|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto
n. 17696/602 |
Bellinzona
|
Sentenza In nome |
|
||
|
Il Presidente della Pretura penale |
|||||
|
Marco Kraushaar |
|||||
|
|
|||||
sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 14 agosto 2006 presentato da
|
|
RI 1 |
|
|
contro |
|
|
la decisione 28 luglio 2006 n. 17696/602 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino |
viste le osservazioni 24 agosto 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 28 luglio 2006 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 60.-, prescindendo dal prelievo di oneri di giudizio, per il seguente motivo:
“Ha posteggiato il veicolo TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi”.
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 4 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.
C. La Sezione della circolazione, nelle osservazioni 24 agosto 2006, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Per riservare determinati posti di parcheggio agli invalidi bisogna applicare al segnale di Parcheggio (4.17), presso i posti in questione, il cartello complementare Invalidi (5.14). In tale posteggi è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o chi accompagna una persona invalida; al riguardo si fa notare che il conducente deve applicare l’autorizzazione per invalidi, rilasciata dall’autorità competente, in maniera ben visibile sul veicolo (art. 65 cpv. 5 OSStr). I posti riservati a una determinata categoria di persone sono delimitati da linee gialle (art. 79 cpv. 1 terza frase vOSStr). Se il posto in cui è vietato il parcheggio porta una iscrizione (ad es. “Taxi” o il numero di targa), l’arresto per far scendere o salire i passeggeri e caricare o scaricare merci è autorizzato soltanto se i veicoli non ne sono ostacolati (art. 79 cpv. 4 seconda frase OSStr).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per l’inosservanza di cui sopra, fino a 60 minuti, l’allegato 1 dell’OMD commina una multa di fr. 120.- (infrazione n. 240).
3. La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver parcheggiato in uno stallo riservato agli invalidi.
4. Il ricorrente, dal canto suo, contesta l’infrazione ascrittagli fin dalle prime comparse scritte, asserendo di non aver parcheggiato, bensì di essersi limitato a eseguire una brevissima operazione di carico di materiale particolarmente pesante, senza ostacolare o mettere in pericolo gli altri utenti della strada.
L’operazione è stata descritta in modo dettagliato nelle osservazioni 23 maggio 2006 al rapporto di contravvenzione, a pag. 1, laddove leggesi che:
“In data __________ mi sono recato a __________ per ritirare un rotolo di carta catramata presso un magazzino che si trova proprio di fronte alla posta di __________. Per effettuare l’operazione di carico della merce (particolarmente pesante), ho posto il mio veicolo nel parcheggio riservato alle persone disabili presso la posta di __________, proprio di fronte al magazzino in questione, in quanto in quel punto la strada forma una curva che non permette di fermarsi sul ciglio senza mettere in pericolo la circolazione. Si trattava dunque dello spazio più indicato per portare a termine in tempi brevissimi l’operazione di carico. Il tempo di fermarmi, attraversare la strada, prendere il rotolo in questione e riattraversare la strada (durata max 2 min.) che l’agente della polizia di __________ che porta lo pseudonimo “__________” stava già infliggendo una multa di parcheggio”.
5. Come già esposto in precedenza, le norme sulla segnaletica stradale sanciscono che negli stalli riservati agli invalidi è consentito il parcheggio unicamente a chi è invalido o a chi accompagna persone invalide, eccettuate le operazioni destinate a far salire e scendere persone o a caricare e scaricare merci, purché i titolari di tali stalli non ne siano ostacolati (art. 79 cpv. 4 seconda frase OSStr). La nozione di assenza di impedimenti per i beneficiari di stalli riservati da parte di altri utenti della strada in sosta va interpretata in modo restrittivo (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3a ed, n. 3.1. ad art. 79 OSStr).
In relazione con il carico e scarico di merci, dottrina e giurisprudenza precisano che deve trattarsi di merce che necessita, a causa della dimensione, del peso e della quantità, l’utilizzo di un veicolo; inoltre la persona che effettua tale operazione deve essere rintracciabile in ogni momento al fine di spostare il veicolo se così richiesta da altri conducenti (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., n. 1.1 ad art. 18 ONC, con riferimenti). Per consolidata giurisprudenza, la sosta di un veicolo durante un lasso di tempo di 10 minuti senza che siano caricate o scaricate merci eccede la durata ammissibile per l’esecuzione di tali operazioni (cfr. TRAM, sentenza del 17 dicembre 1996 in re S., consid. 4 con richiami).
