Incarto n.
30.2006.43

4507/609

Bellinzona

27 luglio 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 13 febbraio 2006 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione 10 febbraio 2006 n. 4507/609 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni 24 febbraio 2006 presentate dalla Sezione della circolazione,

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

considerato                      in fatto

 

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 10 febbraio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese fr. 10.-, per i seguenti motivi:

 

                                         “Ha circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo ‘mani libere’.”

 

                                         Fatti accertati l’11 ottobre 2005 in territorio di __________

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

 

                                 C.     La Sezione della circolazione, nelle osservazioni 24 febbraio 2006, propone, per contro, di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata.

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non dev’essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori di suono (art. 3 cpv. 1 ONC).

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

 

                                         Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo “mani libere” l’elenco allegato all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).

 

                                 3.     La Sezione della circolazione ha multato il ricorrente – in applicazione delle predette norme – per aver impiegato durante la guida un telefono senza dispositivo “mani libere”.

 

                                 4.     I fatti rimproverati all’insorgente sono stati constatati da un agente della Polizia cantonale.

 

                                         Le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra pertanto nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

 

                                 5.     Nella fattispecie, il ricorrente nega ogni addebito. Egli lamenta – in estrema sintesi – un erroneo accertamento dei fatti da parte dell’agente di polizia la cui versione non sarebbe atta, in assenza di prove concrete, a confutare le proprie dichiarazioni circa l’assenza di qualsivoglia impiego del cellulare alla guida.

 

                                         Anzitutto, non giova al multato lamentare il difetto di una prova concreta quale una documentazione fotografica (cfr. osservazioni 10 gennaio 2006) ove solo si consideri come l'accertamento di un'infrazione può essere esperito con qualsiasi mezzo idoneo, per esempio mediante la constatazione oculare di un agente di polizia com'è il caso in concreto.

 

                                         Vanno inoltre evidenziate le incongruenze contenute nei tanti scritti del ricorrente, che non ha mai fornito una giustificazione concreta e lineare.

 

                                         Nelle osservazioni 21 ottobre 2005, l’insorgente dichiarava a sua discolpa che: “Faccio tutto il possibile per non doverlo (n.d.r.: il cellulare) usare durante la guida. Mi pare quindi molto strano che mi sia potuto succedere.” Egli non ha quindi escluso, ma ritenuto soltanto inverosimile, che fosse al telefono come indicato dall’agente di polizia.

 

                                         In un secondo tempo egli ha modificato la propria posizione arrivando a negare categoricamente l'infrazione addebitatagli con una tesi diversa. Egli ha infatti asserito che: “è impossibile che io abbia parlato con un natel in tanto che guidavo, visto che tecnicamente non ne sono in grado. Per tutto ciò che è elettronica, sono imbranatissimo, e quindi non so rispondere al telefono intanto che guido, come nemmeno sono capace di telefonare io a qualcuno intanto che guido” concludendo che” di ciò sono felice perché posso già fin d’ora essere certo che non causerò mai un incidente per il fatto che parlo al telefono intanto che guido” (osservazioni 19 dicembre 2005).

 

                                         Il ricorrente ha poi ancora una volta modificato la sua versione ipotizzando addirittura che “magari alla guida del mio veicolo non ci fossi io” (osservazioni 10 gennaio 2006), ciò che in definitiva appare come un tentativo di scaricare la responsabilità su terze persone (delle quali peraltro non ha indicato alcuna generalità).

 

                                         Ora, le giustificazioni addotte dal ricorrente, oltre a essere contraddittorie, non hanno alcun valore probatorio, trattandosi di semplici deduzioni, e quindi non sono rilevanti ai fini del giudizio. Si osserva inoltre che le ultime considerazioni sono emerse solo in un terzo tempo, per cui danno adito a qualche dubbio sulla credibilità del ricorrente.

 

                                         Di transenna si osserva che il tono e le espressioni utilizzate dall’insorgente nel gravame appaiono poco consoni alle circostanze.

 

                                 6.     Dal canto suo l’agente denunciante si è limitato, in sostanza, a confermare integralmente il rapporto di contravvenzione, senza tuttavia descrivere in modo chiaro e circostanziato l’infrazione, fornendo ad esempio una descrizione della persona alla guida. Egli ha solamente affermato che l’infrazione è stata constatata a una distanza di 5 metri, nel momento in cui l’autopattuglia incrociava il veicolo del trasgressore. In queste circostanze, non si può escludere a priori un eventuale errore dell’agente nell’annotare il numero di targa di un veicolo in movimento appena incrociato. Inoltre non è neppure noto - il rapporto di contro-osservazioni 18 dicembre 2005 non essendo chiaro in proposito - se l’agente conosca personalmente il ricorrente per affermare con sicurezza che sia il trasgressore.

 

                                 7.     Nonostante le giustificazioni addotte dal ricorrente non siano per nulla liberatorie e appaiano addirittura contraddittorie, l’accertamento delle modalità dell’infrazione non è stato circostanziato dall’agente denunciante con la puntualità che è lecito attendersi e questo indebolisce le sue constatazioni.

                                        

                                         Nel procedimento penale spetta infatti all’autorità provare la colpevolezza dell’accusato e non a quest’ultimo dover dimostrare la sua innocenza (DTF 127 I 38, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c).

 

                                         Malgrado le riserve espresse circa la debolezza delle argomentazioni addotte dal ricorrente, in difetto di elementi utili al giudizio, questo giudice non riesce a maturare il solido convincimento che egli abbia effettivamente commesso l’infrazione addebitatagli.

 

                                         Sussistendo dubbi e incertezze, in ossequio al principio cardine del diritto penale “in dubio pro reo”, il ricorrente va quindi prosciolto.

 

                                         Ciò posto, si giustifica di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata, rinunciando al prelievo di oneri processuali (art. 15 LPContr).

 

per questi motivi                 visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC, 1 segg. LPContr;

 

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: