Incarto n.
30.2006.233

19306/606

Bellinzona

13 agosto 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 settembre 2006 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione 18 agosto 2006 n. 19306/606 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 12 settembre 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     CRTE 1 con decisione 18 agosto 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida della vettura __________ s’inoltrava in un’area con percorso rotatorio obbligato senza concedere la precedenza ad un autofurgone sopraggiungente da sinistra collidendo con lo stesso”.

 

                                         Fatti accertati l’11 maggio 2006 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 24 cpv. 4, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

 

                                 C.     CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Giusta l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come le istruzioni della polizia. Alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia (art. 36 cpv. 2 LCStr). In relazione con il segnale «Area con percorso rotatorio obbligato» il segnale «Dare precedenza» indica al conducente che deve dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra nella rotatoria (art. 24 cpv. 4 in fine OSStr). Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

 

                                 3.     CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato alla multata di essersi inoltrata in un’area con percorso rotatorio obbligatorio senza concedere la precedenza ad un autofurgone sopraggiungente da sinistra collidendo con lo stesso.

 

                                         L’autorità di prime cure, nell’emanare la decisione impugnata, si è basata sul rapporto di polizia 6 giugno 2006, dal quale risulta che: “in base alle versioni rese dai protagonisti, dal testimone nonché sulla scorta delle nostre costatazioni, l’incidente può essere così riassunto:

                                         RI 1, proveniente da __________, giunta all’intersezione circolare vi si immetteva poiché alla propria sinistra non giungevano veicoli. Quando già si trovava (a suo dire) all’interno dell’intersezione poteva notare che __________ un autofurgone si era a sua volta immesso nell’intersezione. RI 1 tentava di frenare onde evitare la collisione ma non riusciva nel suo intento. __________, notando all’ultimo istante RI 1, frenava ma non riusciva ad evitare la collisione. La collisione avveniva con lo spigolo anteriore destro dell’autofurgone contro la fiancata sinistra parte anteriore dell’autovettura RI 1” (cfr. informazioni complementari).

                                 4.     Nell’atto ricorsuale l’insorgente contesta di aver omesso di concedere la precedenza al veicolo giungente da sinistra, ritenendo che la collisione sia da imputare alla velocità eccessiva (“3 o 4 volte superiore” alla sua) con la quale il co-protagonista si è immesso nella rotatoria quando lei già si trovava all’interno della stessa. Sempre secondo la ricorrente, la responsabilità del co-protagonista nell’accaduto è confermata dal fatto che l’assicurazione di quest’ultimo ha interamente risarcito il danno da lei patito.

 

                                         La signora __________, annunciatasi sul luogo in qualità di teste, nel suo verbale davanti alla Polizia cantonale ha dichiarato che: “in data e ora menzionate in rubrica mi trovavo a passeggiare con il mio cane su __________ ad una distanza di circa 4 metri dalla circonvallazione rotatoria di __________. Da quella distanza potevo chiaramente notare l’autovettura __________ di colore bianco immettersi nella rotonda regolarmente ad una velocità moderata. Potevo notare che un furgone che scendeva a valle da __________ si stava immettendo ad una velocità sproporzionata ed inadeguata incurante del veicolo __________ di colore bianco; a mio giudizio l’autista aveva notato unicamente il traffico proveniente da __________” (cfr. verbale 12 maggio 2006, pag. 1).

 

                                 5.     Preliminarmente va osservato che le affermazioni della ricorrente e della teste secondo cui il co-protagonista si è immesso nella rotatoria ad una velocità eccessiva e inadeguata non sono confermate da nessun elemento oggettivo.

                                         Risulta difficile credere che egli abbia imboccato il percorso rotatorio a una velocità di tre o quattro volte superiore quella della ricorrente, la quale, a verbale, pag. 1, ha dichiarato che “prima di imboccare l’intersezione circolare di __________ circolavo ad una velocità di 40 km/h. Visto che alla mia sinistra non giungeva nessun veicolo entravo nella rotonda”, senza però menzionare di aver rallentato. Pur ipotizzando che abbia rallentato la sua andatura (fin’anche a raggiungere i 20 km/h), non è verosimile che il co-protagonista sia entrato a una velocità pari a 60-80 km/h. Se così fosse stato, l’impatto tra i due veicoli sarebbe stato sicuramente più violento e la vettura della ricorrente non avrebbe subito solo una leggera rotazione sulla destra, bensì uno spostamento di alcuni metri. In ogni caso, il co-protagonista ha dichiarato che: “la mia velocità approssimativa prima di giungere alla circonvallazione rotatoria era di circa 40 km/h (n.d.r.: pari a quella dichiarata dalla ricorrente). Giunto pochi metri prima della rotatoria davo la precedenza ad un veicolo, proveniente da sinistra, più precisamente da __________ in direzione __________, credo si trattava di una __________ di colore grigio-marrone”. Preciso che nella manovra di avvicinamento alla rotonda avevo inserita la seconda marcia durante tutta la manovra e pertanto non ho effettuato una fermata per lasciare passare il veicolo proveniente da __________, ma ho soltanto rallentato leggermente” (cfr. verbale __________ 11 maggio 2006).

                                         Ora, considerato che egli ha rallentato per concedere la precedenza a un’altra vettura proveniente da sinistra - circostanza di cui non vi alcun motivo di dubitare - non è possibile concludere che sia entrato a velocità sconsiderata all’interno dell’intersezione.

                                         In definitiva, nulla di anomalo e scorretto può essere ravvisato nella manovra descritta dal co-protagonista. In ogni caso, non gioverebbe alla ricorrente avvalersi della colpa altrui, in quanto in ambito penale ognuno risponde delle proprie mancanze, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (DTF 6S. 297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3).

 

                                 6.     Relativamente alle ulteriori argomentazioni ricorsuali addotte dall’insorgente, in particolare il fatto che si trovasse già all’interno della rotatoria al sopraggiungere del veicolo del co-protagonista, si rileva quanto segue.

 

                                         La documentazione fotografica allegata al rapporto di polizia 6 giugno 2006 mostra l’esistenza sulla carreggiata di una traccia di frenata prodotta dal veicolo della ricorrente, il cui punto di partenza coincide con l’inizio della demarcazione stradale «Dare precedenza». Ora, tenuto conto del tempo di reazione prima che l’impianto frenante reagisca alla sollecitazione (che generalmente può essere quantificato in un secondo) e della velocità presumibile di avvicinamento alla rotatoria (valutata in 20 km/h), il veicolo della ricorrente deve aver percorso, secondo una stima, almeno due o tre metri prima di lasciare le tracce di frenata rilevate in corrispondenza della segnaletica orizzontale sopraccitata. Ne consegue che al momento in cui si è accorta del sopraggiungere dell’altro veicolo e ha azionato i freni, essa si trovava giocoforza fuori dalla rotatoria e non già all’interno della stessa come invece pretende.

 

                                         La sua tesi è smentita anche dal punto d’impatto tra i veicoli, avvenuto tra lo spigolo anteriore destro dell’autofurgone e la fiancata anteriore sinistra dell’autovettura. Qualora l’insorgente si fosse già trovata all’interno della rotatoria al sopraggiungere del co-protagonosista, la collisione avrebbe interessato la parte centrale o posteriore del suo veicolo e non quella anteriore.

 

                                         In sostanza, la traccia di frenata e il punto d’impatto permettono d’affermare con certezza che il co-protagonista circolava già all’interno della rotatoria quando vi è giunta la ricorrente. Quest’ultima, accortasi all’ultimo istante della presenza dell’altro veicolo – forse anche ingannata dall’abitudine a compiere quel tratto di strada tutti i giorni (cfr. ricorso 2 settembre 2006) – ha tentato di evitare la collisione frenando, ma non ha potuto arrestare il suo veicolo prima dell’inizio dell’intersezione.

 

                                 7.     La questione potrebbe comunque rimanere aperta, poiché è irrilevante ai fini del giudizio stabilire chi sia entrato per primo nel percorso rotatorio.

                                         In effetti, come detto, il segnale «Dare precedenza» combinato con il segnale “intersezione con percorso rotatorio obbligato” significa che va rispettata la precedenza dei veicoli provenienti da sinistra e non che il conducente che raggiunge per primo l’intersezione beneficia della precedenza.

                                         In altri termini, il conducente che arriva a una rotonda è tenuto a concedere la precedenza a qualsiasi veicolo alla sua sinistra che potrebbe ostacolare sulla superficie di intersezione qualora non si arrestasse, poco importa che quest’ultimo sia sopraggiunto prima, contemporaneamente o dopo di lui (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire ad art. 36, n. 3.2.3). La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che tale principio vale a prescindere dal fatto di sapere se l’altro utente si trovi già all’interno del percorso rotatorio o se provenga da una strada che vi si immette da sinistra (DTF 115 IV 139).

 

                                         In concreto, è pacifico che omettendo di arrestarsi per tempo, la ricorrente ha ostacolato la marcia del co-protagonista sopraggiungente dalla sua sinistra, senza concedergli la precedenza.

 

                                         Da ultimo, va detto che la circostanza per cui l’assicurazione responsabilità civile del co-protagonista avrebbe coperto il danno patito dalla ricorrente non è decisiva ai fini del presente giudizio.

 

                                         In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun dubbio che la ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratale dall’autorità di prime cure.

 

                                 8.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 24 cpv. 4, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).