Incarto n.
30.2006.267

24246/607

Bellinzona

23 ottobre 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 ottobre 2006 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione 29 settembre 2006 n. 24246/607 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 16 ottobre 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 29 settembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha posteggiato il veicolo TI __________ in un’area su cui è segnalato il divieto di fermata”.

 

                                         Fatti accertati il 4 febbraio 2006 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSStr.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento; subordinatamente, postula il rinvio degli atti all’autorità di prime cure per una nuova decisione.

 

                                 C.     La Sezione della circolazione nelle osservazioni 16 ottobre 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

 

                                         Con atto ricorsuale 9 ottobre 2006, l’insorgente lamenta un’asserta violazione del diritto di essere sentito, nella misura in cui le osservazioni 26 maggio 2006 al rapporto di contravvenzione - prodotte con il gravame - non figurano agli atti.

 

                                         Principio fondamentale della procedura giudiziaria, e in particolare della procedura penale, il diritto di essere sentito – per quanto qui interessa – permette alla persona ritenuta colpevole di aver commesso una contravvenzione, un crimine o un delitto, la possibilità di visionare gli atti componenti il suo incarto e di esprimersi in merito alle accuse ascrittegli.

 

                                         La legge di procedura per le contravvenzioni garantisce tale diritto, obbligando l’autorità di prime cure ad assegnare al denunciato un termine di quindici giorni per presentare le proprie osservazioni, formalità che può essere espletata per il tramite dell’autorità d’indagine (art. 48 cpv. 1 RLACS).

 

                                         In specie, l’unico dato certo è che in data 6 febbraio 2006 il ricorrente ha inoltrato alla Polizia comunale di __________, nell’ambito della procedura disciplinare, delle osservazioni – non allegate al ricorso - che gli sono state a giusta ragione ritornate il 9 febbraio 2006, in quanto intempestive, con l’indicazione che potevano essere presentate in sede di procedura ordinaria, qualora non fosse intervenuto il pagamento della multa. Con rapporto di contravvenzione 23 maggio 2006 la Polizia comunale di __________ ha dato avvio alla procedura ordinaria, assegnando al qui ricorrente un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni, ciò che egli pretende di aver fatto con lo scritto 26 maggio 2006. Sull’inoltro delle osservazioni sorge invero qualche dubbio: le stesse infatti, oltre a essere state spedite direttamente all’Ufficio giuridico, anziché alla Polizia comunale di __________ nonostante l’evidente indicazione contenuta nel rapporto di contravvenzione, contemplano l’espressione “Onorevole Giudice” utilizzata pure nel ricorso.

                                         In questa situazione l’insorgente deve assumersi le conseguenze dell’invio eseguito con lettera semplice, per cui non è data in concreto alcuna violazione del suo diritto di essere sentito.

 

                                         Tuttavia, considerato che le osservazioni 26 maggio 2006 sono state allegate all’atto ricorsuale, le stesse vengono ammesse agli atti. Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. Il segnale “Divieto di fermata» (2.49) vieta la fermata volontaria di veicoli dalla parte della strada provvista di tale segnale (art. 30 cpv. 1 prima frase OSStr)

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per l’inosservanza di cui sopra, fino a 60 minuti l’allegato 1 dell’OMD commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n. 230.1).

 

                                 3.     La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha multato l’insorgente, come detto, per aver posteggiato il veicolo __________ in un luogo in cui è segnalato il divieto di fermata.

 

                                 4.     L’insorgente, non contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si giustifica sostenendo che “erano le 21, in impossibilità di trovare un parcheggio siccome era tardi e che li erano altre macchine posteggiate, e io non conoscevo posto per avvicinarmi al ristorante dove mi sono recato per chiedere lavoro per la moglie e che poi tutto il tempo che ho lasciato era 10 minuti a finché trovavo questo ristorante” (cfr. osservazioni 26 maggio 2006).

 

                                 5.     Ora, le giustificazioni addotte dal ricorrente non sono tali da giustificare un abbandono della procedura contravvenzionale. Come esposto in precedenza, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr). Ne consegue che in assenza di istruzioni particolari e divergenti dell’autorità competente, la segnaletica originaria e presente sulla carreggiata deve essere rispettata. Dalla documentazione agli atti non risulta che sul luogo dove è stata accertata la contravvenzione fosse stata posata della segnaletica provvisoria con lo scopo di autorizzare la sosta in una zona in cui solitamente questa è vietata, o che fossero previste delle deroghe al divieto in alcuni orari o giorni della settimana. Non è quindi consentito lo scarico e carico di merce o la sosta per far salire o scendere passeggeri, circostanze che neppure vengono invocate. La segnaletica andava quindi rispettata, indipendentemente dalla necessità di recarsi nel vicino ristorante (di cui non è noto il nome) per chiedere lavoro a nome della consorte - situazione che non costituisce indubbiamente un caso di necessità - e dalla durata relativamente breve della contravvenzione.

                                         È inoltre irrilevante ai fini del presente giudizio la circostanza menzionata dal ricorrente, secondo cui nel medesimo luogo erano posteggiate altre vetture. Questo non lo autorizzava a parcheggiare in dispregio della segnaletica vigente, quand’anche in buona fede, atteso che quest’ultima non è liberatoria e che non vi sono elementi che emergono dall’incarto attestanti l’esistenza di un’eventuale prassi illegale applicata dalle forze dell’ordine in materia di multe. In altri termini, egli lamenta una possibile tolleranza della polizia nei confronti di terzi, ma non pretende che l’autorità preposta al perseguimento di queste infrazioni, ossia la Sezione della circolazione, intenda istituire o mantenere l’asserta prassi illegale. L’argomentazione addotta non merita pertanto accoglimento. In definitiva l’insorgente, non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano di scostarsi dalla decisione impugnata.

 

                                 6.     A giusta ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.-, pari alla pena prevista dall’OMD per questo tipo di infrazione (art. 230.1), con aggiunta degli oneri processuali prescritti dalla legge nell’ambito della procedura ordinaria.

                                        

                                         Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata, ritenuto che rimane salva la facoltà del ricorrente di chiedere una rateazione della multa all’Ufficio esazione e condoni, competente in materia.

 

                                         Vista la particolarità della fattispecie, nonché la situazione personale e finanziaria del ricorrente, si prescinde – in via del tutto eccezionale – dal prelievo di oneri processuali di questa sede.

 

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSStr; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).