Incarto n.
30.2006.263

22782/605

Bellinzona

1 ottobre 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 ottobre 2006 presentato da

 

 

RI 1,

difeso da: Lic.iur. DI 1,

 

contro

 

la decisione 15 settembre 2006 n. 22782/605 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 11 ottobre 2006 presentate dalla CRTE 1;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 15 settembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese fr. 70.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida della vettura TI __________, si spostava verso destra accedendo ad una piazzuola adibita alla fermata dei bus ed in seguito si riportava nuovamente a sinistra collidendo con un motociclista che vista la prima manovra si apprestava a superarlo”.

 

                                         Fatti accertati il 24 giugno 2006 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 4, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

 

                                 2.     Preliminarmente l’insorgente lamenta il fatto che l’autorità di prime cure, nonostante la sua esplicita richiesta, ha rinunciato a raccogliere la testimonianza dei tre passeggeri presenti sul suo veicolo il giorno dell’accaduto, violando i diritti della difesa (e meglio il diritto di fare amministrare le prove offerte), dedotti dal diritto di essere sentito.

 

                                         Per costante giurisprudenza, l’autorità ha l’obbligo di dar seguito all’offerta delle prove presentate in tempo utile e nelle forme richieste, a meno che le stesse non siano manifestamente inidonee a fornire la prova del fatto asserito o che si tratti di provare un fatto irrilevante (DTF 118 Ia 457, consid. 2b; 115 Ia 97, consid. 5b).

 

                                         In concreto, l’autorità di prime cure non ha dato seguito alla richiesta di audizione, ritenendo, sulla scorta della “dettagliata dichiarazione di un tale che seguiva i veicoli” (cfr. scritto 10 agosto 2006) e del rapporto di polizia sull’incidente 5 luglio 2006, di avere sufficienti elementi per statuire. In tal modo, l’autorità ha proceduto a un apprezzamento anticipato delle prove, senza violare a priori il diritto di essere sentito del ricorrente, il quale ha peraltro avuto due occasioni per presentare le proprie osservazioni, ciò che ha fatto con scritto 22 agosto 2006, con il quale ha compiutamente esposto le proprie ragioni e prodotto le dichiarazioni testimoniali dei tre passeggeri, che sono state acquisite agli atti. Donde l’infondatezza della censura.

 

                                         Prova del predetto apprezzamento anticipato è lo scritto 10 agosto 2006, con il quale la CRTE 1 ha specificato che la fattispecie era chiara alla luce della testimonianza del conducente che seguiva i protagonisti, non necessitando, in altri termini, di esperire ulteriori complementi istruttori. In tale contesto ha, tra l’altro, precisato che i passeggeri incorsi in un indicente non vengono, di regola (laddove esistono altri elementi concreti e oggettivi), interrogati, ciò che si giustifica alla luce del possibile rischio di parzialità delle testimonianze e quindi della loro scarsa attendibilità; per gli stessi motivi ha quindi rinunciato a sentire i compagni di viaggio del co-protagonista.

 

                                         Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito che può essere giudicato sulla base degli atti (art. 12 LPContr).

                                 3.     Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCStr ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. In particolare, il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 prima frase ONC, che concretizza l’art. 31 cpv. 1 LCStr).

                                         Per l’art. 34 LCStr il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono (cpv. 3); egli deve inoltre tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (cpv. 4).

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

 

                                 4.     La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato all’insorgente di essersi spostato verso destra accedendo ad una piazzola adibita alla fermata dei bus e in seguito di essersi nuovamente riportato a sinistra, collidendo con un motociclista che, vista la prima manovra, si apprestava a superarlo.

