Incarto n.
30.2006.309

06 765/803

Bellinzona

23 ottobre 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 novembre 2006 presentato da

 

 

RI 1, (I),

 

contro

 

la decisione 27 ottobre 2006 n. 06 765/803 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 6 dicembre 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 27 ottobre 2006 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 160.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40. - e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha notificato il 08.05.2006, al competente Ufficio regionale degli stranieri, l’inizio dell’attività lucrativa, presso [il] ristorante __________, __________, avvenuta il 05.04.2006; inoltre, ha provveduto il 08.05.2006 a notificare al competente Ufficio regionale degli stranieri, la modifica del luogo di residenza (…) avvenuta il 06.02.2006. Le domande dovevano essere presentate entro 8 giorni, rispettivamente entro 30 giorni dall’effettivo cambiamento” (con riferimento all’intimazione di rapporto di contravvenzione 31 maggio 2006).

 

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 24 e 25 cpv. 5, 38 RLaLPS CE/AELS.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

 

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

 

                                 2.     Con il gravame l’insorgente si duole sostanzialmente di una violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui non ha potuto prendere visione dell’intimazione di rapporto di contravvenzione e di conseguenza formulare osservazioni in merito agli addebiti mossigli. Afferma in particolare che:

                                         “Il Ristorante__________ di __________, ha sempre ricevuto la mia corrispondenza ma non mi aveva mai portato a conoscenza della lettera raccomandata del 31 maggio 2006, inoltrata dalla spettabile CRTE 1 di __________, lettera che a tutt’oggi, non mi è mai stata consegnata. Considerato che dal 3 luglio 2006 sino a tutt’oggi sono sempre stata inabile al lavoro, non mi è stato possibile contestare o far pervenire le mie osservazioni alla CRTE 1”. Soggiunge che “la mia situazione finanziaria attuale non mi permette comunque di poter far fronte al pagamento della contravvenzione, in quanto il mio caso di malattia non è stato ancora riconosciuto dalla compagnia di assicurazioni __________, cosa che mi sta arrecando un danno economico non indifferente”.

 

                                 3.     Anzitutto si rileva che la stessa ricorrente ammette di aver sempre ricevuto tutta la corrispondenza presso il datore di lavoro; del resto anche la decisione impugnata, a lei personalmente indirizzata, è stata notificata presso il Ristorante __________ a __________. In proposito, l’autorità di prime cure osserva che, per costante prassi, le comunicazioni ai cittadini stranieri titolari di un permesso G-CE/AELS in qualità di dipendenti, avvengono sempre per il tramite del datore di lavoro (cfr. osservazioni 6 dicembre 2006).

 

                                         Orbene, tale prassi si allinea alle istruzioni emanate dall’Ufficio federale della migrazione in relazione agli art. 7, 13, 28 e 32 Allegato I ALC e art. 4 cpv. 3 e 3bis OLCP, secondo cui i frontalieri giusta l’ALC e il suo Protocollo che sono cittadini CE-25/AELS e assumono un impiego in Svizzera soggetto a permesso, hanno l’obbligo di notificare, oltre al domicilio all’estero, il nome del datore di lavoro, come pure ogni cambiamento dello stesso, della sede dell’impresa o dell’indirizzo professionale (se indipendenti), oppure l’eventuale luogo di soggiorno settimanale in Svizzera (cfr. Istruzioni OLCP stato al 1° giugno 2007, n. 2.3.4; cfr. inoltre Circolare del 7 marzo 2007).

                                         I dati in questione devono quindi figurare sul libretto per stranieri anche dopo l’entrata in vigore, il 1° giugno 2007, della libera circolazione totale delle persone per i cittadini dei vecchi Stati membri dell’UE, quali i cittadini italiani.

                                         Il predetto obbligo - valido non solo a livello amministrativo, ma anche in materia di procedimenti penali amministrativi - sancito dall’Ufficio federale della migrazione (sulla scorta della delega di cui all’art. 13 cpv. 2 ODDS), è volto a fare in modo che i cittadini interessati dispongano di un recapito per la corrispondenza o, in altri termini, di un indirizzo di contatto in Svizzera, atteso che sovente il solo domicilio all’estero – soprattutto in considerazione dei frequenti cambiamenti – non è sufficiente a garantire un rapido ed efficace contatto con la persona interessata. Tale prassi deve valere a maggior ragione considerato che, come in specie, si tratta di comunicazioni inerenti l’attività lavorativa svolta dal cittadino straniero. Si noti, per inciso, ancorché non direttamente applicabile alla concreta fattispecie, che anche per cittadini domiciliati nel nostro Cantone vale la regola per cui la notifica di atti deve avvenire nel luogo in cui questi dimorano o esercitano la loro attività (art. 120 cpv. 2 e 122 CPC, applicabili su rinvio dell’art. 7 cpv. 2 CPP).

 

                                 4.     Ciò posto, occorre ammettere che la notificazione fatta al datore di lavoro è regolare. In casu, non va inoltre disatteso che la notificazione, per di più per lettera raccomandata, è avvenuta quando la ricorrente non era ancora inabile al lavoro, circostanza sopraggiunta oltre un mese dopo. Appare comunque alquanto strano che il datore di lavoro non le abbia comunicato di aver ricevuto il plico raccomandato, a maggior ragione se si considera che nel caso del decreto di multa, l’insorgente, pur essendo in malattia e quindi assente dal posto di lavoro, ha reagito prontamente con l’inoltro del ricorso in esame.

                                         In ogni caso si osserva che l’incarto, comprensivo del rapporto di contravvenzione, era liberamente consultabile presso la CRTE 1 fino 6 dicembre 2006, per cui spettava a quest’ultima attivarsi per comprendere gli addebiti che le erano stati mossi. Del resto, v’è da credere che ella sia stata resa edotta delle irregolarità commesse già l’8 maggio 2006, quando ha notificato i cambiamenti intervenuti, da parte dell’Ufficio regionale degli stranieri di Mendrisio, che in pari data ha provveduto ad allestire due distinti rapporti di contravvenzione all’attenzione della CRTE 1 (doc. C e D).

 

                                         Il fatto che fosse inabile al lavoro a partire dal 3 luglio 2006 - circostanza comunque sia intervenuta oltre un mese dopo l’intimazione del rapporto di contravvenzione - non è inoltre sufficiente per giustificare il mancato inoltro delle osservazioni; si noti, in ogni caso, che la mancata presentazione di osservazioni non pregiudica la posizione del multato, considerato che si tratta unicamente una facoltà concessagli dalla legge e non di un obbligo.

 

                                 5.     Nel merito, la ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione né ha evocato circostanze che consentano di esimerla dalle proprie responsabilità per l’omissione di notificare entro i termini di legge i cambiamenti intervenuti.

                                 6.     Quo alla commisurazione della multa inflitta, la stessa risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

                                         Non vi è peraltro spazio per una riduzione della multa -che appare di per sé già contenuta - in quanto la ricorrente non ha minimamente circostanziato né documentato le asserte difficoltà finanziarie che le impedirebbero di far fronte al pagamento della multa, limitandosi a produrre la carta d’indennità giornaliera relativa al suo periodo di inabilità lavorativa. Rimane ovviamente salva e riservata la possibilità alla ricorrente di chiedere una rateazione della multa all’Ufficio esazione e condoni competente in materia.

 

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 24 e 25 cpv. 5, 38 RLaLPS CE/AELS; 1 segg. LPContr;

 

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

RI 1,

CRTE 1,

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).