6. Nella fattispecie concreta, come detto, l’insorgente afferma di essersi recato nel magazzino di fronte al posteggio per ritirare un rotolo di carta catramata e di aver fatto immediatamente ritorno al suo veicolo. A quel momento avrebbe quindi “cercato di spiegare all’agente __________ la situazione, ma quest’ultimo non ha voluto saperne e si è allontanato dal luogo senza nemmeno darmi la possibilità di chiarire l’equivoco” (cfr. osservazioni 23 maggio 2006, pag. 1), circostanza sulla quale il rapporto di servizio __________ non si esprime.
All’operazione del ricorrente hanno assistito due signore domiciliate a Vaglio, le quali hanno rilasciato una dichiarazione agli atti - seppur non datata - attestante l’avvenuto carico del materiale in questione. Egli precisa di non aver avuto la possibilità di fermarsi sul ciglio della strada, in quanto il magazzino in questione si trovava in prossimità di una curva.
L’agente denunciante, dal canto suo, sostiene che “la vettura del multato aveva tutte le porte chiuse, senza carico alcuno e non si è constatata nessuna operazione di carico e scarico” (cfr. rapporto di servizio __________ Polizia di __________).
7. Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Le dichiarazioni del ricorrente, lineari sin dall’inizio (cfr. lettera 18 aprile 2006, osservazioni 23 maggio 2005, ricorso 14 agosto 2006) e suffragate dalle dichiarazioni testimoniali, sono tali da rendere verosimile l’avvenuto carico di merci nella vettura. Il fatto che l’agente sostenga in modo apodittico che non ha assistito ad alcun movimento di carico e scarico non rende meno plausibile la versione sostenuta dall’insorgente. Nulla prova il fatto che le portiere della vettura del ricorrente fossero chiuse al momento della costatazione da parte dell’agente: in effetti tale circostanza non implica di per sé che l’insorgente, che si trovava dalla parte opposta della strada, non fosse reperibile qualora un conducente avesse attirato la sua attenzione (ad esempio utilizzando gli avvisatori acustici) al fine di spostare il veicolo. Del resto, nessun elemento agli atti, tanto meno le dichiarazioni dell’agente denunciante, che si è limitato, di fatto, a confermare la tesi della “fermata anche solo per pochi minuti” (cfr. rapporto di servizio __________), consente di sostenere che la sosta del ricorrente sul parcheggio riservato agli invalidi costituisse un impedimento per i titolari di tale stallo.
8. L’operazione effettuata dal ricorrente è inoltre conforme a quanto precisato in merito dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Si trattava infatti di merce (cfr. rotolo di carta catramata) che per il suo peso e dimensione necessitava dell’utilizzo di un veicolo per il trasporto; aggiungasi per di più che l’insorgente è domiciliato a __________ e non nel medesimo luogo in cui è avvenuto il carico. Anche per quanto riguarda l’esigenza di essere sempre presente durante l’operazione di carico e scarico non vi sono rimostranze da rivolgere al ricorrente. Egli, come detto, era infatti dall’altro lato della carreggiata e, fino a prova del contrario, era quindi raggiungibile nel caso in cui avesse dovuto liberare il posteggio riservato agli invalidi, fatto che non si è verificato in concreto. Infine, l’operazione non ha oltrepassato la durata di 10 minuti, tempo oltre il quale la giurisprudenza considera che non si tratti più di sosta ma di parcheggio.
Irrilevante ai fini del presente giudizio, che nelle vicinanze - circostanza comunque contestata dal ricorrente e non chiaramente documentata - si trovasse una zona riservata a operazioni di carico e scarico e a soste di una durata non superiore a 30 minuti. Diverso sarebbe stato qualora egli si fosse arrestato sul ciglio della strada per eseguire l’operazione di carico e scarico in prossimità di stalli di parcheggio, ipotesi in cui avrebbe avuto l’obbligo di usufruire di tali stalli, ancorché a pagamento (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., n. 1.1 ad art. 18 ONC).
Ad ogni buon conto, l’utilizzo dei posteggi di fronte alla posta di __________ per il carico e scarico di merci non era vietato da nessuna segnaletica particolare, per cui l’insorgente era autorizzato a farne uso a tale scopo. In definitiva, non può essergli ascritta nessuna violazione delle norme sulla circolazione.
9. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata. L’esito del gravame induce a rinunciare al prelievo di tasse e spese di giustizia dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
Per quanto attiene alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2b).
per questi motivi visti gli artt. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse di giustizia, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
|
|
|
Il presidente: La segretaria: