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Incarto
n. 2933/609 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 10 febbraio 2006 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione n° 2933/609 del 27 gennaio 2006 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni 17 febbraio 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 27 gennaio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per aver omesso di sottoporre il veicolo TI __________ entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali.
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103 e 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1 e 96 ONC;
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce in particolare di essersi dimenticato di effettuare il controllo e chiede la riduzione della multa.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l’art. 59a cpv. 1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione;
che sui veicoli sottoposti a tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas di scarico entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i veicoli che ne sono provvisti (cfr. art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);
che chiunque viola le disposizioni dell’ONC è punito – se non è applicabile alcun’altra disposizione penale – con l’arresto o con la multa (art. 96 ONC);
che, come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di avere omesso di sottoporre il proprio veicolo, entro il termine prescritto, “al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione del 17 novembre 2005, da cui risulta che l’ultimo servizio periodico di manutenzione del sistema antinquinamento del veicolo in questione è avvenuto il 5 novembre 2001, ossia quattro anni prima del controllo di polizia avvenuto il 7 novembre 2005);
che l’insorgente non nega la fattispecie appena evocata, ma, prevalendosi in particolare della sua “stupida dimenticanza” (cfr. osservazioni all’intimazione di contravvenzione), chiede la riduzione dell’importo della multa;
che le motivazioni aggiuntive evocate dal ricorrente non consentono tuttavia di scostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come l’infrazione commessa è punibile anche se dovuta a negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCStr e 333 cpv. 3 CP) a prescindere dai chilometri percorsi dal veicolo e da quanto avvenuto dopo il controllo effettuato da parte della polizia;
che, contrariamente a quanto asserito dall’insorgente, la multa inflitta è, tenuto in particolare conto del lungo tempo trascorso dopo l’ultimo controllo, proporzionata all’entità dell’infrazione;
che, dopo esame degli atti, questo giudice ritiene che non esistano motivi suscettibili di giustificare una riduzione dell’importo della multa;
che il ricorso è pertanto destinato all’insuccesso;
che vista la particolarità del caso si giustifica, in via eccezionale, di prelevare una tassa di giustizia ridotta;
per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; art. 59 a cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).