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Incarto
n. 22832/602 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 30 settembre 2006 presentato da
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RI 1 |
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contro
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la decisione 15 settembre 2006 n. 22832/602 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni 13 novembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 15 settembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo ZH __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”.
Fatti accertati il 28 giugno 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione con comunicazione 13 novembre 2006 si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Secondo l’art. 375bis CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (cpv. 1). Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase).
In caso di violazione del divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC).
3. La Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle norme appena citate – di avere illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo ZH __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace, e meglio il giorno 28 giugno 2006 alle ore 8.00.
La decisione impugnata si basa sul rapporto di denuncia datato 17 settembre 2006 presentato dai signori __________ e __________, __________.
4. Il ricorrente, dal canto suo, non nega di aver parcheggiato il suo veicolo sui posteggi esistenti in prossimità del segnale in questione, ma contesta recisamente l’infrazione ascrittagli. Egli sostiene che “indagini fatte al Comune di __________ confermano che [esso] è in possesso di una legittimazione cantonale (proprietaria della strada) che le dà il diritto legittimo di mettere a disposizione parcheggi per uso pubblico nella zona indicata, marcandoli in colore bianco. Fino a prova [del] contrario e come usanza nazionale, i parcheggi bianchi sono a disposizione pubblica e non riservati ai privati. In conseguenza, ho solo fatto uso dei miei diritti legittimi” (cfr. osservazioni 17 agosto 2006).
5. Preliminarmente si osserva che da accertamenti eseguiti da questo giudice sul sistema pubblico di informazione fondiaria, risulta che il signor __________ non è più proprietario del mappale n. __________ dall’8 settembre 2003. Ci si potrebbe invero chiedere se egli, unitamente alla signora __________ (che allo stesso modo non ha diritti di proprietà sul fondo in esame), benefici ancora della qualità di “avente diritto” nel senso degli art. 375bis e 375ter CPC.
Considerato che dette disposizioni proteggono il possesso sull’immobile (cfr. sistematica legale) e che il potere di fatto dei denuncianti, i quali agiscono in ogni caso in rappresentanza della suocera e attuale proprietaria del fondo __________ (cfr. osservazioni 10 dicembre 2006) non è contestato, la questione deve essere risolta con l’affermativa.
6. Ciò posto, con decisione 5 luglio 1993 il Giudice di Pace del Circolo di __________ ha autorizzato i signor __________ ad affiggere sul mappale n. __________ del Comune di __________ un segnale che enuncia il divieto per i non aventi diritto di posteggiare veicoli sul fondo in oggetto, con la comminatoria ai contravventori che in caso di mancato rispetto sarà inflitta una multa da fr. 20.- a fr. 500.-.
Nonostante la presenza di tale segnale a lato dei parcheggi sia indiscutibile, dalla documentazione agli atti, e più precisamente dalla planimetria del luogo, emerge chiaramente che i parcheggi di cui ha fatto uso il ricorrente non si trovano sul fondo n. __________ - descritto come bosco di 39 mq -, ma sono demarcati all’esterno del medesimo, sulla strada pubblica, per di più su una strada principale di grande transito (cfr. allegato 2 all’Ordinanza del 18 dicembre 1991 concernente le strade di grande transito, n. C.560). Ne consegue che, contrariamente a quanto preteso nelle osservazioni 10 dicembre 2006 al punto 5 dai denuncianti, la decisione del Giudice di Pace non poteva validamente attribuire loro, né a chicchessia, il diritto di disporre della superficie su suolo pubblico per creare dei posteggi ed inibirne l’uso a terzi, al fine di garantirsi l’accesso al bosco soprastante di loro proprietà. Tale soluzione, qualora corrispondesse al vero, configurerebbe una forma di uso accresciuto del demanio pubblico, che non può essere opposta al ricorrente, il quale poteva legittimamente posteggiare in uno dei predetti parcheggi, anche confortato dal colore della loro demarcazione (bianco anziché giallo).
In definitiva, la segnaletica in questione, benché sia stata posata previa autorizzazione dell’autorità competente, non poteva manifestamente inibire l’uso dei parcheggi antistanti il fondo n. __________ per cui non dev’essere ritenuta vincolante.
In siffatte evenienze, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata. Visto l’esito del gravame non si prelevano tasse e spese di giustizia per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 375 bis, 375 ter CPC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria: