Incarto n.
30.2006.253

23271/690

Bellinzona

17 settembre 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 26 settembre 2006 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione 22 settembre 2006 n. 23271/690 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 11 ottobre 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     CRTE 1 con decisione 22 settembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, dedotto l’importo già versato di fr. 200.-, per i seguenti motivi:

                                         “Ha circolato con il veicolo __________ superando di oltre il 7 per cento (min. oltre 100 kg) il peso massimo autorizzato”

 

                                         Fatti accertati il 27 maggio 2006 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 9 cpv. 6, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 e 3 ONC.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

 

                                 C.     La CRTE 1 con comunicazione 11 ottobre 2006 si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Giusta l’art. 29 LCStr i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. I veicoli non devono essere sovraccaricati (art. 30 cpv. 2 prima frase LCStr).

 

                                         Chiunque non osserva le limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso del veicolo, cui una licenza di circolazione o un permesso è subordinato in virtù della LCStr o nel singolo caso, è punito con la multa (art. 93 cifra 2 LCStr). Per il superamento del peso massimo di oltre 100 kg l’allegato 1 dell’ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 200.- (infrazione n. 300.1 lett. b).

 

                                 3.     La CRTE 1 – in applicazione delle sopra citate norme – ha rimproverato al multato di aver circolato con il veicolo __________ superando di oltre il 7 per cento (min. oltre 100 kg) il peso massimo autorizzato.

                                         Nei propri considerandi, l’autorità ha rilevato che la multa disciplinare non è stata pagata entro il termine fissato e che l’importo versato tardivamente è stato trasmesso all’Ufficio esazione e condoni a parziale copertura della risoluzione.

 

                                 4.     Il ricorrente, dal canto suo, non contesta l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure, ma chiede di essere esonerato dal pagamento di tasse e spese relative al giudizio dell’autorità di prime cure.

 

                                         A giustificazione di tale richiesta il ricorrente spiega che “in data 02.06.2006 ho ricevuto una multa disciplinare della circolazione per un importo di fr. 200.- con termine di pagamento 02.07.2006. Fino al 11.07.2006 ero in disoccupazione (ora sono senza lavoro e senza disoccupazione). Purtroppo per cause amministrative la cassa disoccupazione __________ (alla quale ero iscritto) mi ha versato lo stipendio del mese di giugno 2006 di fr. 2173.20 in ritardo. Dopo aver tenuto conto di pagare cose più urgenti (quali affitto, cassa malati, alimentari) sono riuscito a pagare la multa solo in data 26.07.2006. Mi è stato assolutamente impossibile pagare entro il termine stabilito suddetta multa, l’ho però pagata, anche se 24 giorni dopo di questo ultimo” (cfr. ricorso 26 settembre 2006).

                                 5.     La documentazione prodotta in allegato al ricorso comprova quanto sostenuto dal ricorrente in merito al versamento dell’indennità di disoccupazione. L’accredito sul conto postale è infatti datato 17 luglio 2006. Comprensibile anche che l’insorgente abbia dato la precedenza al pagamento di oneri correnti quali l’affitto, la cassa malati e gli alimentari. Nondimeno, dato il tardare del versamento delle prestazioni da parte della cassa, l’insorgente avrebbe potuto prendere contatto con l’autorità emittente.

 

                                         Il pagamento della multa, intervenuto inoltre 10 giorni dopo il versamento della rendita, non può quindi che essere considerato tardivo e le argomentazioni del ricorrente non sono tali da dispensarlo dal pagamento degli oneri processuali di primo grado.

 

                                 6.     Il ricorso va pertanto respinto. Tasse e spese per l’odierno giudizio andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 15 LPContr). Data la particolarità del caso, questo giudice rinuncia - in via del tutto eccezionale – al prelievo delle stesse.

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 9 cpv. 6, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 e 3 ONC; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse di giustizia né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).