 

                                 5.     Il ricorrente, dal canto suo, contesta recisamente la dinamica dei fatti ritenuta dall’autorità di prima istanza, sostenendo di aver tenuto un comportamento corretto, conforme alla situazione e al diritto. Nel gravame egli ribadisce la propria versione, secondo cui “giunto all’entrata dell’abitato di __________ dove, oltrepassato lo spartitraffico centrale vi è una corsia di preselezione per svoltare a sinistra, dopo aver inserito l’indicatore di direzione sinistro, mentre si approntava a guadagnare la suddetta corsia, veniva urtato dal motociclista __________ che in quel frangente stava eseguendo una manovra di sorpasso a sinistra”. In proposito ha ipotizzato che “il motociclista, non avvedendosi dell’indicatore di direzione correttamente azionato (…), avesse deciso di superare il veicolo di questi approfittando della corsia di preselezione, manovra che è terminata in malo modo dato che [egli], legittimamente, si apprestava a svoltare su suddetta corsia segnalando correttamente le sue intenzioni con l’apposito indicatore di direzione”. In ogni caso, soggiunge che “non si è mai spostato sulla destra e non è mai entrato (…) nello spiazzo adibito a fermata dei bus” (cfr. ricorso pag. 3).

                                        

                                         L’insorgente evidenzia altresì che le versioni fornite dal co-protagonista e dal teste __________, sulle quali si fonda la fattispecie ritenuta dalla Polizia e dall’autorità di prime cure, divergono su un punto essenziale, nella misura in cui il primo sostiene che il veicolo condotto dal ricorrente è entrato completamente nella piazzuola del bus, mentre il secondo afferma che vi è entrato solo parzialmente. A suo dire, le due versioni non sarebbero pertanto affidabili.

                                 6.     Nella fattispecie concreta, non vi è alcun motivo di dubitare della versione resa dal co-protagonista, il quale ha affermato che: “imboccato la valle di Blenio, poco prima di raggiungere l’abitato di__________, dove la strada è praticamente rettilinea ed al centro della carreggiata vi è uno spartitraffico, ho notato la vettura che mi precedeva spostarsi sulla destra per guadagnare una piazzola adibita a fermata del bus. Visto che la vettura era praticamente all’interno di questa piazzola e la mia corsia di scorrimento era libera, decidevo di proseguire diritto (n.d.r.: ciò che potrebbe spiegare la presenza delle tracce di frenata sulla parte destra della carreggiata; cfr. documentazione fotografica). Preciso che la mia velocità in quel momento era di circa 70 km/h. Sta di fatto che poco prima di raggiungerla per superarla, nel mentre in cui transitavo regolarmente nella mia corsia, la stessa di spostava a sinistra rientrando nella carreggiata. Subito azionavo i freni ma purtroppo, vista la distanza ravvicinata, la collidevo di striscio. Dapprima contro lo spigolo del paraurti posteriore del veicolo, in seguito, dopo aver perso praticamente l’equilibrio, rovinavo al suolo. Mi fermavo proprio sulla superficie vietata sita poco più avanti, superficie che anticipa la corsia di preselezione per svoltare a sinistra” (cfr. verbale di interrogatorio 24 giugno 2006 __________, pag. 1/2).

 

                                         Dalle affermazioni che precedono si evince anzitutto che il motociclista non ha mai preteso che il veicolo condotto dal ricorrente di trovasse completamente all’interno della superficie riservata al bus. Al di là di tale puntualizzazione, va detto che le dichiarazioni del centauro sono comunque compatibili con quanto asserito dall’unico teste neutro e disinteressato della vicenda, il quale – dalla sua posizione rialzata rispetto ai veicoli antistanti, poiché alla guida di un carro attrezzi – ha notato “la vettura che [lo] precedeva, seguita da tre motociclisti uno in fila all’altro, spostarsi verso destra entrare parzialmente nella piazzola. In seguito, la stessa si è nuovamente immessa nella corsia di scorrimento proprio nel mentre in cui veniva superata dal primo motociclista entrando così in collisione con il centauro” (verbale di interrogatorio 27 giugno 2007 __________, pag. 1). A mente di questo giudice, le versioni del co-protagonista e del teste si rispecchiano (entrambi hanno tra l’altro affermato che la vettura si è immessa nella corsia di scorrimento quando il centauro si trovava a una decina di metri) e soprattutto convergono inequivocabilmente su un punto decisivo, ossia sullo spostamento a destra della vettura del ricorrente, in modo tale da indurre il centauro al sorpasso, e successivo ritorno nella corsia di scorrimento.

 

                                         Appare del resto altamente improbabile che il centauro abbia potuto intraprendere una manovra di sorpasso a sinistra in corrispondenza o appena prima dell’isola spartitraffico, dato l’esiguo spazio esistente e l’ostacolo costituito dal predetto rialzo: tale ipotesi è smentita dalla presenza della lunga traccia di frenata rilevata sulla parte destra della carreggiata, che inizia ancor prima delle strisce pedonali (come ben risulta dalle fotografie prodotte dal ricorrente), come pure dalla posizione finale del motoveicolo, che, dopo uno sfregamento a terra di alcuni metri (pari alla fiancata del veicolo del ricorrente), è rimasto all’interno della breve superficie proibita che anticipa la corsia di preselezione, subito dopo l’isolotto spartitraffico (circostanza confermata dal teste __________, il quale ha asserito che “dopo l’urto il motociclista è caduto terminando la propria corsa al centro della carreggiata poco dopo lo spartitraffico” (verbale 27 giugno 2006, pag. 2).

                                         Il fatto che il punto d’impatto tra i veicoli si trovi a diversi metri di distanza e dalla parte opposta della strada rispetto alla traccia di frenata, è chiaramente riconducibile allo spostamento verso sinistra dell’autoveicolo che è tornato repentinamente sulla corsia di scorrimento, mentre il motoveicolo si apprestava a superarlo, non essendo per nulla verosimile che in quel punto, data la presenza dello spartitraffico, il ricorrente stesse già spostandosi a sinistra per immettersi sulla corsia di preselezione.

 

                                         Ci si potrebbe invero chiedere come mai il ricorrente, accortosi, guardando nello specchietto retrovisore laterale sinistro - come preteso durante l’interrogatorio di fronte alle forze inquirenti - che il motociclista sopraggiungente da tergo lo stava superando, non abbia desistito dalla manovra di preselezione (appare inoltre strano, data la presenza dell’isola spartitraffico sulla sinistra, che abbia guardato lateralmente da quella parte).

                                         In realtà, v’è da credere che egli non abbia prestato la benché minima attenzione al traffico retrostante, ostacolando in tal modo la manovra del centauro, il quale ha deciso di effettuare il sorpasso a seguito dello spostamento dell’insorgente. È peraltro assai improbabile che egli abbia voluto eseguire un superamento proprio in quel punto con manovra rischiosa e proibita quando seguiva il veicolo da diversi chilometri (sin dall’uscita autostradale di Biasca; cfr. verbale di interrogatorio __________, pag. 3) e avrebbe avuto, vista la conformazione della strada nota a questo giudice, molteplici possibilità di sorpasso sicuro e regolare in precedenza.

                                        

                                         La tesi del ricorrente non può inoltre essere comprovata dalle dichiarazioni testimoniali scritte dei passeggeri che appaiono bensì come un atto di compiacenza e che non sono, comunque sia, suffragate da nessun altro riscontro probatorio. In proposito, non è certo decisivo il fatto che il ricorrente fosse intenzionato a raggiungere la vicina campagna di __________ per far passeggiare i cani. L’apprezzamento anticipato delle prove effettuato dall’autorità di prime cure si rivela, in definitiva, fondato.

 

                                         Giova infine osservare che non gioverebbe al ricorrente avvalersi della colpa del motociclista in relazione all’eventuale distanza insufficiente (come più volte preteso nelle osservazioni 22 agosto 2006), atteso come in ambito penale - come rettamente rilevato nel gravame – ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (Tribunale federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3).

                                   

                                         Ora, malgrado il tentativo del ricorrente di mettere in discussione l’attendibilità della testimonianza del conducente che seguiva i veicoli (sin dall’uscita autostradale di Biasca) e la dinamica dell’incidente, nulla agli atti consente di dubitare della versione fornita dall’altro protagonista dell’incidente.

 

                                         In simili circostanze questo giudice perviene con tranquillità al convincimento che l’insorgente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dalla CRTE 1.

 

                                 6.     La multa inflitta è peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 4, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

 

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

RI 1,

Lic.iur. DI 1,

CRTE 1

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).