio dell’affidamento (art. 26 LCStr; DTF 118 IV 277; 120 IV 252), evocato dal ricorrente con riferimento al fatto che il diritto di priorità non è assoluto (cfr. ricorso 31 gennaio 2005, punto 3, pag. 3). La congettura avanzata dal ricorrente può tuttavia essere esclusa nel caso concreto, poiché, quand’anche - per delirio d’ipotesi - il co-protagonista avesse circolato a una velocità di 50 km/h, avrebbe impiegato diversi secondi (almeno 5) prima di giungere all’intersezione. Circostanza che, unitamente alla buona visibilità, permette di affermare che il ricorrente non poteva essere sorpreso dall’altro conducente, anche in presenza di vetture parcheggiate ai lati della carreggiata (possibile fattore di disturbo che il ricorrente non ha peraltro evocato).
A prescindere da quanto sopra, si osserva che in ogni caso non gioverebbe all'interessato adombrare eventuali colpe di terzi, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie violazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa.
8. Per quanto attiene alla dichiarazione testimoniale della signora __________ allegata al ricorso 31 gennaio 2006, la stessa non può essere presa in considerazione ai fini del giudizio, in quanto non risulta sufficientemente attendibile.
Innanzitutto, occorre rilevare che una dichiarazione scritta (unilaterale) di un teste non adempie importanti requisiti formali che possono essere rispettati solo in un interrogatorio di fronte alle forze inquirenti. La sua efficacia probatoria appare, già solo per questo motivo, subordinata rispetto a quella scatente dal rapporto di ricostruzione della dinamica dell’incidente steso dalla polizia, senza dubbio garante di maggiore affidabilità.
Inoltre la dichiarazione della signora __________ potrebbe anche apparire dubbia sotto un profilo oggettivo, già solo in considerazione del fatto che è stata verosimilmente allestita a distanza di alcuni mesi dall’incidente (caso contrario il ricorrente l’avrebbe acclusa alle osservazioni 12 dicembre 2005; cfr. inoltre timbro 23 gennaio 2006 apposto sulla stessa) e successivamente retrodatata 12 novembre 2006 (recte: 2005). Si fa comunque notare che le affermazioni della teste divergono in più punti con quelle rese a verbale dal ricorrente. Principalmente afferma che egli si è arrestato completamente all’intersezione (“An der Kreuzung hielt der VOLVO vollständig an”), allorché il ricorrente sosteneva di aver rallentato e inserito la prima marcia, senza accennare al fatto di essersi fermato, se non in un secondo tempo, nelle osservazioni 12 dicembre 2005, ove ha addirittura asserito di aver eseguito una frenata d’emergenza.
Secondariamente sostiene che egli avrebbe esposto l’indicatore di segnalazione sinistro (“Als wir uns der Kreuzung zur Via __________ näherten, blinkte Hr. RI 1 nach links”), mentre l’insorgente non ha mai accennato alle proprie intenzioni di marcia. In proposito, non è da escludere che egli procedesse invece diritto visto che era diretto verso la Schindler (cfr. verbale di interrogatorio 5 novembre 2005).
Anche per questo motivo, l’attendibilità di tale documento non può non apparire dubbia e ciò a discapito della tesi sostenuta dal ricorrente.
Vi è poi da chiedersi se la teste avesse realmente una visibilità tale da poter procedere alle proprie constatazioni con la certezza palesata nella dichiarazione, considerato che si trovava dietro al veicolo del ricorrente presso un incrocio caratterizzato da costruzioni imponenti agli angoli e da vetture parcheggiate lateralmente ai lati della carreggiata (cfr. documentazione fotografica agli atti). Tale interrogativo è rafforzato dal fatto che neppure il ricorrente si è avveduto del sopraggiungere del co-protagonista. In altri termini, a mente di questo giudice, vista la conformazione dei luoghi difficilmente la teste avrebbe potuto avere, prima di raggiungere a sua volta l’incrocio, la visuale necessaria per scorgere i veicoli che transitavano su Via __________.
9. Infine, per quanto riguarda la censura sollevata dal ricorrente sulla credibilità del co-protagonista e motivata dal fatto che non vi è alcun segno di frenata (cfr. ricorso 31 gennaio 2005, punto 5), va detto che quest’ultimo non ha mai sostenuto di aver frenato, anche perché è stato sorpreso dalla manovra del ricorrente pochi istanti prima della collisione, per cui non ha nemmeno avuto il tempo di reagire. Egli ha solamente dichiarato che “notando che detto incrocio è regolato con precedenza da destra mi sono preparato a frenare nel senso che il mio piede l’ho spostato dall’acceleratore al pedale del freno” (cfr. verbale d’interrogatorio 5 novembre 2005, pag. 1). Il tentativo di screditare l’altro protagonista è quindi malvenuto.
Va comunque ribadito che è il conducente che deve dare la precedenza a dover eventualmente frenare, o meglio, ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione, in quanto non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto (art. 14 cpv. 1 ONC).
10. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la versione del co-protagonista sulla dinamica dell’incidente, confermata tra l’altro dalla ricostruzione dell’incidente da parte della Polizia cantonale (cfr. rapporto di constatazione incidente, pag. 4), appare manifestamente più attendibile, affidabile e fedefacente rispetto a quella del ricorrente, motivo per cui lo scrivente giudice ben può determinare il proprio giudizio con pieno e libero potere di apprezzamento sulla base dei riscontri oggettivi di tale ricostruzione, che risulta senz’altro essere completa e precisa e quindi tale da potere essere considerata quale prova materiale inconfutabile o, quantomeno, indizio sufficientemente preciso da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto alla colpevolezza del ricorrente.
11. In siffatte evenienze, questo giudice perviene al solido convincimento che l'insorgente – omettendo di prestare attenzione al traffico proveniente da destra prima di inoltrarsi nell'intersezione – abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione.
La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso - infondato - va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC;1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).