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Incarto
n. 1229/690 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 gennaio 2006 presentato da
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RI 1, |
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contro |
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la decisione 13 gennaio 2006 n. 1229/690 emessa dalla CRTE 1 |
viste le osservazioni 8 agosto 2006 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 13 gennaio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con il veicolo TI __________ avente 2 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti”.
Fatti accertati l’11 dicembre 2005 in territorio di Ascona.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr, 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice asserendo di non essere in grado di pagare la multa.
C.La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 29 cpv. 1 prima frase LCStr un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV).
Chiunque conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con l'arresto o con la multa (art. 93 cifra 2 prima frase LCStr).
Per la messa in circolazione di un veicolo a motore con uno pneumatico difettoso, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 502.1); nell’evenienza concreta la CRTE 1 rimprovera al multato di aver messo in circolazione il veicolo TI __________ con due copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti, comminando, come detto, una multa di fr. 150.-.
3. Il ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma chiede il condono della multa, in quanto si troverebbe “in una situazione finanziaria molto disastrata”.
4. La CRTE 1, dal canto suo, nelle osservazioni 8 agosto 2006, propone la reiezione del gravame precisando di aver tenuto conto delle difficoltà finanziarie evocate del ricorrente nell’applicazione dell’importo della multa, fissato in fr. 150.- anziché 200.- (come prassi dell’autorità di prime cure per questo tipo di infrazione non contemplata nell’OMD).
Orbene, nella fattispecie una riduzione superiore della multa non si giustifica alla luce dell’adeguamento operato dall’autorità di prime cure, della colpa ascrivibile all’insorgente e, da ultimo, in considerazione del fatto che egli potrà chiedere il pagamento dilazionato della multa all'Ufficio esazione e condoni, competente in materia.
In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
Considerato che il ricorrente ha provocato la presente decisione, nonostante sia stato reso edotto da questa autorità, alla luce dei motivi addotti nel gravame, sulla possibilità di chiedere una rateazione della multa che gli avrebbe consentito di evitare oneri processuali, si giustifica il prelievo di una tassa di giustizia ridotta.
per questi motivi, visti gli art. 29, 93 cifra 2 LCStr; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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RI 1, CRTE 1 |
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).