Incarto n.
30.2006.341

28784/603

Bellinzona

4 dicembre 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 dicembre 2006 presentato da

 

 

RI 1

difeso da: DI 1

 

contro

 

la decisione 24 novembre 2006 n. 28784/603 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 29 dicembre 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     CRTE 1 con decisione 24 novembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'000.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida della vettura __________ circolava su sedime autostradale a velocità inadeguata e pericolosa ed effettuava una manovra di sorpasso a destra. Ometteva pure, ripetutamente, di mantenere la distanza di sicurezza dai veicoli che lo precedevano e azionava abusivamente gli avvisatori ottici. Inoltre effettuava continui cambi di corsia senza esporre l’indicatore di direzione e, giunto su uno svincolo transitava sulla superficie vietata”.

 

                                         Fatti accertati il 28 settembre 2006 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 34 cpv. 4, 39 cpv. 1, 40, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d e 4, 12 cpv. 1, 28 cpv. 1, 29 cpv. 1 ONC; 78 OSStr.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

 

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

 

                                         Nell’atto ricorsuale l’insorgente postula l’audizione testimoniale del signor __________ __________, collega di lavoro, che, a suo dire, avrebbe assistito all’accaduto in quanto circolava a bordo della propria vettura dietro di lui, così come l’audizione degli agenti denuncianti.

 

                                         L’art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).

 

                                         Nella fattispecie le audizioni testimoniali richieste non appaiono suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa, in particolare i rapporti di contro-osservazioni redatti dagli agenti denuncianti, essendo sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento. Di transenna si osserva come la richiesta di audizione testimoniale del collega di lavoro appaia formulata in tempi sospetti; in effetti, nonostante abbia ottenuto una congrua proroga del termine per presentare osservazioni al rapporto di contravvenzione, l’insorgente non ha mai fatto uso di questa facoltà, chiedendo che il teste fosse sentito già in prima sede.

                                         Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.

 

                                 2.     Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCStr ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. L’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia (art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr).

                                         Per l’art. 32 cpv. 2 e 3 il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade. La velocità massima stabilita dal Consiglio federale può essere ridotta o aumentata, per determinati tratti di strada, dall’autorità competente soltanto in virtù di una perizia. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. La velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, 120 km/h sulle autostrade (art. 4a cpv. 1 lett. d ONC). La limitazione generale della velocità a 120 km/h vale a partire dal segnale «Autostrada» (4.01) e termina al segnale «Fine dell’autostrada» (4.02; art. 4a cpv. 4 ONC).

 

                                         Il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (art. 34 cpv. 4 LCStr). Quando i veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa (art. 12 cpv. 1 ONC).

                                         Qualsiasi cambiamento di direzione deve inoltre essere segnalato tempestivamente con l’indicatore di direzione o con cenni ben visibili della mano (art. 39 cpv. 1 LCStr e 28 cpv. 1 ONC).

 

                                         Se è richiesto dalla sicurezza della circolazione, il conducente deve attirare l’attenzione degli altri utenti della strada usando gli avvisatori. L’uso inutile ed eccessivo dei medesimi deve essere vietato. È proibito adoperarli a scopo di richiamo (art. 40 LCStr). Il conducente deve inoltre comportarsi in modo da non dover usare senza necessità avvisatori acustici o dispositivi di segnalazione ottica. Ha diritto di farne uso solamente se lo esige la sicurezza del traffico; questa norma si applica anche alle luci di pericolo (art. 100 cpv. 3 lett. b OETV; art. 29 cpv. 1 ONC).

 

                                         Le superfici vietate al traffico (bianche, tratteggiate e bordate; 6.20) servono alla guida ottica del traffico e alla sua canalizzazione; non devono essere percorse dai veicoli (art. 78 OSStr).

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

 

                                 3.     La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di aver circolato sul sedime autostradale a velocità inadeguata e pericolosa, di aver effettuato una manovra di sorpasso a destra, omettendo, ripetutamente, di mantenere la distanza di sicurezza dai veicoli che lo precedevano e azionando abusivamente gli avvisatori ottici. Inoltre, l’autorità ha rimproverato al multato di aver effettuato continui cambi di corsia senza esporre l’indicatore di direzione e, giunto allo svincolo autostradale, di aver transitato sulla superficie vietata.

 

                                         Le infrazioni sono state accertate da due agenti della polizia cantonale che, al momento dei fatti, circolavano sulla medesima tratta autostradale a distanza di qualche chilometro l’uno dall’altro mentre stavano rientrando al loro domicilio, dopo aver terminato il turno di lavoro. Quest’ultimi, nei loro rispettivi rapporti di contro-osservazioni 26 dicembre 2006 hanno così descritto i fatti rilevati dapprima dall’agente __________ e successivamente dal collega __________:

 

                                         “La sera citata, percorrevo l’autostrada __________ in direzione sud, intenzionato a rientrare al mio domicilio. Giunto in località di __________, dopo aver guardato attentamente nello specchietto retrovisore ed aver azionato l’indicatore di direzione sinistro, mi spostavo sulla corsia di sorpasso, in quanto a circa 70 m davanti a me vi era un’altra auto che intendevo superare. Quando mi trovavo già sulla corsia di sinistra da 6-7 secondi, notavo che da tergo sopraggiungeva un veicolo, a velocità molto elevata, che azionava i bilux. Posso tranquillamente affermare che a seguito della velocità con la quale circolava (…) gli sarà sembrato che io gli abbia tagliato la strada, d’altra parte se avesse circolato entro il limite stabilito questa sua impressione sarebbe automaticamente scomparsa. L’auto rallentava e quindi manteneva una distanza inferiore ai 10 m, dal mio veicolo per circa 5 secondi, durante [i] qual[i] continuava ad azionare i bilux chiedendo strada, dopodiché mi infilava sulla destra ed operava il sorpasso, proseguendo a velocità ben al disopra del limite consentito. Al momento del sorpasso la mia velocità era di circa 100 km/h, come indicato dalla segnaletica stradale, in quanto in quel tratto di strada vi era l’inizio di un cantiere stradale” (cfr. rapporto contro-osservazioni 26 dicembre 2006, agente __________).

