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Incarto
n. 17876/601 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 11 agosto 2006 presentato da
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RI 1 difeso da: DI 1 |
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contro |
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la decisione 28 luglio 2006 n. 17876/601 emessa dalla CRTE 1 |
viste le osservazioni 24 agosto 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. CRTE 1 con decisione 28 luglio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida del veicolo __________ ometteva di fermarsi davanti ad un passaggio pedonale sul quale stava transitando un pedone”.
Fatti accertati il 16 maggio 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 33 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 6 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.
C. CRTE 1 con osservazioni 24 agosto 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine. Sulle prove offerte, la documentazione prodotta dal ricorrente può essere acquisita agli atti, ma non è il caso di procedere né al richiamo degli incarti postulato dal medesimo, né alle audizioni testimoniali, il ricorso dovendo essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso.
2. Preliminarmente, il ricorrente si duole di gravi e insanabili irregolarità commesse dall’autorità di prime cure nell’istruzione della causa, in quanto gli “è stata negata la possibilità di esprimersi al momento dell’accaduto, di raccogliere testimonianze a sostegno delle sue dichiarazioni dei fatti come pure il diritto di formulare osservazioni scritte alla segnalazione di contravvenzione” (cfr. ricorso pag. 5 e segg).
Relativamente alle prime due censure, l’insorgente osserva come dopo l’accaduto “il vigile, accostatosi al veicolo, non ha richiesto al conducente alcun documento, né generalità né patente, né ha accennato a infrazioni o contravvenzioni. Così facendo, cioè omettendo di notificare subito la presunta, contestata, infrazione, il vigile ha precluso al signor RI 1 la possibilità di raccogliere le testimonianze dei presenti” (cfr. ricorso pag. 2).
Se da un lato, va riconosciuto che dagli atti non emergono elementi contrastanti con quanto riportato dal ricorrente, nella misura in cui l’agente di polizia, nel suo rapporto di segnalazione 17 maggio 2006 (doc. D), si è invero limitato a riferire di aver interpellato il conducente, senza aggiungere altro, dall’altro lato, va comunque rilevato che il mancato accertamento delle generalità e la mancata notifica verbale della contravvenzione - alquanto sintomatici a fronte di un’infrazione giudicata talmente grave da postulare l’esecuzione di un nuovo esame di guida - non sono tali da precludere al ricorrente l’esercizio dei suoi diritti, che nell’ambito della procedura ordinaria avviene formalmente con l’intimazione scritta della contravvenzione, senza che la stessa debba necessariamente essere preceduta da un’intimazione verbale. A ricezione del rapporto di contravvenzione, l’insorgente aveva quindi la più ampia facoltà di contestare il suo coinvolgimento nell’accaduto, di prendere posizione in merito ai fatti e di richiedere il complemento d’inchiesta, compresa la ricerca di eventuali testimoni, presentando, come indicato nel rapporto medesimo con riferimento all’art. 3 LPContr, osservazioni scritte alla Polizia comunale di __________ entro il termine di quindici giorni.
In proposito, l’insorgente sostiene che “la nota 2 giugno 2006 riportata sull’intimazione di contravvenzione non può essere considerata alla stregua di osservazioni ex art. 3 LPContr. Anzi, essa è la prova scritta che [gli] è stato negato il diritto di formulare osservazioni, inducendolo a credere che vi fosse stato un immediato trasferimento di competenza” (cfr. ricorso pag. 5), donde l’ennesima violazione del suo diritto di essere sentito.
Orbene, se da una parte appare di meridiana evidenza che, come invece a torto ritenuto dall’autorità di prime cure, l’annotazione manoscritta sull’intimazione di contravvenzione 29 maggio 2006 non può essere qualificata di osservazioni agli addebiti contenuti nella stessa, in quanto riferita alla procedura amministrativa parallela e non già a quella contravvenzionale, dall’altra ci si chiede se il diritto di essere sentito del ricorrente sia effettivamente stato leso. Anzitutto non è chiaro quale sia stato il contenuto dell’indicazione fornitagli allo sportello della Polizia comunale di __________, non potendosi escludere un’incomprensione o un fraintendimento da parte sua; in ogni caso, egli disponeva ancora di oltre dieci giorni per inoltrare osservazioni, rivolgendosi, se del caso, a un legale, come fatto in seguito.
Ciò posto, quest’ultima censura formale può tuttavia rimanere indecisa, in quanto il ricorso deve comunque essere accolto nel merito.
3. Come detto, l’autorità di prime cure rimprovera al ricorrente di non essersi fermato davanti a un passaggio pedonale sul quale stava transitando un pedone (art. 33 cpv. 1 LCStr e 6 cpv. 1 ONC). Tuttavia - non senza rilevare che la dinamica illustrata nel rapporto di contravvenzione 29 maggio 2006, contestata dal ricorrente, appare poco chiara, così come i rapporti di segnalazione 17 maggio 2006 (doc. D) e di contro osservazioni 5 luglio 2006 (doc. F) dell’agente, peraltro prodotti con il gravame e non facenti parte dell’incarto dell’autorità di prime cure - l’unico elemento oggettivo sul quale non vi sono dubbi, è che il ricorrente ha arrestato la propria vettura prima del passaggio pedonale. L’agente denunciante conferma infatti che “il conducente all’ultimo momento frenava bruscamente ed evitava di investire il bambino mancandolo per circa una distanza di 80 cm quando questi aveva quasi attraversato completamente il passaggio pedonale” (cfr. rapporto di contro osservazioni 5 luglio 2006). Nel precedente rapporto di servizio, egli asseriva che “il conducente all’ultimo momento frenava bruscamente ed evitava di investire il bambino mancandolo di circa 80 cm passandogli davanti”.
Anzitutto va detto che non si vede come il veicolo possa essere passato davanti al pedone, che aveva praticamente concluso l’attraversamento.
Risulta altresì difficile credere che la misura di 80 cm si riferisca alla distanza che il pedone doveva ancora percorrere per raggiungere l’estremità del passaggio pedonale.
V’è invece da credere che tale distanza sia quella tra il pedone e il punto in cui si è arrestato il veicolo del ricorrente, così come asserito nella dichiarazione testimoniale 3 agosto 2006 della moglie (ancorché interessata e rilasciata a distanza di oltre due mesi dai fatti). Dalle affermazioni dell’agente non si può che desumere che l’insorgente ha, di fatto, consentito al pedone di completare l’attraversamento della carreggiata arrestandosi per tempo, anche se con manovra ampiamente tardiva.
È quindi a torto che il rapporto di contravvenzione, così come la decisione impugnata, ascrivono al ricorrente di non essersi fermato davanti al passaggio pedonale.
4. In tali evenienze, non ravvisandosi elementi suscettibili d'imputare al ricorrente l'infrazione rimproveratagli, questo giudice non può pervenire con affidante e tranquilla persuasione al convincimento che il ricorrente ha commesso l‘infrazione ascrittagli, per cui s’impone di annullare la decisione impugnata.
Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese di giustizia (art. 15 LPContr).
Per quanto attiene alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2b).
per questi motivi visti gli art. 29 Cost; 33 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, 6 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese.
Non si assegno ripetibili.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria: