Incarto n.
30.2006.329

27774/607

Bellinzona

31 gennaio 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 novembre 2006 presentato da

 

 

RI 1,

 

contro

 

la decisione 17 novembre 2006 n. 27774/607 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 18 dicembre 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 17 novembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha circolato con la vettura TI __________ alla quale sono state apportate delle modifiche (aumento potenza motore) senza sottoporla a nuovo esame”.

 

                                         Fatti accertati il 14 luglio 2006 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2 LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

 

                                 C.     La CRTE 1 con comunicazione 18 dicembre 2006 si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

 

                                         Il ricorrente – in un unico gravame sottoscritto anche dalla moglie, multata nella sua qualità di detentrice del veicolo con decisione separata - lamenta anzitutto un’asserta violazione del suo diritto di essere sentito nella misura in cui il rapporto di contravvenzione non menziona gli articoli di legge violati; inoltre l’autorità inquirente avrebbe, a suo dire, più volte modificato l’addebito mossogli.

 

                                         Sennonché le numerose comparse scritte e le articolate argomentazioni del ricorrente attestano che egli ha compreso perfettamente l’infrazione contestatagli, ossia quella di aver fatto eseguire una modifica alla centralina al fine di aumentare la potenza del motore (come accertato dalla polizia cantonale, la quale non è tenuta a elencare gli articoli di legge nel proprio rapporto di contravvenzione, purché sia chiaro l’addebito), senza sottoporla a nuovo esame prima di ogni ulteriore impiego, ovvero senza notificare alcunché alla compente autorità di collaudo (qualifica giuridica della fattispecie secondo l’autorità di prime cure). Di conseguenza non è data alcuna violazione del suo diritto di essere sentito.

 

                                         Egli invoca inoltre un presunto vizio di forma, a causa di un errore riportato nel rapporto di contravvenzione circa l’orario dell’infrazione (ore 11.00 anziché ore 14.00). Tuttavia, trattandosi di una svista facilmente riconoscibile, la stessa non è tale da mettere in dubbio le circostanze di tempo dell’infrazione e quindi da inficiare la procedura.

 

                                         Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr; non può per contro essere ammesso lo scritto 15 marzo 2007 (comunque evaso con lettera 16 marzo 2007 di questo giudice, per quanto riguarda la richiesta di sospendere il collaudo), in quanto la LPContr non conferisce alle parti facoltà di replica e duplica.

 

                                 2.     Giusta l’art. 13 cpv. 3 LCStr il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali oppure se è dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza.

                                        

                                         In particolare, l’art. 34 cpv. 2 OETV sancisce che il detentore deve notificare all’autorità di immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli e che i veicoli modificati devono essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore impiego, segnatamente in caso di interventi che modificano le emissioni di gas di scarico o di rumori, in questo caso deve essere provato che sono osservate le prescrizioni sui gas di scarico e i rumori in vigore al momento della prima messa in circolazione (lett. c); egli deve inoltre notificare alla medesima autorità altri fatti nuovi da iscrivere nella licenza di circolazione (cpv. 3).

 

                                         Per l’art. 219 cpv. 2 OETV (applicabile in virtù della delega contenuta nell’art. 103 cpv. 1 LCStr, secondo cui il Consiglio federale può comminare la multa alle persone che violano le sue prescrizioni d’esecuzione alla legge sulla circolazione stradale) è punito con la multa, a meno che sia applicabile una pena più severa, chiunque come detentore del veicolo non annuncia modificazioni per cui è necessaria una notificazione (lett. f). In concreto, al ricorrente va senz’altro riconosciuta la qualità di detentore, nella misura in cui ha disposto del veicolo personalmente, a sue spese, e liberamente, senza nulla chiedere alla moglie, invero iscritta sulla licenza di circolazione come detentrice dello stesso. In effetti, la definizione di detentore risponde a una mera nozione di fatto, che non coincide necessariamente con il concetto giuridico di proprietario del veicolo o di titolare della licenza di circolazione (cfr. Y. Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routièere (LCR), Berna 2007, pag. 4).

 

                                 3.     La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver circolato con la vettura TI __________ alla quale sono state apportate delle modifiche, senza sottoporla a nuovo esame. La decisione si basa sul rapporto di contravvenzione 2 agosto 2006 della Polizia cantonale, dal quale risulta che è stata eseguita una modifica alla centralina, con aumento della potenza motore (potenza rilevata CV 247 / 181.8 kW a fronte di una potenza originale di CV 234 / 172 kW).

 

                                         L’agente denunciante, nel suo rapporto di contro-osservazioni 10 agosto 2006 ha così esposto i motivi che hanno condotto all’intimazione del rapporto di contravvenzione : “il veicolo è dato ad una potenza originale di PS 234 pari a KW 172. Come dichiarato dall’importatore, è assolutamente vietato manipolare la centralina. Il __________ di sua spontanea volontà ha provveduto a portare la vettura presso la __________ di__________ per ottenere un aumento di potenza motore di PS 20 con un incremento di coppia del 15%. A lavoro terminato non ha annunciato la modifica (la messa in grassetto è del redattore, ndr). In questo modo ha circolato dal 17 febbraio 2006 al giorno del nostro controllo con una vettura avente una potenza maggiorata di 13 PS non notificati e pagando inoltre un’imposta di circolazione per dei cavalli che non corrispondevano più a quelli originali dati dalla fabbrica”.

 

                                 4.     L’insorgente, dal canto suo, non nega di aver sottoposto il veicolo a una modifica senza notificarla al fine di collaudo, limitandosi a contestare l’attendibilità della misurazione eseguita il 14 luglio 2006 presso il banco prova a rulli del centro professionale UPSA di Biasca. In proposito, nelle osservazioni 7 agosto 2006 egli asseriva che “il paventato aumento della potenza da voi contestatomi, indicato in KW 9,8 rispettivamente PS 13 in più rispetto alla potenza originale, dovrebbe essere stato ottenuto da voi con un test a ruota, prova indicativa e assolutamente non affidabile e contestabile da qualsiasi perizia, contrariamente ad una prova a banco che viene svolta c/o EMPA di ZH” (Istituto di ricerca competente per la prova del rispetto delle prescrizioni delle emissioni dei gas di scarico, ndr).

 

                                         Ancora con osservazioni 22 agosto 2006 egli rimetteva in questione le modalità del controllo, l’idoneità del banco prova del centro UPSA essendo il suo veicolo dotato di cambio automatico (sequenziale), come pure le competenze dell’esperto collaudatore, senza meglio specificare i motivi di tale sua doglianza e rendere plausibile la fondatezza della censura.

 

                                         Nel ricorso invocava quindi la nullità del rilevamento, questa volta, sulla scorta della misurazione avvenuta il 29 settembre 2006 presso il centro tecnico TCS di Rivera dopo l’intervento di riprogrammazione della centralina eseguito il 28 agosto 2006. Egli faceva inoltre riferimento all’art. 97 OETV, secondo il quale un aumento della potenza del motore di oltre il 20% può essere eseguito soltanto dal costruttore del veicolo o se egli dichiara che il veicolo si presta alla modifica, per sostenere che l’aumento ritenuto dall’autorità d’indagine di 13 CV, pari al 5.56% della potenza originaria, è in ogni caso ammesso. Tuttavia, egli disattende che non gli viene affatto rimproverato un aumento superiore al 20% della potenza motore, bensì di non aver notificato all’autorità l’intervento testé citato per esame successivo.

                                   

                                 5.     Nella fattispecie concreta tutte le disquisizioni dell’insorgente riguardo i parametri iniziali, l’aumento effettivo di potenza, i metodi per determinare la potenza del motore ecc. sono prive di pregio per il giudizio.

                                         E’ pacifico che il ricorrente ha portato il veicolo alla __________ per una modificazione che aveva lo scopo di aumentare la potenza del motore. Gli accertamenti effettuati in seguito hanno provato che un intervento sull’automobile c’è stato. Questi controlli sono stati eseguiti da un ingegnere esperto del ramo (cfr. rapporto di contro-osservazioni 25 settembre 2006, pag. 1), per cui non v’è alcun motivo di dubitare delle competenze dell’esperto collaudatore, né tanto meno delle modalità della prova, ripetuta per di più una seconda volta (come ammesso dallo stesso ricorrente). Considerato che la modificazione fatta allestire è atta ad avere - anche in caso di esigue differenze - ripercussioni sul rumore e l’emissione dei gas di scarico, la stessa è da classificare come importante e quindi tale da imporre un esame da parte dell’autorità. Solo così è infatti possibile stabilire se la vettura è conforme alle prescrizioni di legge e idonea alla circolazione.

                                         Altrettanto pacifico è che l’insorgente non ha sottoposto il veicolo al citato controllo e ha circolato con il medesimo come se nulla fosse. Questo è quanto gli viene rimproverato al di là delle questioni tecniche che non sono oggetto di discussione (ciò che rende invero superflua la menzione nella decisione impugnata degli art. 29 e 93 cifra 2 LCStr).

 

                                         Inoltre, non è neppure determinante ai fini del giudizio stabilire se i parametri del veicolo, dopo riprogrammazione della centralina, siano conformi alle prescrizioni di legge; tale questione, prettamente tecnica, esula dalle competenze di questo giudice e può essere vagliata unicamente dall’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione in applicazione dei margini di tolleranza vigenti; in effetti, quand’anche la potenza motore risultasse entro i limiti di tolleranza consentiti, ciò non toglie che la pregressa modifica andava debitamente notificata al fine di stabilire mediante collaudo la conformità alle prescrizioni di legge. Ciò che invece non è avvenuto e che, se non fosse stato per il procedimento penale aperto per presunta truffa nei confronti della società di ottimizzazione per centraline elettroniche di autovetture __________ SA (nell’ambito del quale il ricorrente è stato interpellato al fine della raccolta di informazioni preliminari), non sarebbe verosimilmente mai venuto alla luce.

 

                                         In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

 

                                 6.     La multa inflitta – peraltro molto contenuta – risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

                                         Il ricorso - infondato - va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2 LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

 

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.


 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).