 

                                         “Considerato come sul rapporto di contravvenzione da me stilato non vi sono sostanziali contestazioni, se non il fatto che il denunciato asserisce di essere uscito regolarmente allo svincolo di __________, non si ribadisce in questa sede la serie di infrazioni commesse. Per quanto concerne la manovra effettuata dal signor __________ al momento di lasciare l’autostrada si contesta la sua versione dei fatti poiché il denunciato, terminato il sorpasso dei due veicoli pesanti all’altezza dello svincolo, è transitato sulla superficie vietata. Ulteriore precisazione va fatta sulla velocità del denunciato che non è da ritenersi leggermente superiore al limite autorizzato bensì elevata, inadeguata e pericolosa. (…) Al momento in cui ho proceduto ad intimare, telefonicamente, la contravvenzione il denunciato non ha citato testimone alcuno bensì ha dichiarato, cercando la mia comprensione, di aver avuto un’urgenza e di aver quindi dovuto fare precipitoso rientro al domicilio” (cfr. rapporto contro-osservazioni 26 dicembre 2006, agente __________, il quale, come visto, ha proceduto, all’indomani dell’episodio, all’intimazione telefonica della contravvenzione).

 

                                 4.     Il ricorrente, dal canto suo, contesta quanto ascrittogli dall’autorità di prime cure sostenendo che:

                                         la sera del 28 settembre 2006, poco dopo le 20.00 [egli] stava rientrando da __________ al suo domicilio dopo la normale giornata di lavoro. In località __________ ha imboccato l’autostrada in direzione di __________. In zona __________ stava viaggiando sulla corsia di sorpasso ad una velocità leggermente superiore a quella consentita, quando improvvisamente e senza ragione alcuna una __________ di colore scuro si sposta sulla corsia di sorpasso e gli taglia la strada pericolosamente. Ne è seguita un’immediata, pronta e brusca frenata, oltre ad un’istintiva manovra di spostamento sulla corsia parallela per evitare un eventuale tamponamento. Il tutto corroborato da abbondante dose di bilux in segno di disapprovazione. Trovandosi affiancato sul lato destro della vettura __________, spaventato e irritato, ha segnalato al conducente la sua completa disapprovazione. Il ricorrente ha poi continuato la sua marcia sulla corsia di destra ed è uscito regolarmente allo svincolo di __________” (cfr. ricorso 7 dicembre 2006, pag. 2).

 

                                 5.     In presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le costatazioni di un agente di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

 

                                         Nell’evenienza concreta, non vi è motivo di dubitare delle versioni fornite dagli agenti, i quali hanno potuto costatare personalmente - in due distinti momenti - quanto rimproverato al multato, poiché coinvolti direttamente o indirettamente nelle manovre del medesimo. Tali constatazioni non posso essere frutto della loro fantasia o di un errore. Gli stessi hanno infatti potuto accertare, in ben due frangenti, infrazioni simili per la loro gravità e pericolosità commesse dallo stesso conducente, descrivendo le varie manovre eseguite in modo chiaro e preciso, ciò che rende difficile credere che si sia trattato di una (doppia) errata percezione dell’accaduto. Non si spiegherebbe infatti perché due agenti di polizia, che non hanno mai avuto a che fare con il ricorrente, dovrebbero provvedere ad allestire due distinti rapporti di contravvenzione (uno dei due inventando addirittura tutto di sana pianta) se nulla fosse accaduto.

 

                                         Ora, gli agenti, a differenza del denunciato, hanno l’obbligo conseguente al loro ruolo istituzionale di funzionari di polizia - quand’anche fuori servizio - di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. Del resto, le loro dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere di nefaste conseguenze, che già solo per questo motivo si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere nella versione da loro fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza, un’accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit).

 

                                         Aggiungasi che, in un primo momento, a detta dell’agente che ha proceduto all’intimazione telefonica della contravvenzione, il ricorrente avrebbe giustificato il suo comportamento con l’urgenza di dover far rientro al proprio domicilio, senza contestare quanto rimproveratogli (cfr. rapporto contro-osservazioni 26 dicembre 2006 agente __________).

 

                                 6.     Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la versione fornita dagli agenti denuncianti appare manifestamente più attendibile, rispetto a quella del ricorrente, motivo per cui lo scrivente giudice ben può determinare il proprio giudizio con pieno e libero potere di apprezzamento sulla base di tali accertamenti, che risultano senz’altro essere completi, precisi e quindi tali da poter essere considerati quali prove materiali inconfutabili o, quantomeno, indizi sufficientemente precisi da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto alla colpevolezza del ricorrente.

 

                                         In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso le infrazioni rimproverategli dall’autorità di prime cure.

 

                                 7.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

per questi motivi,                visti gli 3, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 34 cpv. 4, 39 cpv. 1, 40, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d e 4, 12 cpv. 1, 28 cpv. 1, 29 cpv. 1 ONC; 78 OSStr; 1 segg. LPContr;

 

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50 sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).