Incarto n.
30.2006.243

20500/608

Bellinzona

14 agosto 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 settembre 2006 presentato da

 

 

RI 1,

 

contro

 

la decisione 25 agosto 2006 n. 20500/608 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 28 settembre 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

ritenuto                             in fatto:

 

                                 A.     La CRTE 1, con decisione 25 agosto 2006, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 80.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per essersi fermata con il veicolo TI __________ in un passaggio stretto.

 

                                         Fatti accertati il 2 maggio 2006 in territorio di Lugano.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli articoli 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 2 lett. b ONC.

 

                                 B.     Contro la predetta risoluzione dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo l’annullamento o il condono della multa.

 

                                 C.     Con comunicazione 28 settembre 2006 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

 

considerato                      in diritto:

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Giusta l’art. 37 cpv. 2 LCStr è vietato fermarsi o sostare dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione. Se possibile, devono essere usati gli appositi parcheggi. In particolare, l’art. 18 cpv. 2 lett. b ONC vieta la fermata volontaria nei passaggi stretti (primo periodo).

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 all’ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina un sanzione pecuniaria di fr. 80.-.

 

                                 3.     La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha sanzionato l’insorgente per essersi fermata con il veicolo TI __________ in un passaggio stretto.

 

                                         La risoluzione impugnata si fonda sull’accertamento di un agente della Polizia comunale di Lugano, il quale, nel proprio rapporto di servizio 25 settembre 2006 ha tra l’altro asserito che:

                                         “In luogo, ora e data di cui sopra, mentre effettuavo normale pattugliamento appiedato della via __________, costatavo la presenza del veicolo __________ targato TI __________, che si trovava parcheggiato fuori dagli stalli demarcati in zona blu, lo stesso precludeva il normale accesso ai posteggi sotterranei dei condomini nr__________ e __________ dell’omonima via.

                                         Contrariamente a quanto affermato nel suo scritto del 08/05/2006 dalla Signora __________, il suo veicolo creava effettivo intralcio, impedendo tra l’altro il normale incrocio di veicoli sul tratto di strada interessato. Per questo motivo veniva applicato l’art. 205 dell’OMD”.

 

                                 4.     Nel gravame l’insorgente si esaurisce nelle seguenti considerazioni:

                                         “Lo scorso 02.05.2006, durante lo svolgimento del mio lavoro quale aiuto famigliare, ho posteggiato l’auto in Via __________, immediatamente dopo i posteggi “blu”, non essendoci spazi liberi nelle zona autorizzate (e venivo multata per intralcio).

                                         L’08.05.2006 inoltravo una lettera alla Polizia comunale di Lugano (copia acclusa) con le mie osservazioni che non venivano prese in considerazione perché “intempestive”. Non davo comunque seguito al pagamento perché nel frattempo il signor __________, direttore di __________ (mio datore di lavoro), era intervenuto presso la Polizia di Lugano ed aveva risolto tutte le pendenze.

                                         Ce ne dava comunicazione con lettera-circolare del 21.07.2006 (fotocopia acclusa). Ho pertanto ritenuto che la mia multa fosse condonata in quanto si trattava delle stesse infrazioni commesse dalle mie colleghe e comunque nessuno mi ha comunicato che la mia faceva eccezione e perché.

                                         Di conseguenza il decreto di multa del 25.08.2006 mi ha colto di sorpresa, anche perché, oltre a non avere creato intralcio o pericolo alcuno, si è trattato di una sosta durata non più di 15-20 minuti e quindi non vedo aggravanti che possano motivare un trattamento nei miei confronti diverso dalle mie colleghe da parte della Polizia di Lugano (…)” .

 

                                 5.     Preliminarmente, si rileva che la comunicazione e-mail 21 luglio 2006 del direttore dell’associazione __________ (__________), prodotta dalla ricorrente, non si riferisce, con ogni verosimiglianza, ai fatti a lei rimproverati, di gran lunga antecedenti alla stessa, ma riguardano semmai multe disciplinari inflitte nel mese di luglio 2006 (cfr. e-mail in questione, ove leggesi, “in questi giorni ci sono state consegnate diverse multe di posteggio emesse dalla polizia comunale di Lugano”). Inoltre, la predetta comunicazione richiamava le direttive per il posteggio da parte delle operatrici del ramo e le modalità da seguire e non aveva nulla a che vedere con l’addebito mosso alla ricorrente. L’argomentazione, comunque sia non liberatoria, non appare pertanto fondata. Si noti che neppure l’adombrata disparità di trattamento nell’illegalità gioverebbe alla ricorrente, in quanto tale principio soggiace alla realizzazione di condizioni cumulative che nella fattispecie non sono date, non da ultimo l’esistenza di una prassi illegale applicata dalle forze dell’ordine in materia di multe. In specie, non vi sarebbe quindi spazio per l’applicazione del principio della parità di trattamento a detrimento del principio di legalità.

 

                                         Ciò premesso, va detto che nelle osservazioni 8 maggio 2006 – regolarmente trasmesse dalla Polizia comunale alla Sezione della circolazione, ancorché intempestive, atteso che nell’ambito della procedura disciplinare non è data facoltà di presentare osservazioni – la ricorrente precisava di aver sostato nel punto in questione per eseguire un’operazione di scarico merce destinata a un utente residente in Via ____________________, circostanza non contestata dall’agente. In questo contesto, l’insorgente precisava che “già avevo avuto cura di tenermi ben vicino al marciapiede: per non intralciare l’accesso al palazzo che si trova sulla sinistra. Ma, mentre scaricavo parte della merce, ho potuto vedere un’auto uscire dal garage di tale palazzo e due entrarvi: tutte sono transitate senza la benché minima difficoltà, ciò che mi ha ulteriormente assicurato che la mia auto non creava né intralcio, né pericolo per nessuno” (…).

                                        

                                 6.     Nella fattispecie, occorre quindi appurare se il punto in cui la ricorrente ha sostato con il proprio veicolo costituisca passaggio stretto nel senso dell’art. 18 cpv. 2 lett. b ONC, ritenuto che il divieto sancito da questo disposto si fonda sul principio generale sancito dall’art. 37 cpv. 2 LCStr per cui è vietato sostare ove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione.

                                         In proposito, la giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che vi è ostacolo alla circolazione laddove il veicolo crea un impedimento considerevole suscettibile di occasionare incidenti nonostante l’attenzione prestata dagli altri utenti oppure laddove impedisce a questi ultimi in modo notevole di proseguire nella loro strada (cfr. DTF 84 IV 60, consid. 1).

                                        

                                         L’agente denunciante, come detto, ha considerato che la sosta effettuata dalla ricorrente ha precluso il normale accesso ai posteggi sotterranei dei condomini degli edifici siti ai numeri civici __________ e __________ di Via __________, creando effettivo intralcio e impedendo tra l’altro l’incrocio di veicoli sul tratto di strada interessato; la presenza della vettura fuori dai posti regolarmente demarcati, sarebbe inoltre stata suscettibile di creare effettivo pericolo per il traffico motorizzato e pedonale (cfr. rapporto di servizio 25 settembre 2006, pag. 1).

 

                                         L’insorgente, da par suo, nelle osservazioni 17 ottobre 2006 al rapporto di sevizio dell’agente denunciante, ribadiva di non avere mai creato intralcio, né tanto meno pericolo a nessuno, producendo inoltre alcune fotografie indicanti il punto dove ha sostato.

 

                                         Orbene, dalla predetta documentazione fotografica si evince che, nonostante la vettura fosse posizionata in corrispondenza dell’accesso agli edifici siti sul lato opposto della carreggiata, vi era comunque spazio sufficiente per poter entrare e uscire da questi ultimi.

 

                                         La circostanza per cui il veicolo della ricorrente impedisse l’incrocio di veicoli sul tratto in questione (ciò che non ha nulla di eccezionale data la presenza di ostacoli fisici – successivamente smantellati – e di posteggi laterali, che, se occupati, impediscono comunque sia l’incrocio di due vetture sulla strada in questione), non è determinante ai fini di stabilire si vi sia stato effettivamente intralcio o pericolo alla circolazione; in ogni caso, su una strada non principale – come in specie – la sosta di veicoli non è vietata per il solo motivo che impedisce l’incrocio di due vetture (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, ad art. 18 ONC, n. 4.1).

 

                                         In definitiva, dalle risultanze processuali non emergono indizi concreti che consentano di affermare che la sosta, relativamente breve, effettuata dalla ricorrente in difetto di stalli ove posteggiare, abbia effettivamente creato un intralcio o un pericolo alla circolazione veicolare, comunque garantita in entrambi i sensi di marcia, o pedonale, data le presenza del marciapiede.

 

                                         Alla luce di quanto precede essa deve quindi essere prosciolta dall’addebito mossole, con conseguente annullamento della decisione impugnata.

                                         L’esito del gravame giustifica di prescindere dal prelievo di oneri processuali di questa sede (art. 15 LPContr).

 

per questi motivi                 visti gli art. 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 2 lett. b ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

RI 1,

CRTE 1

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: